CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 82/2019 del 15 ottobre 2019 – Pasquale Valente/Luciano Rossi

Decisione n. 82

 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

        composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Alfredo Storto - Relatore

Giovanni Iannini

Cristina Mazzamauro

Laura Santoro - Componenti 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2019, presentato, in data 1° agosto 2019, dal sig. Pasquale Valente, rappresentato e difeso dall’avv. Priscilla Palombi,

 

contro 

il  Presidente  della  Federazione  Italiana  Tiro  a  Volo  (FITAV),  dott.  Luciano  Rossi, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Guerrieri,

 

per l’annullamento

 

della sentenza emessa dalla Corte Federale d'Appello della FITAV del 24 giugno 2019, notificata a mezzo pec in data 5 luglio 2019, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dal sig. Valente in merito alla decisione emessa dal Tribunale Federale Nazionale FITAV, n. 1/FITAV/2018 del 29 marzo 2019, notificata il successivo 3 aprile, che aveva disposto il non luogo a procedere nei confronti dello stesso Luciano Rossi per la presunta violazione dell'art. 10, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 24 settembre 2019, il difensore della parte ricorrente - sig. Pasquale Valente avv. Priscilla Palombi; l’avv. Michele Guerrieri, per il resistente dott. Luciano Rossi, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, CGS CONI;

udito, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Alfredo Storto.

 

Ritenuto in fatto 

 

  1. Per meglio comprendere l’oggetto dell’odierno giudizio, occorre dar conto della più ampia e articolata vicenda che l’ha preceduto.

Il 27 aprile 2017, il Comitato Etico dell’ISSF (International Shooting Sport Federation), avendo ritenuto che Luciano Rossi, Presidente della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV), versasse in posizione di conflitto di interessi con la Federazione Nazionale da lui rappresentata, per il fatto di detenere quote del capitale di una società di produzione e commercializzazione di piattelli per il tiro a volo e di materiali connessi, gli aveva irrogato la sanzione dellinterdizione per trentasei mesi dalle attività collegate alla disciplina del tiro a volo e del pagamento di 30.000 CHF.

Tale sanzione veniva rimodulata in venti settimane di interdizione e 50.000 CHF dalla Corte di Arbitrato per lo Sport (TAS/CAS - Tribunal Arbitral du Sport - Court of Arbitration for Sport), la quale, con la decisione 7 settembre - 10 ottobre 2018, individuava la violazione rilevante nella mancata dichiarazione agli organi sportivi degli interessi in contestazione, piuttosto che nella sussistenza di un conflitto con quelli federali.

1.1. Fondando sui fatti fin qui narrati, i tesserati FITAV Pasquale Valente e Luigi Vitali, evocando gli articoli, 20, comma 2, lettera a), e 21, comma 3, dello Statuto FITAV, nonché 10, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, avevano inviato al Garante del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, un esposto col quale chiedevano venisse pronunciata ldecadenza del Rossi dalla carica di Presidente Federale a causa del permanere del conflitto di interessi.

In data 11 dicembre 2018, il Garante aveva disposto l’archiviazione per infondatezza della denuncia, nella parte in cui  lamentava la lesione delle disposizioni statutarie della FITAV, segnalando, invece, all’organo disciplinare federale la sospetta violazione dell’articolo 10, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo.

1.2. Questultima decisione veniva inviata sia alla Procura Federale della FITAV, che il 14 dicembre 2018 comunicava al CONI l’intendimento di archiviare il procedimento, sia al Tribunale Federale FITAV, quale organo disciplinare, il cui Presidente dava invece corso al procedimento disciplinare nei confronti del Rossi, fissando l’udienza di discussione con decreto dell’8 gennaio 2019.

1.3. All’esito del giudizio di prime cure, nel quale era intervenuto il denunciante Pasquale Valente, ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento di Giustizia sportiva della FITAV, con decisione del 29 marzo 2019 il Tribunale Federale disponeva non doversi procedere nei confronti di Luciano Rossi, per essere stato il medesimo fatto a lui ascritto già giudicato sia dall’ISSF, sia dal CAS.

1.4. Avverso tale decisione il Valente interponeva reclamo alla Corte Federale di Appello che, con pronuncia del 24 giugno 2019, dichiarava il difetto di legittimazione attiva del reclamante e la conseguente inammissibilità dell’impugnativa, compensando le spese di lite.

Nella sostanza, richiamando gli articoli 7 e 61, comma 1, del Regolamento di Giustizia Sportiva FITAV, il Giudice del secondo grado aveva ritenuto che l’azione disciplinare, fondata sulle denunciate situazioni di incandidabilità e di ineleggibilità, potesse essere promossa esclusivamente dalla Procura Federale ovvero dalla Procura Generale dello Sport, nonché dal Garante del Codice di Comportamento, ma non anche dal singolo tesserato alla cui sfera giuridica non sarebbe, pertanto, ricollegabile alcuna legittimazione ad intervenire nel procedimento disciplinare né tantomeno a proporre reclamo avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale in un tale giudizio.

  1. Questultima decisione è oggi impugnata innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport da Pasquale Valente, il quale ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione ed errata applicazione del Regolamento di Giustizia, alla luce della propria posizione formale di litisconsorte necessario nel giudizio, attestata anche dal fatto di essere stato convocato dal Tribunale Federale all’udienza di discussione del giudizio del 5 febbraio 2019; 2) erronea e/o illegittima e/o carente motivazione; art. 61 del Regolamento di Giustizia FITAV, in quanto il Tribunale Federale avrebbe di fatto riconosciuto al Valente la qualità di «parte interessata», ammettendone la partecipazione al giudizio e scrutinandone le argomentaziondifensive, con l’effetto di una sostanziale legittimazione sia ad intervenire nel giudizio sia a impugnare le decisioni prese dagli organi di Giustizia endofederali; 3) omessa motivazione relativamente alla presunta carenza di legittimazione del reclamante, non essendo stata somministrata dalla Corte alcuna argomentazione in ordine alla carenza in capo al reclamante, che aveva dato impulso al procedimento disciplinare e vi era intervenuto, di una posizione di interesse degna di protezione; 4) sussistenza della legittimazione a reclamare in capo al Valente, tesserato fin dal 1986 e già candidato alla carica di Presidente Federale alle elezioni del 2016 in contrapposizione al Rossi, la cui elezione avrebbe, pertanto, negativamente influito sulla vita associativa e sulla candidatura dell’odierno ricorrente, anche tenuto conto dell’interesse di questi alla corretta, funzionale e trasparente gestione della FITAV, quale soggetto al quale applicare l’intero statuto giuridico previsto per le associazioni.

Il ricorrente ha quindi dedotto ulteriormente con riguardo a presunti errori procedurali commessi nel giudizio disciplinare endofederale, con conseguente violazione del contraddittorio, nonché in ordine all’omessa motivazione  relativa  all’eccezione  preliminare  di inammissibilità  della costituzione di Rossi nel giudizio di prime cure, ed ha infine articolato motivi in ordine al merito della vicenda disciplinare considerata.

In conclusione, il Valente ha chiesto la riforma della decisione dappello, il formale riconoscimento della sua legittimazione attiva, nonché la sussistenza del conflitto di interessi del Rossi e la conseguente irrogazione a questi, in via gradata, di sanzioni inibitorie.

  1. Si è difeso con memoria scritta Luciano Rossi, il quale ha dedotto, in via pregiudiziale, di non aver ricevuto la notifica del ricorso introduttivo dell’odierna fase di giudizio, l’estinzione del procedimento disciplinare per decorrenza del termine ex articolo 62, commi 1 e 4, del Regolamento di Giustizia FITAV, in combinato disposto con l’articolo 38, commi 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, l’assenza in capo al Garante del Codice di Comportamento dei poteri di segnalazione disciplinare al Tribunale Federale, il difetto di legittimazione attiva del Valente a ricorrere innanzi al Collegio di Garanzia del CONI, nonché a reclamare la pronuncia del Tribunale Federale in ragione della posizione di interventore adesivo dipendente rivestita in quel giudizio, l’inammissibilità dell’odierna impugnativa per violazione dellarticolo 59, comma 3, lettera f), del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, per avere il Valente proposto davanti a ciascun giudice, di merito come di legittimità, sempre conclusioni diverse.

Nel merito, il resistente ha dedotto sotto vari profili l’infondatezza del ricorso, formulando istanze istruttorie e chiedendo, in definitiva, la reiezione integrale dell’impugnativa.

  1. In prossimità dell’udienza, il resistente ha depositato unulteriore memoria difensiva con la qualha lamentato che il Valente avrebbe pubblicato l’odierno ricorso sul proprio profilo Facebook, in tal modo rendendo partecipi della vicenda in esame un numero elevato e indeterminato di soggetti, così assumendo un contegno processuale reprensibile.
  1. La causa è stata trattenuta per la decisione all’esito di ampia discussione, cui hanno partecipato il ricorrente, Luciano Rossi e la Procura Generale dello Sport, la quale ultima ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

 

Considerato in diritto 

  1. Come è chiaramente evincibile dalla narrazione compiuta nella ricostruzione in fatto, questo Collegio è oggi chiamato a decidere, in sede di legittimità, in ordine alla pronuncia resa dalla Corte Federale di Appello della FITAV in un giudizio disciplinare a suo tempo avviato dal Tribunale Federale, quale organo disciplinare, dando seguito ad una segnalazione effettuata dal Garante del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del medesimo codice.

Così stabilita la natura disciplinare del giudizio, occorre richiamare in primo luogo quanto statuito a Sezioni Unite da questo Collegio con le decisioni 10 agosto 2015, n. 35 e 3 settembre 2015, n. 39, in ordine al fatto che, in continuità con un indirizzo già tracciato dalla decisione 17 dicembre 2012, n. 27, dell’Alta Corte del CONI, «non possono (…) ritenersi ammessi interventi ad adiuvandum o ad opponendum di soggetti terzi in un giudizio che ha per oggetto una sanzione disciplinare endofederale», tenuto conto che «la struttura bilaterale (duale) del procedimento disciplinare» non consente alcuna ingerenza ab externo attraverso un intervento principale o ad adiuvandum in giudizio».

Più puntualmente, ha chiarito la decisione n. 39/2015, che «il procedimento disciplinare ha, per sua intrinseca natura, una struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due sole posizioni: da un lato, quella dellorgano che esercita lazione disciplinare; dallaltro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere allazione. Tra queste due parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni delluna o dellaltra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perché autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso)».

Le Sezioni Unite di questo Collegio hanno di recente ribadito tali conclusioni, sottolineando ulteriormente che «i procedimenti disciplinari hanno, come è noto, una struttura rigorosamente bilaterale, risolvendosi in un confronto dialettico che vede coinvolti esclusivamente il promotore dell'azione punitiva (la Procura Federale) e l'incolpato destinatario del deferimento», cosicché «in linea di principio non è ammessa l'ingerenza in essi di soggetti terzi, portatori di interessi solo indirettamente riconducibili agli esiti del giudizio disciplinare» (decisione 1° febbraio 2019, n. 10). Esse hanno inoltre chiarito che queste proposizioni integrano un principio avente portata general«che può subire deroghe unicamente in presenza di specifiche previsioni normative di segno opposto, insuscettibili di natura estensiva in chiave analogica proprio per il loro carattere derogatorio».

Facendo applicazione di questi principi al caso in esame, risulta evidente la completa estraneità del Valente al giudizio disciplinare intrapreso nei confronti del Rossi e, per conseguenza, l’assenza di qualsivoglia legittimazione del primo sia ad intervenire in giudizio, sia ad impugnare le decisioni assunte dagli Organi di giustizia federali.

In sostanza, alla luce di quanto fin qui considerato, non può essere riconosciuta in capo al Valente quale tesserato FITAV, candidato alle elezioni per la Presidenza Federale ovvero denunciante - alcuna posizione che autonomamente o adesivamente lo legittimi ad intervenire in un giudizio connotato dall’impianto duale che si è detto e che riflette chiaramente la titolarità solo in capo agli organi sportivi normativamente individuati dell’azione disciplinare. Con questa chiave di lettura, dalla quale non si ha alcun motivo di discostarsi, si rende dunque ragione dell’irrilevanza in un siffatto giudizio degli interessi particolari del tesserato, candidato o denunciante, i quali finiscono per essere consegnati alla secondarietà, con un effetto finale di impermeabilità del procedimento disciplinare a posizioni che solo indirettamente si assumono implicate dall’illecito in contestazione.

1.2. Né può dirsi, anche a voler seguire una delle rime dell’odierna impugnazione, che tale legittimazione, pur negata ab imis dalla struttura del giudizio disciplinare, possa germinare per via di fatto, cioè per effetto della circostanza che il Tribunale Federale non abbia estromesso l’interventore dal giudizio di primo grado, esaminandone, invece, e confutandone le argomentazioni.

L’irritualità dell’intervento (principale, litisconsortile o ad adiuvandum poco importa) non può infatti beneficiare di alcuna sanatoria fondata sul dato processuale in questione, posto che questultimo rimane inidoneo di per sé a mutare struttura ed effetti del procedimento come sopra delineati, ovvero a far penetrare nelle pieghe di esso posizioni ed interessi che gli rimangono costituzionalmente ed irrimediabilmente estranei, finendo piuttosto per dar vita a unaporìa certamente rilevabile anche nella successiva fase di reclamo, come è concretamente avvenuto.

1.3. Per tali ragioni e con assorbimento di ogni altro motivo di ricorso o di eccezione, il ricorso va respinto.

2. Quanto alle spese di lite, facendo applicazione del principio della soccombenza, esse vanno liquidate a carico del ricorrente, Pasquale Valente, e in favore di Luciano Rossi nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione 

 

Respinge il ricorso.

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente, dott. Luciano Rossi.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 24 settembre 2019. 

 

Il Presidente                                                                        Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                            F.to Alfredo Storto 

 

Depositato in Roma, in data 15 ottobre 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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