CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 71/2019 del 6 settembre 2019 – Foggia Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie B/Unione Sportiva Salernitana 1919 s.r.l./U.S. Città di Palermo S.p.A. – Federazione Italiana Giuoco Calcio/Giovanni Giammarva – U.S. Città di Palermo S.p.A. /Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 71

 

Anno 2019

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

 

composta da 

Franco Frattini - Presidente Relatore

Dante DAlessio - Relatore

Mario Sanino

Attilio Zimatore

Massimo Zaccheo - Componenti

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

 

Nei giudizi iscritti: 

- al R.G. ricorsi n. 54/2019, presentato, in data 8 luglio 2019, dalla società Foggia Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo De Michele e Gabriella Guida, 

contro 

la  Federazione  Italiana  Giuoco  Calcio  (FIGC),  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti  Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Viglione,

la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori,

l’Unione Sportiva Salernitana 1919 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Michele Gentile e Marco Gentile,

nonché contro

l’U.S. Citdi Palermo S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Francesco Di Ciommo,

 

per l’annullamento 

della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC, pubblicata, nel dispositivo, con C.Un. 108/CFA del 29 maggio 2019, e, completa di motivazioni, con C.U. n. 122/CFA del 18 giugno 2019, con la quale, nel riformare la decisione di primo grado endofederale - che aveva irrogato, in capo alla società U.S. Città di Palermo S.p.A., la sanzione della penalizzazione all’ultimo posto della classifica di Serie B per la stagione 2018/2019, con conseguente retrocessione in Serie C per la stagione 2019/2020 - è stata irrogata nei confronti della medesima U.S. Città di Palermo S.p.A. una penalizzazione di 20 punti, con conseguente diritto alla permanenza in Serie B per la stagione 2019/2020; per l’annullamento della classifica finale del campionato di calcio di Serie B per la stagione 2018/2019, pubblicata dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B con

C.U. n. 169 del 30 maggio 2019, in cui il Foggia Calcio s.r.l. è stato collocato al terz’ultimo posto, con 37 punti e con una penalizzazione di 6 punti, con conseguente retrocessione in Serie C per la stagione 2019/2020, mentre l’U.S. Città di Palermo S.p.A. è stata collocata in undicesima posizione, con punti 43, e l’Unione Sportiva Salernitana 1919, all’esito dei play out del 5 e del 9 giugno 2019, è stata collocata in quint’ultima posizione, con punti 38, con conseguente diritto alla permanenza in Serie B per la stagione 2019/2020; per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente all’ammissione al Campionato di calcio di Serie B per la stagione sportiva 2019/2020 e al conseguente diritto al risarcimento di tutti i danni subiti per l’illegittima esclusione del Foggia Calcio s.r.l. per la stagione sportiva 2019/2020 del Campionato di calcio di Serie B; 

 

  • al R.G. ricorsi n. 60/2019, presentato, in data 18 luglio 2019, dal sig. Giovanni Giammarva, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Di Maria,

 

avverso 

la decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 122/CFA, depositata il 18 giugno 2019 e notificata a mezzo pec al ricorrente il successivo 20 giugno, con la quale, in parziale accoglimento del gravame proposto dal medesimo ricorrente ed in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC - Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n. 63/TFN del 13 maggio u.s., è stata irrogata, a carico dello stesso ricorrente, la sanzione della inibizione di un anno, in luogo della sanzione della inibizione di due anni, irrogata dal giudice di prime cure endofederale; 

 

  • al R.G. ricorsi n. 61/2019, presentato, in data 18 luglio 2019, dalla U.S. Citdi Palermo S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Francesco Di Ciommo,

 

contro

 

la Procura Federale FIGC, 

e nei confronti

 

del sig. Maurizio Zamparini, del dott. Anastasio Morosi,

del dott. Giovanni Giammarva, 

delle società Benevento Calcio s.r.l., U.S. Salernitana 1919 s.r.l. e A.C. Perugia Calcio S.r.l., nonché

della Lega Nazionale Professionisti Serie B, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori,

 

per la riforma e/o l'annullamento

della decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 122/CFA, depositata in data 18 giugno 2019, che, in parziale accoglimento del gravame presentato dal Palermo e in parziale riforma della decisione impugnata, ha rideterminato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 3, e 16 CGS, la misura sanzionatoria a carico della società ricorrente in punti 20 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/2019, oltre all'ammenda di € 500.000,00, in luogo della sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica per il Campionato di Serie B 2018/2019, irrogata dal Tribunale Federale Nazionale FIGC con decisione di cui al C.U. n. 63/TFN del 13 maggio u.s..

 

Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva;

 

visti gli atti del ricorso, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell'udienza del 22 luglio 2019: 

 

  • quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2019, i difensori della parte ricorrente - Foggia Calcio s.r.l. - avv.ti Vincenzo De Michele e Gabriella Guida; l’avv. Gian Michele Gentile, per la resistente U.S. Salernitana 1919 s.r.l.; gli avv.ti Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; l’avv. prof. Francesco Di Ciommo, per la resistente U.S. Città di Palermo S.p.A.; l’avv. prof. Guido Valori, per la resistente LNPB, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, CGS CONI;
  • quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 60/2019, l’avv. Letizia Mazzarelli, costituita in giudizio in sede di udienza, per la resistente FIGC, noncil Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, CGS CONI;
  • quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 61/2019, l’avv. prof. Francesco Di Ciommo, per la ricorrente U.S. Città di Palermo S.p.A.; gli avv.ti Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; l’avv. prof. Guido Valori, per la resistente LNPB, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, CGS CONI;

uditi, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore e Presidente, Franco Frattini, nonché il relatore, Cons. Dante D’Alessio. 

 

Ritenuto in fatto 

 

  1. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 1, comma 647, della legge n. 145/2018, la società Foggia Calcio, di seguito anche solo Foggia, ha proposto ricorso davanti al Collegio di Garanzia per l’annullamento della decisione della Corte Federale dAppello della FIGC del 29 maggio 2019 (in CC.UU. n. 108 CFA e n. 122 CFA), e della classifica finale del campionato di calcio di Serie B, stagione 2018/2019, nonché per l’accertamento del suo diritto all’ammissione al campionato di Serie B per la stagione 2019/2020.
  2. Tale ricorso si è inserito nell’ambito del procedimento disciplinare a carico del Palermo Calcio; questultimo era, infatti, stato deferito dalla Procura Federale per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. per fatti addebitabili ai sig.ri Maurizio Zamparini, Anastasio Morosi e Giovanni Giammarva, e sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, con la collocazione all’ultimo posto e conseguente retrocessione diretta in Serie C. Tale decisione avrebbe consentito al Foggia di disputare, in caso di conferma della decisione suddetta, i play- out con la Salernitana.
  3. In data 13 maggio 2019, il Consiglio direttivo della Lega di Serie B escludeva il Palermo Calcio dal campionato di Serie B per la stagione 2019/2020, determinando, inoltre, il non luogo a procedere dei play-out e la retrocessione in Serie C del Foggia.
  4. Con comunicato del 15 maggio 2019, la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha pubblicato la classifica finale del campionato di Serie B 2018/2019, collocando il Palermo all’ultimo posto con conseguente retrocessione in Serie C.
  5. In data 29 maggio 2019, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal Palermo Calcio, la Corte Federale dAppello, con la decisione oggi impugnata, resa a Sezioni Unite, ha ridotto la sanzione a carico della società, irrogandole 20 punti di penalizzazione e permettendo alla stessa di partecipare al campionato di Serie B. In data 30 maggio, con comunicato ufficiale n. 169 de2019 della Lega Nazionale Professionisti Serie B, veniva pubblicata la classifica finale. I relativi play-out venivano disputati tra Unione Sportiva Salernitana e Venezia Football Club s.r.l..
  1. Il Foggia ha proposto ricorso avverso la decisione della Corte Federale di Appello della FIGC, CC.UU. n. 108/CFA e n. 122/CFA, noncC.U. n. 169 del 30 maggio 2019 emesso dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, per violazione dell’art. 1, comma 647, della legge n. 145/2018, per difetto di giurisdizione e  incompetenza funzionale degli Organi di giustizia sportiva nel sindacare provvedimenti di esclusione dalle competizioni sportive, nonché per inammissibilità del ricorso proposto dal Palermo davanti alla Corte Federale di Appello della FIGC, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, in data 13 maggio 2019 - C.U. n. 63/TFN.
  2. Il Presidente del Collegio di Garanzia, con decreto cautelare monocratico del 9 luglio 2019, ha ritenuto di non assegnare il ricorso in esame alla Sezione competente per le controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ricorrendo piuttosto la cognizione “ordinaria” del Collegio di Garanzia ex art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.
  3. Si sono costituite in giudizio la U.S. Salernitana 1919 s.r.l., di seguito anche solo Salernitana, la U.S. Città di Palermo S.p.A., di seguito anche solo Palermo, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché la Lega Nazionale Professionisti Serie B, per chiedere l’inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.
  4. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 54 e seguenti del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il sig. Giovanni Giammarva ha impugnato la medesima decisione emessa dalla CFA con comunicato ufficiale n. 122/CFA, con cui il ricorrente era stato sanzionato con la inibizione di anni due,  poi ridotta ad anni uno con la sentenza oggi impugnata, peviolazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. e omessa motivazione sul punto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Infine, il ricorrente ha impugnato la suddetta decisione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa o insufficiente motivazione e illogicità manifesta in punto di rideterminazione della sanzione quale punto decisivo.
  5. Si è costituita in giudizio, in sede di udienza, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
  6. Infine, ha proposto ricorso avverso la suddetta decisione anche il Palermo Calcio, per erroneità ed abnormidella sanzione comminata rispetto alle conclusioni raggiunte dalla Corte Federale dAppello della FIGC, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, nonché contraddittorietà in vari punti della decisione impugnata.
  1. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio,  che ha concluso per l’inammissibilità e, in ogni caso, per l’infondatezza del ricorso.
  2. All’udienza pubblica del 22 luglio 2019 la questione, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta in decisione.

 

Considerato in diritto

 

1.   La società Foggia Calcio, di seguito anche solo Foggia, ha proposto ricorso davanti al Collegio di Garanzia, ai sensi dell’art. 1, comma 647, della legge n. 145 del 2018, per l’annullamento della decisione della Corte Federale dAppello della FIGC del 29 maggio 2019 (di cui ai CC.UU. n. 108 CFA e n. 122 CFA) e della classifica finale del campionato di calcio di Serie B, stagione 2018/2019, nonché per l’accertamento del suo diritto all’ammissione al campionato di Serie B per la stagione 2019/2020.

2.  Il Presidente del Collegio di Garanzia ha assegnato il ricorso per la decisione alle Sezioni Unite, ritenuta la sussistenza di profili di rilevanza e di principio in relazione ai soggetti interessati, alla materia del contendere ed ai suoi effetti sul piano dell’ordinamento sportivo.

3.  Preliminarmente le Sezioni Unite ritengono che la situazione giuridica oggetto del ricorso in esame non possa farsi rientrare fra quelle che sono ora disciplinate dall’art. 1, comma 647, della legge n. 145 del 2018, come ha già sostenuto il Presidente del Collegio con decreto cautelare monocratico, in data 9 luglio 2019.

3.1.  Lart. 1, comma 647, della legge n. 145 del 2018, ha aggiunto all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, i seguenti periodi: «Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibiliche lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Colo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio».

Tale norma ha sostanzialmente ripetuto i contenuti di una disposizione contenuta nel d.l. n. 115 del 2018 non convertito in legge.

3.2.  Come ha ricordato la Sezione Consultiva di questo Collegio di Garanzia, con il parere n. 3 del 2019, la legge finanziaria per il 2019, con riferimento alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti di ammissione o di esclusione delle società e delle associazioni sportive professionistiche ai campionati, ha ribadito l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (individuato funzionalmente nel TAR del Lazio) già prevista dalla legge n. 280/2003. Inoltre, le citate norme della finanziaria del 2019, al fine di dare un corretto bilanciamento del rapporto tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo e,  pertanto,  di salvaguardare lautonomia che è alla base del fenomeno sportivo, hanno previsto la c.d. “sopravvivenza, rispetto alleventuale decisione del Giudice Amministrativo, di un eventuale precedente giudizio sportivo ove tale giudizio, appositamente disciplinato dallo Statuto e dai regolamenti del CONI, risponda ad alcune condizioni (unicità di grado, decisione nel merito, definitività entro 30 giorni dalla pubblicazione dellatto impugnato).

Inoltre, al fine di rendere compatibile lo svolgimento delleventuale fase giurisdizionale con il regolare andamento dei campionati, la finanziaria del 2019 ha previsto che il giudizio amministrativo debba svolgersi con rito abbreviato e che la nuova disciplina si applichi anche alle controversie in corso”.

3.3.  In applicazione di tale disposizione, il CONI, con delibera del Consiglio Nazionale del 26 ottobre 2018, ha modificato l’art. 12 bis del suo Statuto che, al comma 4 bis, prevede l’istituzione, nell’ambito del Collegio di Garanzia dello Sport, della Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, di cui al successivo articolo 12 ter, allo scopo di garantire il regolare e corretto svolgimento delle stesse.

Lart. 12 ter, al comma 2, ha quindi precisato che Alla Sezione è demandata in via esclusiva la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o  associazioni  sportive  professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche”.

3.4.   Con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1629 del 26 febbraio 2019, il CONI ha poi approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizionprofessionistiche.

Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, dell’allegato A del Regolamento, il giudizio è proponibile a tale Sezione avverso:

a) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio;

  1. il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro;
  2. i provvedimenti emessi dal Consiglio Federale sulla domanda di integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di calcio e di pallacanestro (c.d. ripescaggio);
  3. i provvedimenti emessi dal Presidente o dal Consiglio Federale recanti la fissazione dei criteri e delle procedure preordinate allintegrazione degli organici dei Campionati Professionistici di calcio e di pallacanestro”.

Il CONI ha, infine, costituito la nuova Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport per l’esame, in unico grado, delle controversie riguardanti l’ammissione o l’esclusione dei campionati.

3.5.  Secondo le indicate disposizioni, a tale nuovo organo della Giustizia sportiva è, pertanto, possibile rivolgersi, con il nuovo speciale rito processuale, per le sole controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

4.  Ciò precisato, la Sezione deve osservare che il ricorso in esame non ha per oggetto questioni che riguardano l’ammissione o l’esclusione dai campionati, che sono (ora) di competenza dell’apposita Sezione del Collegio di Garanzia, ma ha per oggetto una decisione emessa dalla Corte Federale dAppello in un giudizio di natura disciplinare riguardante la società Palermo Calcio.

In particolare, come sarà poi ampiamente chiarito con riferimento ai principi che regolano la partecipazione ai giudizi di natura disciplinare, non si può ritenere che il Foggia possa reputarsi legittimato ad impugnare tale decisione davanti alla speciale Sezione del Collegio di Garanzia, perché comunque incidente sulla sua partecipazione a competizioni professionistiche, in quanto la vicenda disciplinare che ha riguardato il Palermo è del tutto autonoma rispetto alle vicende riguardanti l’ammissione e l’esclusione dai campionati del Foggia e non incide sulla retrocessione alla serie inferiore dello stesso Foggia (e quindi sulla sua partecipazione a competizioni professionistiche), che è stata determinata, come ha evidenziato nella sua memoria la FIGC, dalla posizione rivestita in classifica al termine della stagione 2018/2019.

Né si può sostenere che la legittimazione processuale (ad agire secondo il nuovo rito) nasca dalla circostanza che la posizione in classifica del Foggia avrebbe potuto essere diversa se il Palermo, per motivi disciplinari, fosse stato collocato all’ultimo posto in classifica al termine della stagione 2018/2019 poiché, in ogni caso, il Foggia è soggetto estraneo nella vicenda riguardante il Palermo e, quindi, incapace di incidere sulle decisioni che riguardano lo stesso Palermo.

  1. Per il principio di effettività della tutela, e in considerazione dei principi sulla conversione della domanda processuale, il ricorso può, peraltro, considerarsi proposto secondo le regole del rito ordinario che è disciplinato dagli articoli 54 e seguenti del CGS del CONI, con la conseguente conversione del rito processuale.
  2. Ma, anche facendo applicazione delle disposizioni che regolano il giudizio nelle forme ordinarie, il ricorso deve ritenersi inammissibile.

L’impugnata decisione della CFA è giunta, infatti, come si è accennato, all’esito di un giudizio di natura disciplinare, con la conseguenza che si deve applicare la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il procedimento disciplinare ha, per sua natura, una struttura strettamente bilaterale, in cui sono contrapposte due sole posizioni, quella dellaccusa e quella del soggetto incolpato (Sezioni Unite, n. 35 del 10 agosto 2015).

Tale struttura non consente quindi alcuna ingerenza ab externo attraverso un intervento principale o ad adiunvandum.

Il principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite nella decisione n. 39 del 3 settembre 2015, nella quale si legge che il procedimento disciplinare ha ...una struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due sole posizioni: da un lato, quella dellorgano che esercita lazione disciplinare; dallaltro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere allazione. Tra queste due parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni delluna o dellaltra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perché autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso)”.

6.1.   Nel giudizio disciplinare sportivo, da un lato, quindi, vi è lorgano che esercita l’azione disciplinare e, dall’altro, vi è l’incolpato. Nessun altro soggetto è legittimato a intervenire, sia pure al solo fine di sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte.

Peraltro, nella stessa citata decisione n. 39 del 2015 è stato affermato che l’intervento nel giudizio disciplinare è inammissibile anche al fine di far valere un interesse autonomo, giacché, proprio perché autonomo, tale interesse è indipendente dal procedimento disciplinare e, quindiestraneo ad esso.

6.2.  Ununica eccezione a tale regola è stata prevista dal CGS della FIGC per i casi di illecito sportivo (art. 41, comma 7, e art. 33, comma 3), per situazioni evidentemente diverse rispetto a quelle oggetto del giudizio endofederale e della decisione della CFA impugnata nel giudizio in esame.

7.   Considerato che il Foggia ha impugnato una decisione adottata dalla Corte Federale dAppello allesito di un giudizio di natura disciplinare riguardante altra società, lo stesso Foggia deve ritenersi estraneo a quel giudizio, come, peraltro, correttamente affermato anche dagli Organi della giustizia endofederale, con la conseguenza che il suo ricorso davanti al Collegio di Garanzia (avverso quella decisione) deve ritenersi inammissibile, con l’assorbimento delle altre questioni pregiudiziali sollevate dalle parti resistenti e l’inammissibilità anche dei motivi aggiunti depositati, in data 18 luglio 2019, avverso il comunicato ufficiale n. 287/L del 4 giugno 2019 della Lega Pro, nonché il sistema di licenze nazionali per l’ammissione al campionato di calcio di Serie C per la stagione 2019/2020, nonché i successivi atti con i quali è stata disposta la sua esclusione dal campionato di calcio di Serie C per la non concessione della licenza nazionale.

8.   Passando al ricorso presentato dal sig. Giovanni Giammarva (presidente del Consiglio di amministrazione della società U.S. Città di Palermo S.p.A.), anchesso, in parte qua, avverso la decisione di cui al CU n. 122/CFA delle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello della FIGC, deve osservarsi come lo stesso sia, a ben vedere, incentrato sulla mancata considerazione che i giudici di secondo grado avrebbero riservato alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI penale, n. 21780/2019, resa all’esito del riesame cautelare del parallelo processo penale.

Ebbene, in disparte ogni considerazione circa l’ammissibilità dinnanzi a Codesto Collegio delle censure ivi contenute, non può che rilevarsi, in questa sede, la palese infondatezza del ricorso. Invero,  la  Corte  di  Appello  ha  affermato,  a  ragione,  che  il  giudizio  disciplinare-sportivo  è autonomo ed indipendente dagli eventuali paralleli giudizi penali e che gli Organi della giustizia sportiva (salvo le tassative ipotesi codificate di rilevanza del giudizio penale o civile) hanno autonomi ambiti di valutazione degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli provenienti dagli accertamenti o dai provvedimenti dell’Autorigiudiziaria ordinaria, che, in questa sede, sono e restano, come detto, liberamente valutabili come meri elementi probatori.

  1. In altri termini, il giudizio disciplinare-sportivo non può mai dipendere o limitarsi a prendere atto di quanto, a diversi fini, accertato e/o dichiarato dall’Autorigiudiziaria ordinaria.

Ed ecco che, nel pieno della propria valutazione autonoma, il Giudice di appello ben ha fatto applicazione dei menzionati principi, applicando, con motivazione immune da vizi, il corretto standard probatorio dei giudizi disciplinari sportivi (cfr. le Decisioni di questo Collegio 10 febbraio 2016, n. 6; 2 agosto 2016, n. 34; 4 agosto 2016, n. 37, nonché 13 dicembre 2016, n. 62; 22

maggio 2018, n. 30 e 3 ottobre 2017, n. 69), giungendo ad affermare, per l’effetto, con considerazione unitaria e non atomistica dei numerosi elementi di valutazione acquisiti al giudizio per cui è causa, come emerga, comunque, una condotta gestionale del vertice della società U.S. Palermo opaca, non chiara e trasparente, violativa, dunque, dei principi di lealtà e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, CGS FIGC, dell’art. 8 CGS FIGC, dell'art. 85 NOIF e dell'art. 2638, commi 1 e 2, c.c. (per avere esposto alla Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società).

Vale la pena menzionare, in questa sede, le circostanze per cui, tra il febbraio ed il marzo del 2018, come ampiamente evidenziato nella decisione impugnata, il ricorrente abbia sovrainteso all'approvazione dello Stato patrimoniale e della Relazione semestrale sull’andamento della gestione al 31 dicembre 2017, contenenti dati non rispondenti al vero e, nientemeno, trasmessi alla Co.Vi.So.C..

  1. Come rilevato dalla Corte di Appello, risulta di tutta evidenza come un soggetto particolarmente qualificato come il Giammarva, dottore commercialista, certamente si fosse reso conto delle falsità contabili contenute nei predetti documenti, approvandone comunque il contenuto.

La consapevolezza, in capo al sig. Giammarva, del suo stesso operato è stata anche apprezzata dal GIP del Tribunale di Palermo e dal Tribunale del Riesame, che hanno evidenziato a più riprese come il contributo causale apportato dal Giammarva all'inoltro delle false comunicazioni all'Autorità di vigilanza sia stato non solo determinante, ma anche consapevole, impedendo così lassunzione di informazioni che avrebbero potuto incidere sulle determinazioni concernenti l’iscrizione e la partecipazione ai campionati di calcio.

Anche solamente avendo riguardo agli stralci delle intercettazioni telefoniche riportate nella decisione, vè evidenza, altresì, del ruolo di sostanziale prestanome del presidente Zamparini assunto dal sig. Giammarva, tanto che il GIP di Palermo ha ritenuto sussistenti «elementi significativi per ritenere altamente probabile la rinnovazione da parte dello Giammarva quale presunto prestanome e schermo gestorio dellimprenditore friulano delle condotte falsificatorie e fraudolente già riscontrate negli esercizi passati ovvero la commissione di altre ad esse correlate o funzionali».

Questo Collegio non può che prendere atto dei solidi elementi probatori e, in primo luogo, delle complessive  risultanze  istruttorie  di  cui  alle  attivi di  investigazione  poste  in  essere  dallProcura Federale e dalla Procura della Repubblica di Palermo. Le risultanze dell’attività captativa, i riscontri provenienti da una parte delle dichiarazioni rilasciate da alcuni dei deferiti in sede di audizione innanzi la Procura Federale, convergono verso quella ragionevole certezza, necessaria per un giudizio di colpevolezza in questa sede,  circa le responsabilità del sig. Giovanni Giammarva (come anche del sig. Anastasio Morosi nonché dell’U.S. Città di Palermo, di cui si diinfra) in relazione ai fatti contestatigli in sede disciplinare. Fatti, del resto, in relazione ai quali si è ritenuto come mancassero concreti, idonei e, comunque, decisivi elementi di prova a discarico, atteso che le ricostruzioni alternative dei fatti medesimi e/o le diverse spiegazioni degli stessi fornite dagli incolpati, oltre a non poter essere oggetto di delibazione da parte del Collegio di Garanzia, non appaiono, in ogni caso, verosimili, né, tantomeno, supportate da elementi probatori o anche soltanto logici.

  1. In conclusione, per i motivi suesposti, non è dato rilevare nella Decisione quivi gravata alcuna omissione, insufficienza od illogicità nella motivazione, né tantomeno una violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, tanto nella parte in cui si afferma la responsabilità disciplinare dell’odierno ricorrente, quanto nella parte in cui si (ri)definisce il quantum sanzionatorio.

Su questultimo punto, si ricorda che il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza (Sezioni Unite, 10 agosto 2015, n. 35, nonché, Sezioni Unite, 7 marzo 2017, n. 19). Nel caso di specie, la motivazione della Corte Federale è priva di elementi di irragionevolezza nella consistenza della sanzione, che è stata rideterminata tenendo debitamente conto tanto delle risultanze processuali, quanto dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tenuto conto della gravità delle condotte riferibili a Giammarva, del tempo durante il quale le stesse sono state poste in essere e del loro disvalore ai fini dell’ordinamento federale e considerato l’effettivo apporto di questultimo alle violazioni contestate all’U.S. Città di Palermo.

A chiosa di tali argomentazioni, nonostante la esposta autonomia del giudizio disciplinare sportivo, questo Collegio non può non notare come, a maggior suffragio della bontà della decisione quivi impugnata, successivamente alla invocata sentenza della Corte di Cassazione, è stata la stessa suprema Corte ad affermare, il 27 maggio 2019, che «Anche il terzo motivo di doglianza, riferito alliscrizione nei bilanci 2016 e 2017 di un credito di 40 milioni di euro nei confronti di Alyssa s.a., conseguente alla cessione della partecipazione nella Mepal s.p.a., è infondato. Il Tribunale fornisce una motivazione pienamente logica e coerente, laddove evidenzia che il carattere di artificio contabile di tale appostazione si desume dallassoluta sproporzione tra il valore della partecipazione e il corrispettivo pattuito. Con ampia e analitica motivazione, si sottolinea che, nelle conversazioni intercettate, si manifesta in modo chiaro la natura fittizia delloperazione, compiuta strumentalmente per mettere i conti in ordine, dissimulando la reale situazione economico-patrimoniale della società. Del resto, lacquirente è riconducibile allo stesso Zamparini e, come sostanzialmente ammesso dalla difesa anche con il ricorso per cassazione, non ha pagato la cifra pattuita, ma una cifra di molto minore (4 milioni di euro direttamente, euro 7.500.000 mediante accollo di un debito, euro 5.700.000 di nuovo direttamente), non esistendo in natura, neanche in un ipotetico futuro, la capienza necessaria nelle casse della stessa Alyssa, società di comodo sostanzialmente non operativa (pagg. 43 - 48 dellordinanza)».

  1. Volgendo lo sguardo, infine, al il ricorso presentato dall’U.S. Città di Palermo, di là dagli aspetti di inammissibilità dello stesso, non può che ritenersi anchesso parimenti infondato per i seguenti motivi.

Con primo motivo di ricorso, la Società ricorrente censura l’abnormità della sanzione comminata dai giudici di appello - ridotta dalla CFA a 20 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/19, oltre unammenda di € 500.000,00 - rispetto a quanto emerso nel corso del giudizio.

In particolare, secondo la ricostruzione del Palermo, l’intervenuta inammissibilità del deferimento del sig. Zamparini dichiarata dal Tribunale Federale comporterebbe l’impossibilità di vedersi contestare qualsivoglia addebito - a titolo di responsabilità diretta ovvero oggettiva - per fatti imputabili proprio al sig. Zamparini, ciò in ragione della inscindibilità delle cause e/o delle azioni di accertamento della responsabilità del dipendente e dell’ente. Ulteriore indice di eccessività della sanzione sarebbe, altresì, testimoniato avendo riguardo ai precedenti del Foggia Calcio

s.r.l. e dell’AC Chievo Verona, sanzionato in misura più mite per fatti, in tesi, sussumibili a quelli oggetto del presente procedimento.

La censura non coglie nel segno per varie e concorrenti ragioni. 

  1. Preliminarmente non può non valorizzarsi la circostanza, che risulta, altresì, assorbente per quanto concerne il motivo di gravame di cui al n. V del ricorso, per la quale, a seguito della rimessione degli atti al Tribunale Federale disposta dalla Corte di Appello nella decisione quivi impugnata - «rilevata linsussistenza della inammissibilità del deferimento dichiarata nei confronti del sig. Zamparini Maurizio, visto larticolo 37, comma 4 C.G.S., restituisce gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare» - i Giudici di prime cure, con C.U. n. 8/TFN del 19 luglio 2019, abbiano irrogato nei confronti del sig. Maurizio Zamparini la sanzione di anni 5 di inibizione e preclusione ex art. 19, comma 3, CGS FIGC ratione temporis; ciò in quanto «verideatore degli artifizi contestati, posti in essere con il compiacente ausilio degli altri soggetti coinvolti nellintera vicenda».

Quanto ai citati precedenti, non solo la censura disvela il tentativo di una nuova valutazione di merito sulla congruità della misura afflittiva, che esula dai limiti del sindacato di questo Collegio, ma è, altresì, da sottolinearsi la correttezza della decisione impugnata, che sul punto non ha mancato di evidenziare che: «Del pari prive di pregio appaiono le censure mosse dallUS Città di Palermo s.p.a. con riferimento alla ingiustizia della decisione di primo grado, avuto riguardo ad altri giudizi, quali quelli relativi al Foggia Calcio s.r.l. (cfr. Corte Federale dAppello, Com. Uff. n. 022/CFA del 20 agosto 2018) ed allAS Chievo Verona s.r.l. (cfr. Corte Federale dAppello, Com. Uff. n. 043/CFA del 5 novembre 2018). A prescindere, infatti, dalla stessa improponibilità concettuale, per gli effetti processuali,  di una tale richiesta di “confronto,  non si può non osservare che già dalla semplice lettura delle decisioni invocate dallappellante Palermo risulti come le fattispecie relative al Foggia ed al Chievo siano tuttaltro che sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio dappello ed appaiono, già prima facie, senzaltro meno gravi».

Pur ammettendo la ammissibilidi una sì prospettata censura dinnanzi al Collegio di Garanzia, neppur potrebbe predicarsi la necessità di ulteriore ridimensionamento della sanzione facendo valere la contraddittorietà della decisione impugnata in punto di mancata prova dell’effettiva violazione dell’art. 8, comma 4, CGS FIGC.

Invero, sul punto, la Corte di Appello ha operato, a ragione, una rideterminazione, in riduzione, della misura sanzionatoria mediante la conversione della sanzione dalla retrocessione alla penalizzazione in classifica, bilanciando, da una parte, la diversità della citata disposizione rispetto ai commi 1 e 2 della stessa, e, dall’altra, le gravi e diverse violazioni accertate e reiterate nel tempo indice di una gestione economico-finanziaria e patrimoniale della società lontana dalle regole di prudenza contabili, nonché dai principi di lealtà e probità sanciti dal nostro ordinamento settoriale.

  1. Quanto alla censura mossa alla decisione della Corte di Appello in merito alle violazioni contestate ai capi 2, 3 e 4, osserva il Collegio che trattasi di eccezione non solo del medesimo tenore di quella svolta in secondo grado, ma, altresì, evidentemente volta a sollecitare una interpretazione alternativa dei fatti accertati, ovvero la debolezza di alcune prove  ritenute, invece, rilevanti nella impugnata decisione, ovvero ancora ricostruzioni dei fatti, che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi e dei fatti salienti, e come tale inammissibile in questa sede (tra tutte, cfr. Collegio di Garanzia, Sezione IV, Decisione 24 marzo 2016, n. 14).

Orbene, anche a voler soprassedere sulla inammissibilità del motivo di gravame, non può che accertarsi la bontà delle valutazioni del Giudice di merito e l’assenza di lacunosità, illogicità o contraddittorietà della decisione impugnata. Invero, le risultanze del procedimento disciplinare sportivo, di quello penale in sede cautelare e di quello prefallimentare, convergono nella medesima direzione, e vale a dire: i) che le annotazioni contabili per cui è causa contrastano con il principio contabile OIC 25 e con i canoni di prudenza che le società di calcio, con riguardo all’ordinamento sportivo, sono tenute ad osservare; ii) che dalla corposa documentazione acquisita agli atti del processo e, segnatamente, dalle dichiarazioni rilasciate dal sig. Casamassima, Segretario della Co.Vi.So.C., nonché dalla corrispondenza intercorsa tra il predetto organo di vigilanza e controllo e la società U.S. Città di Palermo sia evidente come le informazioni da questa fornite risultino in parte errate e fuorvianti, in parte elusive, in parte non trasparenti e, comunque, volte a dissimulare una situazione patrimoniale e/o economico- finanziaria diversa da quella effettiva; e iii) la natura di strumentale preordinazione (a scopi meramente contabili di “ottimizzazione” del bilancio) della operazione Alyssa”, con evidente grave violazione dei principi di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS, anche in relazione allart. 84 NOIF;

  1. Tale ultima notazione vale anche a smentire quanto eccepito nel ricorso con riferimento ai capi n. 4 e 6 del deferimento ed al ruolo svolto dal Dott. Morosi, giudicato come inequivocabilmente legato a doppio filo a Zamparini giacché, oltre ad aver asservito di fatto i poteri di  sindaco a qualsiasi desiderata, anche illeciti, dellimprenditore friulano, era il suo commercialista di fiducia e il suo stabile e privilegiato interlocutore di riferimento per qualsiasi aggiustamento ed artificio contabile in una singolare commistione di ruoli ed attribuzioni, che ha svelato un plateale conflitto di interessi.
  2. Con ulteriore motivo di gravame, il Palermo eccepisce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 e 32, comma 5, CGS FIGC, per aver la Corte di Appello disatteso la censura volta alla declaratoria di inammissibilità del deferimento per illegittima riapertura delle indagini.

Sul punto basti notare come la decisione quivi impugnata faccia correttamente riferimento alla data 31 gennaio 2019 quale momento - in virtù della trasmissione degli atti dalla Procura della Repubblica alla Procura Federale - in cui si è potuto, ai sensi dell’art. 32 ter, comma 5, CGS FIGC, procedere legittimamente alla riapertura delle indagini. La circostanza per la quale la Procura Federale non abbia agito allo stesso modo in un momento antecedente (i.e. il 21 novembre 2018, con la trasmissione delle ordinanze di riesame) risulta peraltro una valutazione discrezionale dellOrgano inquirente non sindacabile in questa sede di legittimità.

  1. In conclusione, dunque, il Collegio di Garanzia non può che respingere il ricorso presentato dalla società U.S. Palermo giacché infondato, nonché anchesso rilevare, per quanto di sucompetenza, il quadro complessivo della condotta della stessa Società, che denota una situazione che, anche a prescindere da un esame parcellizzato di singoli episodi, risulta palesemente incompatibile con qualsiasi concetto di etica sportiva e merita, perciò stesso, l’adozione di una sanzione adeguata e necessariamente afflittiva, anche a tutela della stessa ragione dessere della FIGC, il cui fine essenziale e, comunque, primario è quello di garantire la regolarità delle competizioni sportive che si svolgono sotto la sua egida e, con questa, la pubblica fede che vi ripongono i cittadini, in generale, nonché gli sportivi, tifosi ed appassionati.

P.Q.M.

                                               Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva.

 

Dichiara inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2019 (Foggia/FIGC e altri).

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC; nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Unione Sportiva Salernitana 1919 s.r.l.;  nella misura  di  € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente LNPB. Compensa le spese nei confronti dell’U.S. Citdi Palermo S.p.A.. 

 

Respinge il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 60/2019 (Giammarva/FIGC).

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC. 

 

Respinge il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 61/2019 (Palermo/FIGC).

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC, e nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente LNPB. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 22 luglio 2019.

 

Il Presidente Relatore                                                          Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                             F.to Dante DAlessio

Depositato in Roma, in data 6 settembre 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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