CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 83/2019 del 16 ottobre 2019 – U.S. Città di Palermo S.p.A./Frosinone Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 83

 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE 

 

composta da 

Franco Frattini - Presidente

Attilio Zimatore - Relatore

Dante DAlessio

Mario Sanino 

Massimo Zaccheo - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2019, presentato, in data 14 giugno 2019, dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Pantaleone, Francesca Trinchera e Gaetano Terracchio, elettivamente domiciliato presso lo studio dei detti Difensori, in Palermo, via Ludovico Ariosto, n. 28; 

 

contro 

 

la società Frosinone Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo Difensore, in Bologna, via De Marchi, n. 4/2;

nonché

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dei detti Difensori, in Roma, via Panama, n. 58;

nonché nei confronti

della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), non costituitasi in giudizio;  e della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), non costituitasi in giudizio;

per la riforma e/o l'annullamento

della decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, Sez. I, emessa a mezzo C.U. n. 124/CSA del 9 aprile 2019 (dispositivo) e n. 147/CSA, pubblicato il successivo 15 maggio 2019 (motivazioni), con cui, in sede di secondo rinvio, la Corte ha rigettato le domande dell'U.S. Città di Palermo ed ha confermato la natura e la misura delle sanzioni a carico della società Frosinone Calcio.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 22 luglio 2019, il difensore della ricorrente - U.S. Città di Palermo S.p.A. - avv. prof. Francesco Di Ciommo, giusta delega all’uopo ricevuta dagli avv.ti Francesco Pantaleone, Francesca Trinchera e Gaetano Terracchio; gli avv.ti Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; l’avv. Valerio Santagata, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Mattia Grassani, per la resistente Frosinone Calcio s.r.l., nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. dott. Ugo Taucer, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI (che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in epigrafe);

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Attilio Zimatore.

 

Ritenuto in fatto

 I. Il presente giudizio si inserisce in un più complesso e ampio contenzioso che giunge ora per la terza volta alla cognizione del Collegio di Garanzia. Pertanto, per la ricognizione dei fatti e dello svolgimento  del  procedimento  sembra  opportuno  riprendere  l’esposizione  contenuta  nella

precedente decisione di questo Collegio – vale a dire la decisione n. 17/2019 del 4 marzo 2019 – con le opportune integrazioni di aggiornamento.

La vicenda trae origine dalla gara di ritorno della finale dei play-off valevoli per la promozione in Serie A per la stagione sportiva 2018/2019, disputata il 16 giugno 2018 tra Frosinone e Palermo. Il risultato finale vedeva sconfitto il Palermo per 2 a 0 che, in virtù del risultato di 1 a 1 dell’andata, non conseguiva il titolo sportivo per la promozione in Serie A.

Il procedimento giustiziale sportivo, a causa degli eventi occorsi durante lo svolgimento della menzionata gara, già ampiamente analizzati dai giudici di merito, si è svolto come segue.

II. Il Palermo, partendo dall’assunto che i comportamenti tenuti dai tesserati e dai tifosi del Frosinone durante il secondo tempo della menzionata gara dei play-off fossero connotati da slealtà ed antisportività, e, come tali, avessero inciso sul  regolare  svolgimento della gara, proponeva reclamo avverso la omologazione del risultato.

Il Giudice Sportivo della Lega di Serie B, con Comunicato Ufficiale n. 200/2018 del 19 giugno 2018: i) rigettava il reclamo, ritenendo che i fatti accaduti nel corso della gara non configurassero violazioni tali da determinare la perdita della gara per 0-3, la non omologazione e/o l’annullamento del risultato e/o la ripetizione della gara; ii) deliberava di sanzionare il Frosinone con l’ammenda di € 25.000,00 e con l’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori;

iii) deliberava di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

III. Decidendo sul gravame proposto dal Palermo avverso la decisione di cui sopra, la Corte Sportiva di Appello della FIGC a Sezioni Unite, con C.U. n. 172/CSA del 27 giugno 2018, lo respingeva.

Tale decisione veniva portata alla cognizione della Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport per mezzo del ricorso iscritto al RG ricorsi n. 58/2018.

IV. Avverso la pronuncia del Giudice Sportivo (C.U. n. 200/2018 del 19 giugno 2018) insorgeva altresì il Frosinone.

Da tale gravame scaturiva la Decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC (C.U. n. 2/CSA del 6 luglio 2018) la quale si determinava anchessa per il rigetto del ricorso, aggravando la sanzione a carico del Frosinone con l’obbligo di disputare le prime due gare interne senza spettatori e in campo neutro.

Tale decisione veniva parimenti impugnata dinanzi alla Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport con i ricorsi di cui agli RG ricorsi n. 62/2018 (ricorrente Frosinone) e n. 64/2018 (ricorrente Palermo).

V. Il Collegio di Garanzia, con la successiva decisione 56/2018, previa riunione dei ricorsi e dichiarata l’inammissibilità del ricorso n. 64/2018, ritenendo non coerentemente sanzionata la condotta evidenziata dalla CSA FIGC rispetto alla gravità dei fatti per come descritti in decisione e stabilendo che il trattamento sanzionatorio, così come rideterminato, avrebbe dovuto valere sulls.s. 2018/2019, annullava con rinvio la sentenza della CSA FIGC di cui al C.U. n. 172/CSA del 27 giugno 2018 e la sentenza della CSA FIGC di cui al C.U. n. 2/CSA del 6 luglio 2018, onerando la CSA, in diversa composizione, ad uniformarsi, nella comminatoria della sanzione, al principio di diritto espresso in parte motiva.

VI. Tale statuizione veniva impugnata dal Palermo dinanzi al TAR del Lazio che, con ordinanza n. 5687 del 27 settembre 2018,  rigettava l’istanza cautelare, confermando la vincolatività del principio di diritto sancito dal Collegio di Garanzia.

VII. In data 28 settembre 2018, si apriva, conseguentemente, la fase rescissoria del procedimentde quo, conclusa con la decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC – Sez. I, di cui al C.U. n. 55/CSA del 16 novembre 2018.

Il giudice del rinvio rigettava l’istanza del Palermo di esclusione dal giudizio della FIGC, rigettava l’istanza della società Frosinone Calcio S.r.l. di sospensione del procedimento in attesa della sentenza del Giudice Amministrativo ed, infine, comminava alla società Frosinone Calcio l’ulteriore sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 oltre alla sanzione già precedentemente irrogata.

VIII. Con ricorso del 13 dicembre 2018, l’U.S. Città di Palermo S.p.A. adiva nuovamente questo Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite affinché provvedesse alla riforma e/o all’annullamento della menzionata decisione della CSA.

Con decisione n. 17/2019, il Collegio di Garanzia accoglieva il ricorso, ritenendo che la CSA, vincolata al principio di diritto enunciato dal Collegio, avrebbe dovuto illustrare motivando l’applicazione del principio alla fattispecie concreta ed esplicitando liter logico argomentativo seguito per giungere alla comminazione della sanzione applicata; nella decisione gravata, invece, si rinveniva solo un riferimento di mero stile al suddetto principio, mancando qualsivoglia motivazione a supporto della sua applicazione al caso di specie.

IX. La CSA, dunque, si pronunciava nuovamente, tornando in motivazione sulle ragioni e sui criteri in base ai quali era stata irrogata la sanzione; confermando le sanzioni inflitte al Frosinone per gli episodi avvenuti nel corso della gara del 6 giugno 2018 (C.U. n. 147/CSA del 15 maggio 2019).

X. Con ricorso depositato in data 14 giugno 2019, il Palermo ha quindi nuovamente adito questo Collegio per la riforma della decisione resa dalla CSA in sede di rinvio, rassegnando le seguenti conclusioni:

<< A) Ritenere e dichiarare lammissibilità del presente ricorso ai sensi e per gli effetti dellart. 1bis commi 2 e 3 dello Statuto del CONI. B) Accogliere il presente ricorso decidendo la controversia senza rinvio ai sensi dellart. 62 comma 1 CGS del CONI, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. C) Revocare e/o annullare la decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale della FIGC con CC.UU. 124/CSA del 9 aprile 2019 e 147/CSA del 15 maggio 2019 per tutti i motivi sopra esposti e, per leffetto: D) Ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione della norma di cui allart. 17 comma 1 C.G.S. FIGC e per violazione dei principi di diritto enunciati dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con i provvedimenti n. 56/2018 e 17/19 e, conseguentemente, sanzionare la Frosinone Calcio S.r.l. con la perdita della gara disputata in data 16.06.2018 con il punteggio di 0.3 in favore della U.S. Città di Palermo ai sensi dellart. 17 comma 1 C.G.S. FIGC, ovvero con la comminazione di punti di penalizzazione in misura pari o superiore a tre comunque con effetto nella stagione sportiva 2017/2018.

In linea ulteriormente subordinata ed ove ancora occorresse si ripropongono le domande già formulare con il reclamo ex art. 36-bis co. 7 C.G.S. e C.U. F.I.G.C. n° 32 del 19.04.2018 E) Non omologare, comunque, il risultato della partita del 16.06.2018. F) Previa squalifica del campo di gioco del Frosinone Calcio S.r.l., non omologare e/o annullare il risultato della partita del 16.06.2018 ed ordinare la ripetizione della stessa. G) In virtù della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n° 56/18, ammettere la produzione delle immagini televisive allegate al presente reclamo ai sensi e per gli effetti dellart. 35 co. 1.3

C.G.S. trattandosi di condotta gravemente antisportiva.>> 

A sostegno di tali domande, il Palermo ha dedotto la violazione da parte della CSA della norma di cui all’art. 17 CGS della FIGC; la violazione del principio di diritto affermato dal Collegio di Garanzia con la decisione n. 56/2018; la contraddittorietà della motivazione. Detti motivi, per quanto occorre, saranno illustrati nel corso della motivazione.

Si sono costituite in giudizio la FIGC e il Frosinone, i quali hanno chiesto che questo Collegio dichiari inammissibile il ricorso e che, comunque, lo respinga perché infondato nel merito.

Le eccezioni delle resistenti saranno esposte anchesse, per quanto necessario, nel corso della motivazione che segue.

Eintervenuta nel giudizio, ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, CGS CONI, la Procura Generale dello Sport, chiedendo anchessa il rigetto del ricorso perché inammissibile.

 

Considerato in diritto

 

1.

 Il  ricorso  proposto  dalla  U.S.  Città  di  Palermo  è  manifestamente  infondato,  non  essendo ravvisabile  nella  decisione  gravata  alcuna  violazione  del  principio  di  diritto  enunciato  nella precedente decisione n. 17 del 4 marzo 2019 di queste Sezioni Unite, sulla base della quale il procedimento era stato rinviato, per la seconda volta, alla Corte Sportiva d’Appello della FIGC. Questa assorbente ragione esimerebbe il Collegio dalla valutazione delleccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla FIGC, la quale, peraltro, appare fondata. In proposito, infatti, ad esuberanza, può osservarsi che la ricorrente non avrebbe potuto comunque trarre alcun vantaggio dall invocata   penalizzazion de Frosinone essend ormai   inoppugnabil che   detta penalizzazione non avrebbe potuto retroagire alla stagione sportiva 2017/2018 e considerando che nella stagione successiva le squadre del Palermo e del Frosinone hanno militato in campionati diversi. Donde una evidente carenza di interesse della Società ricorrente in questa sede.

  

2.

 Ma anche a tacere della ritenuta inammissibilità, il motivo sul quale si basa il ricorso della U.S. Città di Palermo è infondato.

Non occorre qui ripercorrere l’intero iter processuale e non occorre nemmeno riesaminare le tematiche affrontate da questo Collegio di Garanzia, nella sua prima pronuncia (della Prima Sezione) n. 56/2018, poiché in questa sede è necessario ed è del pari sufficiente concentrare l’attenzione sulla sola decisione della CSA di cui al C.U. n. 147/CSA del 15 maggio 2019 – censurata con il ricorso ora vagliato - rispetto alla citata decisione n. 17 del 4 marzo 2019 di queste Sezioni Unite.

Invero, il motivo di ricorso ora in esame, sostanzialmente, si risolve nell’accertare se la CSA della FIGC nella decisione da ultimo gravata (appunto quella di cui al C.U. n. 147/CSA del 15 maggio 2019) si sia conformata o meno al principio di diritto enunciato da queste Sezioni Unite nella decisione n. 17/2019. In tale decisione le Sezioni Unite avevano annullato la precedente decisiondel Giudice Federale dAppello ed avevano richiamato il principio già espresso dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia (nella decisione n. 56/2018), secondo il quale la sanzione da irrogare dovesse esserecorretta e coerente con le norme esistenti e nel rispetto del principio di valorizzazione del merito sportivo che si conquista sul campo e in linea con le condotte evidenziate”; pertanto, le Sezioni Unite avevano rinviato il procedimento alla Corte Sportiva dAppello della FIGC, stabilendo che questa avrebbe dovuto illustrare motivando lapplicazione del suddetto principio alla fattispecie concreta, esplicitando liter logico argomentativo seguito per giungere alla comminazione della sanzione applicata” (così a pag. 7 della decisione n 17/2019 di queste S.U.). In definitiva, le Sezioni Unite hanno rimesso il procedimento alla CSA affinchè questa esplicitasse argomentatamente l’iter logico seguito per la comminazione della sanzione (e pur sempre nel rispetto del principio di valorizzazione del merito sportivo).

In ordine al rapporto tra il Collegio di Garanzia ed il Giudice del rinvio, alla discrezionalità di questultimo e all’ampiezza del sindacato consentito al Collegio di Garanzia sulla decisione presa in sede di rinvio, giova ricordare quanto affermato da queste Sezioni Unite (decisione n. 17/2019) in ordine alla vincolatività del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia, che - così come quello enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. – costituisce lregola iuris per la decisione della fattispecie specificamente dedotta in giudizio, cui il giudice di rinvio deve attenersi; quest’ultimo, infatti, potrà decidere la causa secondo il suo convincimento in relazione ai fatti, i quali, però , andranno necessariamente valutati alla luce della regola stabilita dal Collegio di Garanzia. In particolare, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e  con  necessità ,  a  seconda  dei  casi,  di eliminare  le  contraddizioni  e  sopperire  ai  difetti argomentativi riscontrati(ex multis, Cass. Civ., Sez. III, ord. 4 ottobre 2018, n. 24200).

 Occorre, allora, verificare se il giudice di rinvio abbia ben rinnovato la sua valutazione ed abbia fornito adeguata motivazione – così come prescritto nella decisione n. 17/2019 di queste S.U. - tenendo conto degli aspetti sottolineati dal Collegio di Garanzia nel suo provvedimento, rispettando il principio ivi espresso.

  

3.

 È necessario sottolineare che qui non si tratta di condividere, o meno, nel merito l’esito finale di quel processo di rivalutazione della sanzione, ma solo di accertare se detto processo si sia svolto secondo i canoni stabiliti dal Collegio di Garanzia (Collegio di Garanzia, decisione n. 41/2019) e se a sostegno della conclusione raggiunta il Giudice di appello abbia fornito una congrua motivazione.

In esito ad un confronto tra i principi enunciati nella richiamata decisione n. 17/2019 delle Sezioni Unite e il contenuto della decisione impugnata in questa sede, il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia infondato, essendosi conformato il giudice di rinvio al principio di diritto e avendo stavolta adeguatamente esplicitato liter logico sulla base del quale ha confermato le sanzioni irrogate al Frosinone ex art. 17 CGS.

Nella decisione gravata, la CSA FIGC è partita dalla premessa secondo la quale, versandosi in un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ci si trova dinanzi a una fattispecie per sua natura connotata da indeterminatezza e genericità, tanto nel precetto quanto nella sanzione; ed ha osservato che in tale contesto il giudice sportivo, adoperando gli strumenti dell’equità e della ragionevolezza, ben può escludere che i fatti accaduti abbiano avuto un ruolo di ostacolo o di interferenza impediente sulla gara.

Pertanto, ritenendo che nel caso di specie i fatti accaduti durante la gara Frosinone/Palermo del 16 giugno 2018 abbiano costituito una mera interferenza e che non abbiano in alcun modo inciso sul regolare svolgimento della gara, la Corte ha osservato che l’uso dellultima parte del comma 17 che parla dei casi di tenuità” è avvenuto in perfetta coerenza con quanto verificatosi, e cioè un episodio fattore di disturbo grave, ma non a tal punto da configurarsi come un fattore impediente.

Più in particolare, la CSA – con riguardo alla qualificazione degli episodi contestati dalla Società ricorrente - ha osservato che Nel caso di specie, al più si è trattato di una mera interferenza, un elemento di disturbo, che, però, non ha inciso sul regolare svolgimento della gara, né tanto meno leffetto di impedire che la gara terminasse normalmente. Per questo motivo, la CSA ha ravvisato la sussistenza di una ipotesi di tenuità” del fatto, configurando un episodio fattore di disturbo’ grave, ma non a tal punto da configurarsi come un fattore impediente”.

Per motivare ancora più chiaramente ed esplicitamente il proprio convincimento, la CSA ha, inoltre, aggiunto che Gli eventi verificatisi nel corso della gara Frosinone/Palermo del 16.6.2018 sono ricondotti da questa Corte ad una mera interferenza da parte dei tesserati e dei tifosi del Frosinone; un elemento di disturbo alla gara di gravità non tale da essere causa dellapplicazione della sanzione della sconfitta per 0-3 a tavolino oppure della penalizzazione di punti in classifica”. La CSA ha poi ribadito “che il comportamento tenuto dai tesserati e dai tifosi del Frosinone, non abbia determinato alcuna alterazione del risultato conseguito sul campo né tantomeno la regolare conclusione dellincontro, in quanto come si evince dagli atti ufficiali di gara la partita si è regolarmente svolta e regolarmente conclusa (pag. 5 della decisione impugnata).

Sulla base di queste premesse, la CSA ha concluso confermando le sanzioni inflitte. 

Ferma l’insindacabilità delle valutazioni di merito sopra riportate, qui si deve soltanto constatare che le conclusioni raggiunte dalla CSA della FIGC, nella decisione gravata, sono sostenute da una motivazione ampia ed articolata, congrua e immune da contraddizioni; attraverso la quale la CSA ha puntualmente assolto al precetto espresso da queste Sezioni Unite nella decisione n. 17 del 2019Per tali motivi, il ricorso in esame deve essere rigettato. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate di seguito nel dispositivo. 

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

  

Respinge il ricorso. 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC, e nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Frosinone Calcio s.r.l..

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 22 luglio 2019. 

 

Il Presidente                                                                                  Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                                        F.to Attilio Zimatore

 

Depositato in Roma, in data 16 ottobre 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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