F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 01/TFN-SVE del 03 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 27/TFN-SVE del 08 Giugno 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 170 DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VIOLA JACOPO, PUBBLICATA NEL C.U. 285/CAE-LND del 6 APRILE 2017.

RECLAMO N°. 170 DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VIOLA JACOPO, PUBBLICATA NEL C.U. 285/CAE-LND del 6 APRILE 2017.

Con ricorso del 15 dicembre 2016 l’atleta tesserato Jacopo Viola adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la Società Siracusa Calcio Srl (già A.S.D. Città di Siracusa) al pagamento della somma di € 2.270,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La Società resistente non si costituiva né depositava memorie.

La Commissione Accordi Economici accoglieva la domanda e, con delibera prot. 137/CAE/2016-17 del 6/04/2017, condannava la Società Siracusa Calcio Srl al pagamento della somma di € 2.270,00, in favore dell’atleta ricorrente.

Tale decisione, notificata alla Società Siracusa Calcio Srl in data 6/04/2017, è stata da questa impugnata con atto del 11/04/2017.

La Società, con unico motivo di impugnazione, ha eccepito di aver avuto notizia del procedimento solo dopo la notifica della decisione da parte della CAE.

Ha dedotto, pertanto, una lesione del contraddittorio chiedendo, conseguentemente, l’annullamento della decisione CAE. Il calciatore ha depositato controdeduzioni affermando di aver inviato il ricorso sia alla sede legale della Società in via Montegrappa n. 120 nonché nella sede operativa in via della Scala Greca n. 406b.

Ha quindi ribadito la richiesta di corresponsione delle somme non pagate. Alla riunione del 8/06/2017 il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che per il principio generale della autosufficienza degli atti di gravame, il ricorso deve necessariamente contenere, in ogni caso, i motivi di merito per i quali la pretesa della parte resistente non dovrebbe essere meritevole di accoglimento.

Ebbene, nell’atto introduttivo del presente giudizio è invece del tutto omesso ogni riferimento al merito della questione controversa con la conseguente inammissibilità del reclamo.

In ogni caso, allo stato degli atti, emerge che innanzi alla Commissione Accordi Economici non si è verificata alcuna violazione del contraddittorio o del diritto di difesa di Siracusa Calcio Srl Il ricorso del calciatore, infatti, è stato notificato sia presso la sede legale che presso la sede operativa della Società, sedi che risultano nel foglio di censimento e organigramma presente presso l’anagrafica federale.

A ciò si aggiunga che v’è prova che Siracusa Calcio Srl abbia ricevuto l’atto come da cartoline di ritorno rinvenute in atti.

Tanto premesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società Siracusa Calcio Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Viola Jacopo, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

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