F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 01/TFN-SVE del 03 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 27/TFN-SVE del 08 Giugno 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 156 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 619 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAPASSO LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

 

RECLAMO N°. 156 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 619 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAPASSO LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

Con reclamo spedito in data 4.4.2017, la ASD Sporting Calcio Vodice (di seguito, “Vodice”), ha impugnato la delibera del 16.3.2017 (comunicata il 28.3.2017) con la quale la Commissione Premi ha condannato la medesima al pagamento del premio di preparazione in favore della ASD Anxur Terracina (di seguito “Anxur”) in relazione al tesseramento del calciatore Lorenzo Capasso per la stagione sportiva 2014-2015, liquidandolo nella misura di € 1.552,50, di cui € 310,50 a titolo di penale in favore della FIGC.

La reclamante Vodice eccepisce in via preliminare la nullità del ricorso presentato dalla Anxur innanzi alla Commissione Premi in quanto con un unico ricorso veniva richiesto il riconoscimento del premio per ben 11 calciatori; il reclamo in prime cure sarebbe dunque cumulativo ed inammissibile, come stabilito da precedenti decisioni di questo Tribunale. Nel merito la reclamante rileva comunque che il calciatore Capasso sarebbe rimasto nelle fila della Anxur sino al 1.7.2015 senza poi essere tesserato per altre Società sino al settembre 2016, data del tesseramento da parte della stessa Vodice. Il premio non sarebbe dunque dovuto sia perché nella intera stagione precedente al tesseramento con la Vodice il Calciatore risultava svincolato, ossia privo di alcun tesseramento, con la conseguente interruzione della eventuale preparazione ricevuta, sia perché in ogni caso non risulterebbe tesserato per la Anxur per tutta una intera stagione sportiva

La ASD Anxur Terracina non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 8 giugno 2017.

In primo luogo si deve respingere la preliminare eccezione d’inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero il principio affermato da questo Tribunale, e riportato dalla reclamante Vodice, si riferisce unicamente all’inammissibilità dell’atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un’unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato l’inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell’illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all’Organo decidente - di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvengono in prime cure, alla Commissione Premi come più volte precisato - non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un’unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

Nel merito il ricorso risulta fondato; dall’esame dei documenti in atti ed in particolare dallo storico del calciatore si evince come il Capasso nella stagione 2015-2016 ossia quella precedente al primo tesseramento pluriennale, appunto con la Vodice (2016-2017), non sia stato tesserato per alcuna franchigia.

Orbene in siffatto frangente questo Tribunale ha più volte stabilito (cfr. da ultimo reclamo n°. 108 della Società Foggia Calcio Srl contro la Società Foggia Football Club stagione sportiva 2016/2017) che il diritto al premio non sussiste, laddove l’atleta non sia stato tesserato per alcuna Società nella stagione precedente a quella durante la quale sia stato tesserato con vincolo pluriennale, valorizzando così il principio contenuto nell’art. 96 1° comma NOIF che attribuisce il diritto al premio quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale.

La sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce dunque condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione. Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.

La decisione impugnata deve dunque riformarsi.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina restituirsi la tassa.

 

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