F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 01/TFN-SVE del 03 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 27/TFN-SVE del 08 Giugno 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 160 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 667 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE NATALE SAMUELE PASQUALE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

RECLAMO N°. 160 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 667 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE NATALE SAMUELE PASQUALE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

Con reclamo spedito in data 4.4.2017, la ASD Sporting Calcio Vodice (di seguito, “Vodice”), ha impugnato la delibera del 16.3.2017 (comunicata il 28.3.2017) con la quale la Commissione Premi ha condannato la medesima al pagamento del premio di preparazione in favore della ASD Anxur Terracina (di seguito “Anxur”) in relazione al tesseramento del calciatore Samuele Pasquale Natale per la stagione sportiva 2015-2016, liquidandolo nella misura di € 1.552,50,00, di cui € 310,50 a titolo di penale in favore della FIGC.

La reclamante Vodice eccepisce in via preliminare la nullità del ricorso presentato dalla Anxur innanzi alla Commissione Premi in quanto con un unico ricorso veniva richiesto il riconoscimento del premio per ben 11 calciatori; il reclamo in prime cure sarebbe dunque cumulativo ed inammissibile, come stabilito da precedenti decisioni di questo Tribunale. Nel merito la reclamante rileva comunque che il calciatore Natale sarebbe rimasto nelle fila della Anxur sino al 1.7.2016 ed il premio non sarebbe dovuto perché lo stesso calciatore non risulterebbe tesserato per la Anxur per tutta una intera stagione sportiva, essendo stato tesserato il 14.10.2014 (per la stagione sportiva 2014-2015) ed il 15.1.2016 (per la stagione sportiva 2015/2016).

Da ultimo rileva comunque la Vodice che dopo il proprio tesseramento pluriennale il calciatore Natale non avrebbe più preso concretamente parte all’attività agonistica con ciò facendo venire meno il principio del vincolo pluriennale.

La ASD Anxur Terracina non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 8 giugno 2017.

In primo luogo si deve respingere la preliminare eccezione d’inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero il principio affermato da questo Tribunale, e riportato dalla reclamante Vodice, si riferisce unicamente all’inammissibilità dell’atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un’unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato l’inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell’illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all’Organo decidente - di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvengono in prime cure, alla Commissione Premi - come più volte precisato - non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un’unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

Nel merito il ricorso risulta infondato; dall’esame dei documenti in atti ed in particolare dallo storico del calciatore si evince come il Natale sia stato tesserato per la Anxur il 14.10.2014, il ed il 15.1.2016. Orbene con riferimento alla stagione 2014/2015 il Natale risulta sostanzialmente tesserato all’inizio del relativo campionato di categoria, mentre nella stagione successiva (2015-2016) il tesseramento è avvenuto solo nel mese di gennaio rimanendo poi il calciatore con la Anxur sino a fine stagione (luglio 2016).

Orbene questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr. reclamo n°. 79 della Società Sef Torres 1903 srl contro la Società Us Ghilarza stagione sportiva 2016/2017) che il vincolo del calciatore per almeno un’intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà pertanto ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti- un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all’attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali; in altre parole ai fini del riconoscimento del premio di preparazione il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non certo marginale o di scarsa importanza. Nella fattispecie in esame correttamente la Commissione ha dunque riconosciuto come il calciatore Natale sia rimasto presso la Anxur per un periodo significativo per la propria formazione essendo stato tesserato con vincolo annuale per quasi tutta la stagione 2014/2015, e comunque rimanendo con la Anxur sino alla fine della stagione successiva, con ciò perfezionandosi quindi il requisito richiesto dall’art. 96, comma 2, delle NOIF.

La Commissione ha dunque correttamente rilevato come, prima del tesseramento pluriennale ad opera della Vodice, la Anxur risulta essere l’ultima Società titolare del vincolo annuale. Quanto poi all’effettivo svolgimento dell’attività agonistica presso la Vodice, in atti non vi è alcun elemento per ritenere venuto meno il vincolo pluriennale.

La decisione della Commissione Premi deve dunque confermarsi.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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