F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 02/TFN-SVE del 11 Luglio 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 29/TFN-SVE del 26 Giugno 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 168 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ PRO CALCIO CECCHINA CONTRO LA SOCIETÀ FORTITUDO ACADEMY PER IL RISARCIMENTO DANNI ALLO STADIO, IN OCCASIONE DELLA GARA DI CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES B – GIRONE C – PRO CALCIO CECCHINA – FORTITUDO ACADEMY DEL 11.3.2017.

RECLAMO N°. 168 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ PRO      CALCIO CECCHINA CONTRO LA SOCIETÀ FORTITUDO ACADEMY PER IL RISARCIMENTO DANNI ALLO STADIO, IN OCCASIONE DELLA GARA DI CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES B - GIRONE C – PRO CALCIO CECCHINA – FORTITUDO ACADEMY DEL 11.3.2017.

Con ricorso in data 4/04/2017 la ASD Pro Calcio Cecchina ha chiesto il risarcimento dei danni arrecati dai giocatori della Fortitudo Academy al bagno dello spogliatoio ospiti dello stadio, in occasione della partita Pro Calcio Cecchina – Fortitudo Academy del 11/03/2017 Campionato regionale Juniores B, Girone C.

A tal fine ha allegato una fattura non quietanzata per una somma totale di € 195,20, copia della corrispondenza intercorsa con la Fortitudo Academy, e il Comunicato del Giudice Sportivo relativo alle gare disputatesi in data 11/03/2017 con cui la Fortitudo Academy viene sanzionata per il danneggiamento.

La Fortitudo Academy non si è costituita né ha depositato memorie. All’udienza del 26/06/2017 la vertenza è stata decisa.

Il ricorso va respinto per carenza di supporto probatorio.

Ai sensi dell’art. 30, comma 30, Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce.

Nel caso di specie la fattura depositata in atti non è quietanzata e quindi non fornisce idonea prova dell’avvenuto ed effettivo pagamento.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Pro Calcio Cecchina. Ordina incamerarsi la tassa.

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