F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 02/TFN-SVE del 11 Luglio 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 29/TFN-SVE del 26 Giugno 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 179 DELLA SOCIETÀ ASD GLADIATOR CONTRO LA SOCIETÀ ASD REAL CAPODIMONTE CAVOUR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 740 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GUERRA FRANCESCO JUNIO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.

RECLAMO N°. 179 DELLA SOCIETÀ ASD GLADIATOR CONTRO LA SOCIETÀ ASD REAL CAPODIMONTE CAVOUR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 740 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GUERRA FRANCESCO JUNIO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.

Con ricorso datato 25 febbraio 2017, la Società ASD Real Capodimonte Cavour adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Guerra Francesco Junio (Ric. N. 740), dovuto per la stagione sportiva 2013/2014, quale penultima Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale con la Società resistente.

La Commissione Premi con decisione n. 9/E del 20/04/2017, accertata la regolarità e legittimità della documentazione, riteneva come dovuta la somma di € 1.350,00, oltre € 337,50 a titolo di penale a favore della FIGC, e per l'effetto condannava la ASD Gladiator al pagamento della relativa somma.

La decisione veniva comunicata alle parti il 12/5/2017.

Con atto datato 17 maggio 2017, la ASD Gladiator ha adito questo Tribunale Federale impugnando la detta decisione della Commissione premi della FIGC del 20 aprile 2017 assumendo che durante il periodo intercorso tra la richiesta della ricorrente e la decisione della Commissione Premi le due Società avevano raggiunto un accordo con la rinuncia al premio di preparazione dell'ASD Real Capodimonte Cavour, come da allegata dichiarazione, conforme all'originale depositata c/o la segreteria dell'Attività Giovanile del Comitato Regionale Campania della FIGC e convalidata dallo stesso Comitato in data 9/5/2017.

La Società reclamante, pertanto, in virtù dell'accordo raggiunto tra le due Società e prendendo atto che la decisione della Commissione Premi è già stata pubblicata, concludeva per l'annullamento della decisione impugnata.

In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Real Capodimonte Cavour, ritualmente notiziata del reclamo, alla riunione del 26 giugno 2017, la vertenza veniva decisa.

Esaminati gli atti, si rileva l'avvenuto regolare deposito in data 9/5/2017 da parte della ASD Real Capodimonte Cavour, dell'atto di rinuncia al premio di preparazione inerente l'atleta Guerra Francesco Junio ed oggetto della decisione impugnata.

Da ciò consegue che la decisione è stata correttamente assunta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione depositata e delle allegazioni e deduzioni delle parti.

La suddetta rinuncia al premio – per intervenuto accordo tra le Società - determina pertanto la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi, alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa, in quanto il deposito dell'atto di rinuncia è avvenuto in data 9/5/2017 ovvero successivamente alla detta decisione emessa in data 20/4/2017.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al premio, e conferma limitatamente alla disposizione del pagamento della penale la decisione impugnata. Ordina incamerarsi la tassa.

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