F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 02/TFN-SVE del 11 Luglio 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 29/TFN-SVE del 26 Giugno 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 180 DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA SC CENAIA CONTRO LA SOCIETÀ ASD FIDES CASCINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 721-738-765 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORI DALLA VALLE ALESSIO – GIOVANNINI MATTIA – PELLEGRINI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.
RECLAMO N°. 180 DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA SC CENAIA CONTRO LA SOCIETÀ ASD FIDES CASCINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 721-738-765 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORI DALLA VALLE ALESSIO – GIOVANNINI MATTIA – PELLEGRINI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.
Con un unico reclamo datato 16/05/2017 la Società Polisportiva S.C. Cenaia ricorreva a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - avverso le delibere della Commissione Premi di Preparazione con le quali erano stati accolti i ricorsi presentati nei suoi confronti dalla ASD Fides Cascina per il mancato pagamento dei premi di preparazione, dovuti ai sensi dell’art. 96 NOIF e relativi ai calciatori Dalla Valle Alessio, Giovannini Mattia e Pellegrini Francesco.
Esponeva la reclamante che la Società ASD Fides Cascina non avrebbe avuto diritto al premio di preparazione riconosciutole per i suddetti tre calciatori, in quanto non più attiva al momento della richiesta effettuata in data 08/02/2017.
In assenza di controdeduzioni, la vertenza è stata decisa nella riunione del 26 giugno 2017. Il reclamo proposto dalla Società Polisportiva S.C. Cenaia è inammissibile e deve, pertanto, essere respinto.
É opportuno rilevare che manca agli atti la prova dell’invio alla controparte del reclamo, in violazione alla regola generale di cui all'art. 30, comma 33, CGS; a ciò consegue la inammissibilità del reclamo, impedendone l’ulteriore esame del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società SC Cenaia e, per l’effetto conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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