F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 04/TFN-SVE del 02 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 03/TFN-SVE del 10 Luglio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 186 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ROSATI FABIO, PUBBLICATA NEL C.U. 317/CAE-LND del 16.5.2017.

RECLAMO N°. 186 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ROSATI FABIO, PUBBLICATA NEL C.U. 317/CAE-LND del 16.5.2017.

Con reclamo trasmesso a mezzo pec in data 22 maggio 2017, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 27 aprile 2017, con la quale la suddetta Società è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Fabio Rosati dell’importo di euro 6.700,00, a saldo della somma allo stesso dovuta in forza dell’accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

A sostegno del proprio reclamo, la SSD Viareggio 2014 a rl deduce che il giocatore, nel corso degli ultimi mesi della durata dell’accordo, spesso accusava infortuni non ben certificati e dimostrava una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza d'impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo in tal modo, oltre ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall'art. 92 NOIF.

La SSD Viareggio 2014 a rl, pertanto, conclude per l’accoglimento del reclamo e la riforma della decisione impugnata.

Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Fabio Rosati ha inviato tempestive controdeduzioni evidenziando, in primo luogo, l'erroneità, la manifesta infondatezza e la pretestuosità, con finalità chiaramente dilatorie, del reclamo proposto dalla SSD Viareggio 2014 a rl e ribadendo, in secondo luogo, quanto già esposto e documentato col reclamo innanzi la CAE relativamente alla circostanza in base alla quale la Società a saldo delle somme spettanti avrebbe rilasciato al calciatore un assegno dell'importo di euro 5.873,00 (al netto delle ritenute fiscali di legge) datato 31.08.2016 a firma dell'amministratore delegato Sig.ra Cecilia Buoncristiani e timbrato dalla stessa Società; assegno che, però, era risultato scoperto e, pertanto, impagato, in assoluta contraddizione con le contestazioni mosse al calciatore.

Conclude, quindi, la difesa del calciatore chiedendo il rigetto del gravame proposto e, per l'effetto, la conferma della decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

La vertenza è stata, quindi, decisa nella riunione del 10 luglio 2017.

Il reclamo è generico, infondato e privo di qualsiasi riscontro probatorio e, pertanto, va rigettato.

Infatti, non avendo la Società reclamante dedotto alcunché in relazione all'omesso pagamento del residuo di cui all'accordo economico richiesto dal calciatore, né tantomeno prodotto documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento, correttamente la CAE ha accolto il ricorso del calciatore sulla scorta della documentazione in atti (l'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2015/2016).

Anche in questa sede si ribadisce l’irrilevanza ai fini della decisione delle doglianze sul presunto scorretto comportamento del calciatore che attiene ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

Alla luce di quanto sopra, va pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Rosati Fabio, liquidandole in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti.   Ordina incamerarsi la tassa.

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