F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 04/TFN-SVE del 02 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 03/TFN-SVE del 10 Luglio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 189 DELLA SOCIETÀ ASD PIETÀ 2004 CONTRO LA SOCIETÀ POLISPORTIVA PRATO NORD ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 708 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAPACCIOLI LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.
RECLAMO N°. 189 DELLA SOCIETÀ ASD PIETÀ 2004 CONTRO LA SOCIETÀ POLISPORTIVA PRATO NORD ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 708 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAPACCIOLI LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.
Con ricorso del 18 marzo 2017, la Società ASD Polisportiva Prato Nord adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Capaccioli Lorenzo (Ric. n. 708), dovuto per la stagione sportiva 2013/2014, nei confronti di ASD Pietà 2004, prima titolare del vincolo pluriennale.
La Commissione Premi con decisione n. 9/E del 20/04/2017, accertata la regolarità e legittimità della documentazione depositata, condannava la Società ASD Pietà 2004 a corrispondere la somma totale di € 496,80, di cui € 64,80 in favore della FIGC a titolo di penale, ed € 432,00 quale premio di preparazione dovuto alla ASD Polisportiva Prato Nord in quanto penultima Società titolare del vincolo annuale del calciatore Capaccioli.
Con reclamo del 22 maggio 2017, la ASD Pietà 2004 impugnava la detta decisione della Commissione Premi innanzi a questo Tribunale Federale.
Assume la reclamante che il premio di preparazione non sarebbe dovuto poiché dal certificato storico del calciatore risulterebbe che nel triennio precedente il primo tesseramento pluriennale, le ultime due Società titolari del vincolo annuale sarebbero la Coiano Santa Lucia ASD e la Jolly Montemurro; la Società Polisportiva Prato Nord non sarebbe dunque la penultima titolare del vincolo, e non avrebbe dunque diritto al premio ai sensi dell’art. 96 NOIF.
La reclamante concludeva pertanto con la richiesta di revoca della decisione della Commissione Premi.
In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Polisportiva Prato Nord, la vertenza veniva discussa e decisa nella riunione del 10 luglio 2017.
Il ricorso risulta fondato. Dall’esame dei documenti in atti, ed in particolare dal certificato storico del calciatore, si evince invero come prima del tesseramento pluriennale con la ASD Pietà 2004, le ultime due Società titolari del vincolo annuale siano state la Coiano Santa Lucia ASD e la Jolly Montemurro. Orbene ai sensi del comma 2 dell’art. 96 NOIF, agli effetti del Premio di preparazione vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni, nel caso di specie dunque, esaminando lo storico del calciatore, la ASD Polisportiva Prato Nord non risulta essere tra queste.
La decisione assunta dalla Commissione Premi deve pertanto essere riformata.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Pietà 2004 e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina restituirsi la tassa.
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