F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 04/TFN-SVE del 02 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 03/TFN-SVE del 10 Luglio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 176 DELLA SOCIETÀ AS BISCEGLIE 1913 DONUVA APD AVVERSO LA DECISIONE DELLACOMMISSIONEACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITOALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE POLLIDORI RAFFAELE, PUBBLICATA NEL C.U. 285/CAE-LND del 6 APRILE 2017.

 

RECLAMO N°. 176 DELLA SOCIETÀ AS BISCEGLIE 1913 DONUVA APD AVVERSO LA DECISIONE DELLACOMMISSIONEACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITOALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE POLLIDORI RAFFAELE, PUBBLICATA    NEL C.U. 285/CAE-LND del 6 APRILE 2017.

 

Con ricorso del 21 novembre 2016, l’atleta Massimo Raffaele Pollidori adiva la Commissione Accordi Economici al fine di sentir condannare la Società AS Bisceglie 1913 Donuva APD al pagamento della somma di euro 5.306,00 a fronte dell’accordo economico stipulato tra le parti per la stagione 2015/2016, in virtù del quale era stato pattuito il compenso annuo lordo di euro 25.000,00.

In assenza di controdeduzioni della AS Bisceglie 1913 Donuva APD, con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 285 del 6 aprile 2017, comunicata in data 6 aprile 2017 sia all’atleta Massimo Raffaele Pollidori che alla AS Bisceglie 1913 Donuva APD, la Commissione Accordi Economici LND, riconoscendo la domanda fondata, condannava la AS Bisceglie 1913 Donuva APD al pagamento della somma di euro 5.306,00 in favore del calciatore.

Avverso la suddetta decisione, la Società AS Bisceglie 1913 Donuva APD ha proposto reclamo con atto comunicato in data 11 aprile 2017.

A sostegno del proprio reclamo, la Società eccepisce, in via preliminare, di non aver mai ricevuto – né presso la sede sociale né presso il recapito per la corrispondenza – il ricorso del calciatore Massimo Raffaele Pollidori presentato dinanzi alla CAE-LND e, di conseguenza, ne eccepisce l’inammissibilità.

Nel merito, la AS Bisceglie 1913 Donuva APD, rappresentando che l’atleta in data 9 dicembre 2015 veniva trasferito alla consorella USD San Severo, rileva di aver già corrisposto all’atleta Massimo Raffaele Pollidori la somma di euro 19.694,00, così come risulterebbe dallo stesso dichiarato e riportato nella decisione impugnata, con la conseguente estinzione di qualsivoglia obbligazione di natura economica insorta tra le parti.

Conclude, pertanto, la Società AS Bisceglie 1913 Donuva APD chiedendo in via preliminare che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal sig. Massimo Raffaele Pollidori dinanzi alla CAE-LND e, nel merito, l’annullamento della decisione della Commissione Accordi Economici LND impugnata.

Controdeduce la difesa del calciatore Pollidori, contestando, in via preliminare, la totale infondatezza della asserita mancata notifica alla AS Bisceglie 1913 Donuva APD del reclamo dinanzi alla CAE-LND, avendo il calciatore notificato detto ricorso presso la sede della Società, laddove il plico contenente il ricorso sarebbe stato restituito al mittente a seguito della compiuta giacenza.

Stante quanto sopra, l’atleta Massimo Raffaele Pollidori eccepisce l’inammissibilità del gravame proposto dalla AS Bisceglie 1913 Donuva APD, la quale, non costituitasi nel primo grado di giudizio e non presenziando all’udienza di discussione, avrebbe violato il contraddittorio ex art. 25 bis, comma 5, del Regolamento LND.

Nel merito, la difesa del calciatore contesta l’avvenuto pagamento da parte della Società reclamante dell’importo di euro 19.694,00 in favore del sig. Massimo Raffaele Pollidori, laddove detta circostanza sarebbe stata inserita nella decisione della CAE-LND per mero errore materiale, rappresentando altresì di aver fatto presente quanto sopra alla CAE-LND tramite apposita istanza di correzione, rigettata dalla CAE-LND in quanto l’errore sarebbe dalla medesima ritenuto ininfluente.

Conclude, dunque, la difesa del calciatore chiedendo, in via preliminare, che venga dichiarata l’inammissibilità del reclamo della AS Bisceglie 1913 Donuva APD e, nel merito, il rigetto del reclamo medesimo, con conseguente conferma della decisione impugnata e condanna alle spese di lite.

A quanto eccepito dal calciatore, controdeduce tardivamente la AS Bisceglie 1913 Donuva APD, insistendo nella mancata notifica alla Società medesima del ricorso di primo grado e depositando, tardivamente, documentazione che proverebbe l’avvenuto pagamento di quanto richiesto dal sig. Massimo Raffaele Pollidori.

All’udienza del 26 giugno 2017 la difesa della AS Bisceglie 1913 Donuva APD, ribadendo le questioni preliminari e di merito, ha chiesto copia degli atti dell’intero fascicolo e termine per poter argomentare in merito.

La difesa del calciatore si è opposta a tali richieste, concludendo per l’inammissibilità del reclamo e delle ulteriori controdeduzioni della AS Bisceglie 1913 Donuva APD ed insistendo nel rappresentare che il sig. Massimo Raffaele Pollidori non avrebbe mai dichiarato di aver percepito somme dalla Società reclamante.

Stante quanto sopra, il Collegio, ritenendo opportuno acquisire la lettera di convocazione della AS Bisceglie 1913 Donuva APD con relativa prova di ricezione per l’udienza di discussione dinanzi alla CAE-LND, ha invitato con ordinanza la CAE-LND a fornire  la predetta documentazione.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 10 luglio 2017.

L’appello è infondato e deve essere, di conseguenza, rigettato, laddove le deduzioni e la relativa documentazione a supporto sono state proposte e depositate dalla AS Bisceglie 1913 Donuva APD per la prima volta in sede di impugnazione.

Si rileva, infatti, l’avvenuta regolare notifica per compiuta giacenza del ricorso di primo grado da parte dell’atleta Massimo Raffaele Pollidori presso la sede della AS Bisceglie 1913 Donuva APD nonché l’avvenuta ricezione da parte della Società reclamante dell’avviso di convocazione per l’udienza tenutasi dinanzi alla CAE-LND.

Stante quanto sopra, le deduzioni e la documentazione depositata dalla AS Bisceglie 1913 Donuva APD sono inammissibili per avvenuta violazione del contraddittorio, laddove per esigenza di speditezza e di celerità del procedimento sportivo, il perimetro della controversia nonché il relativo quadro probatorio devono risultare già perfettamente delineati sin dalla prima fase del giudizio.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società AS Bisceglie 1913 Donuva APD e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Pollidori Raffaele, liquidandole in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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