F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 06/TFN-SVE del 28 Settembre 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 05/TFN-SVE del 31 Luglio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 193 DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE TROFO EMANUELE, PUBBLICATA NEL C.U. 335/CAE-LND del 30.5.2017.

 

RECLAMO N°. 193 DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE TROFO EMANUELE, PUBBLICATA NEL   C.U. 335/CAE-LND del 30.5.2017.

Con ricorso del 2.3.17 l’atleta Emanuele Trofo adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentirsi ottenere la condanna della Siracusa Calcio Srl al pagamento della somma di € 1.000,00, quale saldo sul complessivo dovuto nell’accordo economico del 10.12.15 per complessivi € 6.000,00, convenuto per la stagione 2015/2016.

La Siracusa Calcio Srl non si costituiva innanzi alla CAE, che con decisione n. prot. 191/CAE 2016/2017 del 30.5.17 C U 335, accertata la regolarità e legittimità  della documentazione, condannava la stessa Siracusa Calcio Srl al pagamento della somma di € 1.000,00.

In data 30.5.17 la decisione veniva comunicata via pec alla Siracusa Calcio s,r.l., che la appellava con atto comunicato in data 6.6.17.

Richiedeva parte appellante la riforma della decisione impugnata, assumendo di non aver ricevuto il ricorso introduttivo alla sede sociale in via Montegrappa 120 Siracusa; nulla deduceva nel merito della pretesa dell’atleta Trofo.

Costui si costituiva, dopo aver prodotto l’accordo economico ritualmente depositato presso la LND, contestava l’unico motivo di gravame, depositando la certificazione della avvenuta ricezione del ricorso introduttivo; insisteva per il rigetto del gravame o in subordine per la rimessione al I grado.

All’udienza del 31.7.17 la vertenza veniva decisa.

L’appello è inammissibile e manifestamente infondato e come tale va rigettato.

Il Tribunale Federale ha preventivamente verificato la regolarità dell’accordo economico invocato e in tal senso il dipartimento Regionale della LND rimetteva accordo economico tempestivamente e validamente depositato il 13.1.16 sottoscritto il 10.12.15.

Vanno analizzate poi le questioni preliminari avanzate dalla appellante, relative alla pretesa mancata notifica nel I grado del ricorso introduttivi.

La documentazione rimessa dall’atleta Trofo rende evidente come la censura della Società appellante sia infondata, avendo essa ricevuto regolarmente la notifica del ricorso introduttivo.

Una volta risolto il problema della regolarità del contraddittorio, il gravame si palesa inammissibile, non avendo la Società Siracusa Calcio Srl censurato al decisione di I grado nel merito, sotto nessun profilo.

La mancanza di autosufficienza del gravame e la inesistenza dei motivi di merito a sostegno dalla impugnazione rendono il gravame inammissibile e come tale deve essere rigettato.

Alla soccombenza seguono le spese.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società Siracusa Calcio Srl e, per l’effetto conferma l’impugnata decisione della C.A.E.- L.N.D.

Ai sensi dell’art. 33, comma 14 CGS dichiara la ricorrente tenuta a corrispondere al calciatore Trofo Emanuele le spese di lite che si liquidano in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti. Ordina incamerarsi la tassa.

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