F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 06/TFN-SVE del 28 Settembre 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 05/TFN-SVE del 31 Luglio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 197 DELLA SOCIETÀ ACD AGLIANESE CONTRO LA SOCIETÀ GS MEZZANA ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC.N.815– PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FELIZ FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.
RECLAMO N°. 197 DELLA SOCIETÀ ACD AGLIANESE CONTRO LA SOCIETÀ GS MEZZANA ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC.N.815– PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FELIZ FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.
Con ricorso spedito il 16 giugno 2017, la Società ACD Aglianese proponeva reclamo dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la delibera del 25 maggio 2017 con la quale la Commissione premi della FIGC aveva condannato l'odierna appellante al pagamento in favore della Società GS Mezzana ASD degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativo al calciatore Feliz Francesco.
La Società ACD Aglianese, a fondamento del gravame promosso, assumeva che, ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, il pagamento del premio di preparazione in questione non fosse dovuto, in quanto il Feliz, nella stagione sportiva 2016/17, era stato prima tesserato con vincolo pluriennale da una terza Società (la ASD Tobbiana 1949) e, successivamente, in data 13.09.2016, a stagione in corso, era stato ceduto in prestito alla stessa reclamante.
La Società GS Mezzana ASD non inviava controdeduzioni e la vertenza veniva discussa nel corso della riunione tenutasi in data 30 luglio 2017.
Il reclamo è infondato e deve rigettarsi.
Dalla ricostruzione in fatto fornita dalla stessa Società reclamante emerge che il calciatore Feliz Francesco è stato oggetto di trasferimento dalla Società ASD Tobbiana 1949 alla ACD Aglianese nel corso della Stagione Sportiva 2016/2017, dopo che la Società cedente, nella stessa stagione sportiva, aveva tesserato per la prima volta il detto calciatore con vincolo pluriennale.
Tale fattispecie viene disciplinata esplicitamente dall'art. 96, comma 2, delle NOIF, che recita testualmente come segue: “Qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente Società”.
Il legislatore federale ha in tal modo esteso l’obbligo di pagamento del premio di preparazione anche alle Società che provvedono al tesseramento di un calciatore nella stessa stagione sportiva in cui lo stesso viene tesserato con vincolo pluriennale per la prima volta.
In tale contesto, la norma riportata non fa distinzione tra le differenti tipologie di vincolo: si deve pertanto ritenere che sia dovuto il premio di preparazione anche nel caso in cui il secondo trasferimento avvenga a titolo temporaneo (“in prestito”), e non a titolo definitivo.
La Commissione Premi ha, dunque, del tutto correttamente interpretato ed applicato la norma, condannando la Società ACD Aglianese al pagamento del premio di preparazione per avere la stessa tesserato il calciatore, anche se a titolo temporaneo dopo che la detta Società cedente, nel corso della medesima stagione sportiva, lo aveva per la prima volta tesserato con vincolo pluriennale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ACD Aglianese e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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