F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 06/TFN-SVE del 28 Settembre 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 05/TFN-SVE del 31 Luglio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 202 DELLA SOCIETÀ ASD FC INTERPORTUALE PISANA CONTRO LA SOCIETÀ US CITTÀ DI PONTEDERA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 823 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GIULIANI PIERFRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

 

RECLAMO N°. 202 DELLA SOCIETÀ ASD FC INTERPORTUALE PISANA CONTRO LA SOCIETÀ US CITTÀ DI PONTEDERA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE  PREMI  (RIC.  N.  823  –  PREMIO  DI  PREPARAZIONE  PER  IL CALCIATORE GIULIANI PIERFRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Con reclamo in data 03 marzo 2017 la Società ASD FC Interportuale Pisana ricorreva dinanzi alla Commissione Premi per ottenere la condanna della Società Unione Sportiva Città di Pontedera Srl al pagamento degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione del calciatore Giuliani Pierfrancesco, quale “ultima” Società  titolare del vincolo annuale del calciatore, per averlo tesserato nella stagione sportiva 2013/14.

La Società reclamante, nel suo atto introduttivo, dava atto dell’esistenza di una quietanza liberatoria relativa al premio di preparazione in questione, che – tuttavia – sarebbe invalida e comunque inefficace in quanto viziata da un errore di diritto.

Infatti, rilevava la ASD FC Interportuale Pisana come la stessa avesse rilasciato tale liberatoria ritenendo erroneamente di essere la penultima titolare del vincolo annuale. Al contrario, infatti, la ASD FC Interportuale Pisana sarebbe l’ultima Società titolare del vincolo annuale, e tale circostanza sarebbe stata confermata dalla stessa sua controparte, la quale – nelle more – aveva formalizzato con la Polisportiva La Cella un accordo nel quale quest’ultima veniva identificata come penultima Società.

Si costituiva nel giudizio di primo grado la US Città di Pontedera Srl depositando le controdeduzioni nelle quale confermava il rilascio della quietanza liberatoria, sottoscritta in data 27.07.2015 e depositata presso la Delegazione Provinciale FIGC di Pisa il successivo 17.08.2015, ed insisteva per la sua piena validità ed efficacia, non riscontrandosi nella stessa – a suo dire – alcun errore di diritto.

Rilevava, a riguardo, la Società resistente che l’erronea indicazione di “ultima Società” in luogo di “penultima Società” sostanzierebbe al più una non corretta valutazione della fattispecie concreta, che, comunque, non comporterebbe la modifica dei termini sostanziali dell’accordo ed in ogni caso non rappresenterebbe la causa fondante della sottoscrizione dello stesso.

Con decisione pubblicata nel C.U. n. 10/E del 25 maggio 2017, la Commissione Premi statuiva “di non giudicare il reclamo”, avendo la stessa “rilevato che la Società richiedente ha inoltrato il documento liberatorio in data 17/08/15”.

Con ricorso datato 17 giugno 2017, la Società ASD FC Interportuale Pisana impugnava codesta decisione della Commissione Premi dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, per ottenerne la riforma e la conseguente condanna della controparte al pagamento degli importi di cui al premio di preparazione del calciatore Giuliani. A fondamento del ricorso la Società ASD FC Interportuale Pisana rilevava che la stessa Commissione Premi, con decisione pubblicata nel C.U. n. 9/E del 05.05.2016, aveva definito quale penultima Società titolare del vincolo annuale del giocatore Giuliani la Pol. Dil. La Cella e che, pertanto, tale provvedimento avrebbe smentito quanto oggetto della liberatoria, annullandone gli effetti.

La Società Unione Sportiva Città di Pontedera Srl, ritualmente notiziata del reclamo, si costituiva nel presente giudizio di gravame, depositando le controdeduzioni nelle quali evidenziava in primo luogo come, con l’invocata decisione di cui al C.U. n. 9/E, la Commissione Premi si fosse limitata a sancire la cessazione della materia del contendere in relazione al contezioso intercorso tra la US Città di Pontedera e la Pol. La Cella, senza entrare nel merito della qualifica da attribuirsi alla stessa Società.

Tanto premesso, la Società resistente rilevava, in secondo luogo, come la ASD FC Interportuale Pisana, nel presente gravame, avrebbe sostanzialmente mutato le ragioni poste a fondamento della domanda, in quanto non avrebbe riproposto nella presente sede di gravame l’eccezione già formulata dinanzi alla Commissione Premi, circa l’inefficacia della liberatoria conseguente all’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la medesima, che si era qualificata come 'penultima ' titolare del vincolo annuale, e non 'ultima'.

Per tali motivi, la Società Unione Sportiva Città di Pontedera Srl, concludeva per l’inammissibilità ovvero il rigetto del reclamo avversario.

Il reclamo veniva deciso all'udienza del 30 luglio 2017. Il reclamo è infondato e deve rigettarsi.

Preliminarmente, ai fini del decidere, si rileva come sia un dato certo e incontestato che la Società ASD FC Interportuale Pisana abbia rilasciato in data 27/07/2015 una liberatoria per il calciatore Giuliani Pierfrancesco, nella quale risulta che la stessa Società sarebbe la “penultima” titolare del vincolo annuale, e che la stessa è stata validamente depositata in data 17/08/2015 presso la Delegazione Provinciale competente.

Tanto premesso, la Società appellante limita l’analisi di codesto Tribunale al solo implicito annullamento della quietanza liberatoria in questione, posto in essere dalla decisione della Commissione Premi di cui al C.U. 9/E del 05.05.2016, ciò in quanto – nell’atto di appello – non viene fatto alcun riferimento alla (comunque infondata) questione relativa al presunto errore di diritto.

La tesi sostenuta è infondata, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, la US Città di Pontedera ha correttamente rilevato nelle sue controdeduzioni come la decisione della Commissione Premi nulla statuisce in merito ai rapporti intercorsi tra le parti, in quanto si limita a prendere atto dell’esistenza della quietanza liberatoria, statuendo di “non giudicare il reclamo”.

In ogni caso, non può non rilevarsi come – da un’analisi della volontà delle parti all’epoca della sottoscrizione della liberatoria – il riferimento alla qualifica della Società quale “penultima” titolare del vincolo annuale non possa ritenersi quale elemento essenziale in base al quale la ASD FC Interportuale Pisana avrebbe fondato la sua determinazione alla sottoscrizione.

Peraltro, ad abundantiam, risulta incontestata la ricostruzione in fatto fornita dall’odierna resistente, secondo la quale il rilascio della liberatoria sarebbe stata frutto dei rapporti intercorrenti tra la ricorrente ed il padre del calciatore. La Unione Sportiva Città di Pontedera Srl precisa, infatti, che – in sede di accordo tra le Società in merito al Giuliani – la ASD FC Interportuale Pisana dichiarò di non avanzare alcuna richiesta economica per il giovane il quanto il padre dello stesso aveva contribuito, negli anni precedenti, all’attività della Società onorando, per conto del medesimo club, una fattura di materiale sportivo e concedendo un immobile di sua proprietà in uso gratuito per ubicarvi la sede sociale.

Ciò non fa altro che confermare la non essenzialità della circostanza relativa alla qualifica della Società quale penultima o ultima titolare del vincolo annuale del calciatore

Pertanto, la Commissione Premi ha del tutto correttamente interpretato ed applicato la norma ritenendo che la liberatoria rilasciata dalla Società ASD FC Interportuale Pisana fosse pienamente valida ed efficace, con conseguente, necessaria conferma del provvedimento impugnato.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD FC Interportuale Pisana e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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