F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 09/TFN-SVE del 31 ottobre 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 07/TFN-SVE del 11 Ottobre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 165 DELLA SOCIETÀ USC MONTELUPO ASD CONTRO LA SOCIETÀ USD GAMBASSI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N.668 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVA ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

RECLAMO N°. 165 DELLA SOCIETÀ USC MONTELUPO ASD CONTRO LA SOCIETÀ USD GAMBASSI AVVERSO LA  DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N.668 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVA ALESSIO), PUBBLICATA  NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

Con atto 5 aprile 2017, la USC Montelupo ASD ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa in data 16.03.2017, con la quale è stata rigettata la richiesta del premio di preparazione ex art. 96 NOIF da essa reclamante richiesto alla USD Gambassi, in seguito al tesseramento da parte di quest’ultima del calciatore Alessio Oliva, nato il 13.9.1999.

Assume la reclamante Società che la Commissione Premi avrebbe omesso di considerare il dedotto disconoscimento di autenticità delle sottoscrizioni presenti sulla liberatoria datata 29 luglio 2016 verosimilmente prodotta dalla USD Gambassi.

Inoltre, nel provvedimento impugnato detta liberatoria viene indicata erroneamente come inoltrata dalla stessa richiedente il premio.

Chiede, quindi, la reclamante Società, l’annullamento della impugnata decisione e il riconoscimento del premio di preparazione dovutole per il calciatore Alessio Oliva riferito alla stagione sportiva 2015 – 2016.

La USD Gambassi, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha inviato controdeduzioni.

Questo Tribunale, quindi, alla riunione del 8 giugno 2017 sospendeva il procedimento disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti necessari alla verifica della genuinità della liberatoria in contestazione.

Con nota del 2 agosto 2017 la Procura Federale inviava l’esito delle proprie indagini. Alla riunione del 11 ottobre 2017 la vertenza è stata quindi discussa e decisa.

Il reclamo deve essere accolto.

La Procura Federale ha infatti potuto constatare che i soggetti muniti di poteri all’interno della USC Montelupo ASD non hanno mai sottoscritto la liberatoria in favore della USD Gambassi. Sono rimaste comunque ignote le circostanze afferenti il confezionamento del falso.

Allo stato degli atti emerge che sussistono tutte le condizioni previste dall’art 96 NOIF per il riconoscimento del premio di preparazione in favore della reclamante Società in seguito al tesseramento del calciatore Alessio Oliva da parte della USD Gambassi.

Gli atti devono essere quindi rimandati alla Commissione Premi la quale, in presenza di una liberatoria ritenuta erroneamente efficace ha ritenuto “di non giudicare il reclamo”, così sostanzialmente ritenendolo improcedibile.

E’ stata oggi accertata la insussistenza di detta causa di improcedibilità.

Si impone inoltre la trasmissione degli atti alla Procura Federale ex art. 30, comma 36, del Codice di Giustizia Sportiva, per le opportune indagini in ordine al confezionamento e all’utilizzo del documento falsificato.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società USC Montelupo ASD e, per l’effetto, dispone trasmettersi gli atti alla Commissione Premi per la quantificazione del premio.

Dispone inoltre la trasmissione degli atti alla Procura Federale come in parte motiva. Ordina restituirsi la tassa.

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