F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 09/TFN-SVE del 31 ottobre 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 07/TFN-SVE del 11 Ottobre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 205 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ AC MILAN SPA CONTRO LA SOCIETÀ POL. DILETTANTISTICA ICCARENSE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.
RECLAMO N°. 205 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ AC MILAN SPA CONTRO LA SOCIETÀ POL. DILETTANTISTICA ICCARENSE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.
Con atto 26 giugno 2017, la AC Milan Spa ha adito questo Tribunale Federale ex art. 30, comma 28, del Codice di Giustizia Sportiva, al fine di sentire condannare la Polisportiva Dilettantistica Iccarense al pagamento in proprio favore della somma di euro 4.380,00 oltre interessi di mora, con il favore delle spese di lite.
Assume la reclamante Società di avere sottoscritto con la Polisportiva Dilettantistica Iccarense un contratto denominato “Scuola Calcio Milan” che prevedeva il pagamento complessivo della somma di euro 14.640,00, iva inclusa, in tre rate di eguale importo di euro 4.880.00, iva inclusa, ciascuna.
La Polisportiva Dilettantistica Iccarense sarebbe quindi rimasta inadempiente in ordine al pagamento dell’ultima rata, scaduta il 19 ottobre 2015, per il residuo importo di euro 4.380,00.
La Polisportiva Dilettantistica Iccarense, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha inviato controdeduzioni.
Alla riunione dell’11 ottobre 2017 la vertenza è stata quindi discussa e decisa. Il reclamo deve essere accolto.
Il credito vantato dalla AC Milan Spa è provato dal contratto inter partes versato in atti, nonché dal carteggio intercorso tra le parti in ordine al sollecito di pagamento della somma e al comunicato piano di rientro del dovuto da parte della debitrice, poi non rispettato.
Le spese di lite non vengono liquidate attesa la mancata opposizione alla domanda.
Tanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie il reclamo presentato dalla Società AC Milan Spa e, per l’effetto, dichiara la Società Pol. Dilettantistica Iccarense a corrispondere alla reclamante la somma di € 4.380,00 (Euro quattromilatrecentoottanta/00). Ordina restituirsi la tassa.
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