F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 09/TFN-SVE del 31 ottobre 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 07/TFN-SVE del 11 Ottobre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 195 DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ CALCIO MONTEBELLUNA 1919 SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 217 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE BEGHETTO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 25 MAGGIO 2017.
RECLAMO N°. 195 DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ CALCIO MONTEBELLUNA 1919 SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 217 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE BEGHETTO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 25 MAGGIO 2017.
Con reclamo del 15.06.2017 la Società Genoa CFC. Spa ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale la certificazione del 29.5.2017 (comunicata l’8.6.2017) con la quale la Commissione Premi, sul presupposto dell’esordio in serie A del calciatore Andrea Beghetto avvenuto in occasione della gara Genoa - Atalanta del 2.4.2017, ha certificato in € 72.000,00 il premio alla carriera in favore della Società Calcio Montebelluna 1919 per avere tesserato il calciatore per quattro stagioni dal 2007/2008 al 2010/2011.
Preliminarmente la reclamante contesta la mancata notifica della documentazione prodotta dalla ricorrente Calcio Montebelluna 1919 e posta a fondamento della certificazione emessa dall’Organo Federale, da cui ne scaturirebbe – a detta della reclamante- la nullità della certificazione per violazione dell’art. 33 NOIF.
Al di là di ciò si contesta, in ogni caso, che il premio alla carriera dovrebbe essere ridotto della somma di Euro 15.000,00, oltre IVA, che la Società Calcio Montebelluna 1919 avrebbe percepito dal Calcio Padova a seguito del trasferimento a titolo definitivo del calciatore avvenuto il 1.7.2011. Con richiesta, infine, di invio degli atti alla Procura Federale per presunta violazione dell’art. 1 bis CGS da parte della Società Calcio Montebelluna 1919 per non avere detratto le somme già ricevute dal Calcio Padova.
La resistente ha presentato controdeduzioni con le quali ha contestato l’impugnativa rilevando che nessuna norma federale impone la notifica della documentazione prodotta a supporto della richiesta di liquidazione del premio, essendo del tutto inappropriato il richiamo all’art. 33 NOIF che regolamenta il diverso caso dei ricorsi e reclami giudiziari.
In ordine, poi, alla richiesta di riduzione del premio, la Società resistente asserisce che dalla propria contabilità non risulta traccia del presunto incasso del premio di preparazione e pertanto la pretesa riduzione non può trovare accoglimento non avendo la reclamante fornito la prova del pagamento.
La resistente conclude, pertanto, per il rigetto del reclamo con integrale conferma della certificazione della Commissione Premi, con la condanna al pagamento degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 da calcolarsi a far data del 1.7.2017; per il rigetto della richiesta di invio degli atti alla Procura Federale atteso che la nuova proprietà ha acquisito la Società nell’agosto del 2012 e che dalla contabilità non risulta incasso di somme per la cessione del calciatore Beghetto. Con condanna al pagamento delle spese di lite.
Sulla scorta di tali elementi la vertenza è stata quindi trattata alla presenza dei legali delle due consorelle e decisa nella riunione dell’11 ottobre 2017.
Il reclamo è infondato e deve essere conseguentemente respinto.
Il primo motivo di doglianza è destituito di fondamento in quanto l’art. 99 bis NOIF, al contrario dell’art. 96 NOIF relativo al premio di preparazione, non prevede per la fase di certificazione demandata alla Commissione Premi (in precedenza all’Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C.) alcun obbligo di notifica della documentazione allegata.
Và infatti evidenziato che il comma 2 dell’art. 99 bis NOIF regolamenta le modalità di riconoscimento del premio contemplando due fasi: la prima di natura prettamente amministrativa demandata alla Commissione Premi ed avente come finalità la quantificazione – attraverso la relativa certificazione – dell’ammontare del premio ove riscontrata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità; la seconda, eventuale, di natura giurisdizionale laddove sorga un contenzioso in ordine al pagamento del premio e che deve essere devoluta a codesto Tribunale quale Organo giudiziario di primo grado.
Orbene, che la fase innanzi alla Commissione Premi abbia natura amministrativa e non giurisdizionale e sia, quindi, priva di un rigido formalismo atto a garantire il contraddittorio come deve essere invece in campo giudiziario, è confermato dal tenore del comma 2 dell’art. 99 bis NOIF il quale prevede che l’importo del premio sia certificato sulla scorta di una mera “richiesta” avanzata dalla Società interessata. E’ quindi interesse di quest’ultima supportare la “richiesta” da tutti gli elementi probatori volti a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del premio, senza però obbligo di notifica alla controparte.
Del tutto inconferente è, quindi, il richiamo della reclamante all’art. 33 NOIF che regolamenta ricorsi e reclami della fase giudiziaria.
In ogni caso si rileva che dalla documentazione acquisita in questa sede emerge la piena legittimità della pretesa azionata dalla Società Calcio Montebelluna 1919 srl atteso che il calciatore Andrea Beghetto (nato l’11.10.1994) ha militato nel Calcio Montebelluna srl nelle stagioni sportive 2007/2008 (cartellino giallo n. 292003 quando aveva già compiuto 12 anni); 2008/2009 (cartellino giallo n. 295383); 2009/2010 e 2010/2011 con tesseramento pluriennale (tessera Matricola n. 3908052), per poi esordire in Serie A tra le fila del Genoa CFC Spa in occasione della gara di campionato Genoa – Atalanta disputata il 2.4.2017.
Relativamente al secondo motivo di gravame, si rileva che, quand’anche risulti dalle carte federali che il calciatore in questione sia stato tesserato dal Calcio Padova a far tempo dal 1.7.2011, in realtà non risulta provato che a tale tesseramento sia corrisposto il pagamento del premio di preparazione come asserito dalla reclamante che ne avrebbe dovuto fornire la prova.
Era, infatti, onere della reclamante fornire la prova del pagamento tale da consentire non solo di individuarne la collocazione temporale ed il relativo ammontare, ma soprattutto il titolo che lo avrebbe originato, atteso che a tenore dell’art. 99 bis NOIF gli importi detraibili dal premio alla carriera sono quelli che la Società dilettantistica ha eventualmente percepito o a titolo di premio di preparazione ex art. 96 NOIF, o di premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 NOIF, ovvero a titolo di trasferimento ex art. 100 NOIF.
Né può trovare ingresso la tardiva istanza di ordine di esibizione alla Lega di appartenenza avanzata dalla difesa della reclamante Genoa F.C.F. Spa solo in sede di audizione in quanto esplorativa, atteso che la prova dell’avvenuto pagamento doveva essere conseguita dall’odierna reclamante prima del giudizio, pena l’ammettere cause a carattere esplorativo.
La pretesa di riduzione del premio alla carriera come liquidato dalla Commissione Premi non può, quindi, trovare accoglimento. Di nessun pregio, quindi, la richiesta di invio degli atti alla Procura Federale per presunti comportamenti illeciti della resistente.
Del pari si rigetta la richiesta di liquidazione degli interessi di mora ex D. Lgs 231/02 che non può trovare applicazione per la natura delle consorelle.
Tutto ciò premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo della Società Genoa Cricket And FC Spa e conferma per l’effetto, l’impugnata certificazione della Commissione Premi.
Condanna la Società Genoa Cricket And FC Spa al pagamento delle spese di lite in favore della Società Calcio Montebelluna 1919 Srl, che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori. Ordina incamerarsi la tassa.
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