F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 09/TFN-SVE del 31 ottobre 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 07/TFN-SVE del 11 Ottobre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 196 DELLA SOCIETÀ ASD VIGOLIMENESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD CAMPODARSEGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 858 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RAMPAZZO LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.
RECLAMO N°. 196 DELLA SOCIETÀ ASD VIGOLIMENESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD CAMPODARSEGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 858 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RAMPAZZO LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.
Con ricorso 8 marzo 2017, la ACD Campodarsego adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al calciatore Rampazzo Lorenzo (Ric. n. 858), con riferimento alla stagione sportiva 2013/2014, quale penultima Società e in seguito al tesseramento con vincolo pluriennale da parte della Società Vigolimenese.
La Commissione Premi con decisione n. 10/E del 25/05/2017, accertata la regolarità e legittimità della documentazione depositata, dichiarava la ASD Vigolimenese tenuta a corrispondere la somma di € 810,29, di cui € 704,60 alla ACD Campodarsego a titolo di premio di preparazione ed € 105,69 alla FIGC a titolo di penale.
Con atto del 15 giugno 2017, ASD Vigolimenese ha adito questo Tribunale Federale impugnando detta decisione della Commissione Premi, assumendo di aver raggiunto un accordo e di aver corrisposto quanto dovuto alla ACD Campodarsego, nonché, di aver trasmesso a mezzo raccomandata A/R anticipata via fax, alla Commissione Premi Preparazione, la liberatoria attestante l’avvenuta transazione tra le parti con il visto di autenticità apposto dalla Delegazione Provinciale di competenza.
Ha concluso, pertanto, per l’annullamento e/o revoca della delibera della Commissione Premi.
La ACD Campodarsego, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha depositato controdeduzioni.
Alla riunione del 31 luglio 2017, il Tribunale vista la necessità di acquisire la prova della data della notificazione della decisione della Commissione Premi, ha rinviato la vertenza alla riunione del 11/10/2017.
Alla riunione dell’11/10/2017 la vertenza è stata quindi discussa e decisa.
Esaminati gli atti, si rileva come la liberatoria, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ACD Campodarsego sia regolare e sia stata vistata e ricevuta dalla Delegazione Provinciale di Padova della FIGC, e spedita alla Commissione premi, in data 20/04/2017 e quindi precedentemente alla riunione della Commissione Premi ed all’adozione della decisione impugnata.
Da ciò consegue che la decisione assunta dalla Commissione Premi, alla luce della documentazione depositata e delle allegazioni e deduzioni delle parti, deve essere riformata. La liberatoria, ed il pagamento del premio di preparazione da parte di ASD Vigolimenese, determinano infatti l’accoglimento del reclamo in quanto la Commissione Premi avrebbe dovuto dare atto della cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Vigolimenese e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina restituirsi la tassa.
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