F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 09/TFN-SVE del 31 ottobre 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 07/TFN-SVE del 11 Ottobre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 203BIS DELLA SOCIETÀ CAGLIARI CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ SSD SIGMA CAGLIARI AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 219 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE FEDERICO SERRA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 25 MAGGIO 2017.
RECLAMO N°. 203BIS DELLA SOCIETÀ CAGLIARI CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ SSD SIGMA CAGLIARI AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 219 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE FEDERICO SERRA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 25 MAGGIO 2017.
Con ricorso del 21 aprile 2017, la SSD Sigma Cagliari adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento, nei confronti della Società Cagliari Calcio Spa, del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF relativo all’atleta Federico Serra (Ric. N. 219) in merito alla stagione sportiva 2011/2012 a seguito dell’esordio del calciatore in serie A in data 5 febbraio 2017 nella gara di Campionato Atalanta – Cagliari.
Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/E del 25 maggio 2017, notificata in data 9 giugno 2017 al Cagliari Calcio Spa ed in data 30 giugno 2017 alla SSD Sigma Cagliari, la Commissione Premi, riconoscendo il diritto di quest’ultima a percepire il premio alla carriera richiesto, ne ha determinato l’importo nella misura di € 18.000,00.
Avverso la suddetta certificazione, la Società Cagliari Calcio Spa ha proposto reclamo con atto comunicato in data 23 giugno 2017 ed in forza del quale ha, in primo luogo, dedotto l’inammissibilità della richiesta avanzata dalla SSD Esseci Sigma per asserita carenza di documentazione ad essa allegata, in quanto la richiedente si sarebbe limitata a depositare lo storico del calciatore Federico Serra timbrato e firmato in originale dal Comitato Regionale Sardegna della FIGC – LND e la rassegna stampa dell’Ansa Sardegna relativa all’esordio del calciatore al Campionato di serie A; documentazione ritenuta dal Cagliari Calcio Spa non sufficiente ai fini del rilascio della certificazione in esame. Si ritiene, infatti, che l’onere probatorio sarebbe sodisfatto con il deposito dei cartellini di tesseramento e solo in via residuale, ove fosse dimostrata l’impossibilità di deposito dei cartellini, con altri mezzi di prova.
In secondo luogo, la Società reclamante eccepisce la mancanza del presupposto per il riconoscimento del premio alla carriera, in quanto, essendo stato tesserato il calciatore Federico Serra nella stagione sportiva 2011/2012 dalla SSD Sigma Cagliari in data 23 settembre 2011 – ovvero circa tre mesi dopo l’inizio della stagione sportiva – non vi sarebbe il presupposto del vincolo di tesseramento con la Società richiedente il premio per l’intera stagione sportiva.
In ultimo luogo, in via subordinata, il Cagliari Calcio Spa rileva l’erroneità della certificazione della Commissione Premi in quanto, avendo la SSD Sigma Cagliari percepito dalla ASD Monastir Kosmoto l’importo di euro 919,70 a titolo di premio di preparazione per il calciatore Federico Serra, in ogni caso il premio alla carriera di cui al medesimo atleta Federico Serra andrebbe decurtato della suddetta somma.
Conclude, pertanto, la reclamante, in via principale, per l’annullamento della certificazione della Commissione Premi ed, in via subordinata, per la riduzione del premio da quantificare nel minore importo di euro 17.080,30.
In assenza di controdeduzioni da parte della SSD Sigma Cagliari, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso è stato deciso all’udienza dell’11 ottobre 2017.
Il reclamo è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
In merito al primo motivo di reclamo, infatti, si osserva che la documentazione depositata dalla SSD Esseci Sigma dinanzi alla Commissione Premi (lo storico del calciatore Federico Serra timbrato e firmato in originale dal Comitato Regionale Sardegna della FIGC – LND e la rassegna stampa dell’Ansa Sardegna relativa all’esordio del calciatore al campionato di serie A), deve essere considerata congrua e sufficiente ai fini della certificazione richiesta. E’, quindi, infondata l’eccezione della reclamante considerato che alla luce delle norme Regolamentari deve ritenersi sussistente, in punto di prova del tesseramento del calciatore ai fini del riconoscimento del premio alla carriera, un criterio sostitutivo in forza del quale deve ritenersi che, in mancanza del c.d. “cartellino”, le attestazioni provenienti dagli Organi Federali hanno piena efficacia probatoria presuntiva, nel senso che la circostanza dell’avvenuto tesseramento attestata dall’Organo Federale deve ritenersi confermata sino a prova contraria.
Ciò lo si desume dal fatto che l’art. 99 bis NOIF, al contrario dell’art. 96 NOIF relativo al premio di preparazione, non prevede l’obbligo di allegazione – a pena di inammissibilità- della tessera del calciatore a suo tempo rilasciata, e che la circolare n. 7 della Lega Nazionale Dilettanti del 4.9.2007 (“Modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla carriera) ammette, per l’ipotesi in cui la Società richiedente il premio fosse nell’impossibilità di documentare il tesseramento, l’attestazione da parte del Presidente del Comitato Regionale territorialmente competente, in base alle documentazioni giacenti in archivio, di quanto affermato dalla Società in punto di tesseramento.
Nel caso di specie, come rilevato dalla Commissione Premi, il competente Comitato regionale ha attestato il tesseramento ad opera della SSD Sigma Cagliari per le stagioni in questione, circostanza, questa, che risulta, altresì, confermata dai tabulati meccanografici ed in particolare dallo storico relativo al calciatore.
Né risultano fornite prove contrarie da parte della reclamante Cagliari Calcio Spa che possano indurre a ritenere superata l’efficacia presuntiva degli atti acquisiti dall’Organo decidente, di talché è di tutta evidenza che la certificazione operata dalla Commissione Premi è immune da vizi, trattandosi di deliberazione assunta sulla base del potere di indagine ed acquisizione degli atti cui l’organo decidente si è correttamente ispirato.
Relativamente, poi, al secondo motivo di impugnazione, si rappresenta come l’eccezione sollevata dalla reclamante sia infondata, in quanto il vincolo di tesseramento del calciatore per l’intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; di conseguenza, nella fattispecie in esame, avendo la SSD Sigma Cagliari tesserato il calciatore in data 23 settembre 2011, sussiste il requisito richiesto dall’art. 99 bis delle N.O.I.F.
Come più volte espresso da Codesto Tribunale, l’art. 99 bis N.O.I.F. subordina il diritto al premio alla carriera ad almeno una intera stagione sportiva di tesseramento, tale da intendersi sia nel senso dell’unicità del tesseramento per una singola Società nel corso della stessa stagione, sia nel senso che il periodo di tesseramento, ancorché non strettamente protrattosi dal 1° luglio al 30 giugno successivo, risulti comunque sufficiente, secondo una valutazione da operarsi caso per caso, ad integrare gli estremi di una significativa preparazione/formazione calcistica impartita al calciatore in ambito dilettantistico, funzionale alla sua progressione di carriera.
Con riguardo, quindi, al caso di specie, la significatività della formazione impartita al calciatore Serra può essere dedotta non soltanto dalla durata del tesseramento, ma anche dalla circostanza che tale formazione è risultata ampiamente integrata dalla continuità di tesseramenti ad opera della medesima Società per le stagioni 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.
In merito, poi, alla richiesta di riduzione del premio alla carriera per precedente pagamento del premio di preparazione da parte della ASD Monastir Kosmoto, si osserva che, ai sensi dell’art. 99 bis delle NOIF, la suddetta riduzione può essere effettuata solo nel caso in cui il premio di preparazione precedentemente percepito sia stato corrisposto alla Società richiedente da una “Società professionistica”.
Nel caso di specie il premio di preparazione risulta corrisposto dalla ASD Monastir Kosmoto che non era e non è Società professionistica, di talché la suddetta norma non può trovare applicazione e, di conseguenza, l’importo percepito a titolo di premio di preparazione non può essere detratto dall’importo di cui al premio alla carriera in esame.
Tutto quanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società Cagliari Calcio Spa e, per l’effetto, conferma l’impugnata certificazione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa
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