F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 14 Novembre 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 08/TFN-SVE del 24 Ottobre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 3 DELLA SOCIETÀ PORDENONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SEDEGLIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 951 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PAGNUCCO CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

 

RECLAMO N°. 3 DELLA SOCIETÀ PORDENONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SEDEGLIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 951 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PAGNUCCO CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Con reclamo trasmesso in data 05.07.2017, la Società Pordenone Calcio Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 11/E del 19.06.2017, e comunicata in data 04.07.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della ASD Sedegliano, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Pagnucco Christian, e pari ad € 16.038,00, di cui € 11.880,00 a titolo di premio, ed € 4.158,00 a titolo di penale.

La Società Pordenone Calcio Srl, a sostegno dell'impugnazione promossa, rilevava che, in data 09.05.2017, aveva provveduto al pagamento in favore della controparte del minore importo di € 4.860,00, depositando tanto la contabile del bonifico, quanto la relativa fattura del 18.01.2017.

Per tali motivi, concludeva la reclamante per la riduzione tanto del premio di preparazione ai restanti € 7.020,00, quanto proporzionalmente della penale.

La Società resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 24 ottobre 2017.

L'appello deve essere parzialmente accolto.

La Società Pordenone Calcio Srl ha fornito prova del pagamento dell’importo di € 4.860,00 a titolo di acconto sul premio di preparazione in questione.

Pertanto, è corretta la richiesta di riduzione della condanna al minor importo residuante di € 7.020,00.

Al contrario, non può accogliersi la domanda di riduzione della penale. Infatti, la Commissione Premi ha correttamente statuito sul punto sulla base della documentazione in atti, essendo il pagamento intervenuto (09.05.2017) a giudizio di primo grado già avviato (25.11.2016).

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società Pordenone Calcio Srl e,  per l’effetto, dichiara la stessa tenuta a corrispondere alla Società ASD Sedegliano il minor importo di € 7.020,00 (Euro settemilaventi/00). Conferma la penale e ordina restituirsi la tassa.

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