F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 14 Novembre 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 08/TFN-SVE del 24 Ottobre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 8 DELLA SOCIETÀ ASD ISM GRADISCA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CALCIO SAN VITO AL TORRE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC.N.970–PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TURCHETTI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.
RECLAMO N°. 8 DELLA SOCIETÀ ASD ISM GRADISCA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CALCIO SAN VITO AL TORRE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC.N.970–PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TURCHETTI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.
Con reclamo trasmesso in data 13.07.2017, la Società ASD ISM Gradisca ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 11/E del 19.6.2017, e comunicata in data 06.07.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della ASD Calcio San Vito Al Torre, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per il calciatore Marco Turchetti, quale unica titolare del vincolo annuale nella stagione sportiva 2013/14.
La Società ASD ISM Gradisca, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che la controparte non risulterebbe l’unica titolare del vincolo annuale, bensì la penultima, in quanto la stessa lo aveva tesserato con vincolo annuale nelle stagioni sportive 2014/15 e 2015/16. La vertenza veniva decisa nella riunione del 24 ottobre 2017.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Infatti, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.
Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.
Nel caso di specie, il calciatore Marco Turchetti è stato tesserato per la ASD ISM Gradisca con vincolo annuale nelle stagioni 2014/2015 e 2015/16 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2016/2017, mentre la Società ASD Calcio San Vito Al Torre lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione 2013/2014.
In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la Società resistente quale unica Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, le stagioni sportive 2014/15 e 2015/16 nelle quali il Turchetti era tesserato con vincolo annuale con la stessa ASD ISM Gradisca.
Per questi motivi.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD ISM Gradisca e, per l’effetto conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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