F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 28 novembre 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 10/TFN-SVE del 30 Ottobre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 212 DELLA SOCIETÀ ASD CIVITAVECCHIA 1920 CONTRO LA SOCIETÀ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 800 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SANTONI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

RECLAMO N°. 212 DELLA SOCIETÀ ASD CIVITAVECCHIA 1920 CONTRO LA  SOCIETÀ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE  PREMI (RIC. N. 800 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SANTONI  ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Con ricorso spedito il 21 marzo 2017 la Società DLF Civitavecchia adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al tesseramento dell’atleta Santoni Andrea (Ric. n. 863) per la stagione sportiva 2014/2015.

La Commissione Premi con deliberazione del 25 maggio 2017, pubblicata sul C.U. n. 10/E del 25 maggio 2017, accertata la regolarità e la legittimità della documentazione depositata, dichiarava la Società ASD Civitavecchia 1920 tenuta a corrispondere in favore della Società DLF Civitavecchia, quale unica Società titolare del vincolo annuale, l’importo totale di € 3.375,00, di cui € 2.700,00 a titolo di premio di preparazione ed € 675,00 alla FIGC a titolo di penale.

Con ricorso del 28 giugno 2017 la Società ASD Civitavecchia 1920 impugnava dunque innanzi a questo Tribunale Federale la decisione della Commissione Premi, evidenziando l’erroneità della quantificazione operata, asserendo come la consorella non si dovesse considerare unica Società ma penultima e ciò in quanto nella stagione 2015/2016 il calciatore Santoni risultava già tesserato proprio per la stessa reclamante; la ASD Civitavecchia 1920 concludeva pertanto chiedendo il ricalcolo della somma dovuta alla DLF Civitavecchia.

Successivamente, in data 19 luglio 2017, la ASD Civitavecchia 1920 produceva comunque liberatoria di rinuncia al premio da parte della Società DLF Civitavecchia. La liberatoria risulta regolarmente depositata per la convalida presso il Comitato Regionale Lazio della FIGC in data 17 luglio 2017, dunque in data successiva alla decisione della Commissione Premi.

La DLF Civitavecchia, seppure tempestivamente notiziata del ricorso, non depositava controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa alla riunione del 30 ottobre 2017.

Dall’esame degli atti viene in evidenza che la liberatoria di rinuncia al premio è stata redatta e depositata solo in data 17 luglio 2017 e quindi successivamente alla decisione della Commissioni Premi; di talché, la stessa, sebbene idonea a far dichiarare la cessata materia del contendere relativamente al premio, non influisce sulla penale che resta comunque confermata per la corretta attivazione della Commissione Premi e di questo Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio e conferma limitatamente alla penale la delibera impugnata. Ordina incamerarsi la tassa.

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