F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 28 novembre 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 10/TFN-SVE del 30 Ottobre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 2 DELLA SOCIETÀ ASD BAGNOLI CALCIO 1967 CONTRO LA SOCIETÀ ACD LA ROCCA MONSELICE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 968 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TAMIAZZO NICOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

RECLAMO N°. 2 DELLA SOCIETÀ ASD BAGNOLI CALCIO 1967 CONTRO LA  SOCIETÀ ACD LA ROCCA MONSELICE AVVERSO LA DECISIONE DELLA  COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 968 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL  CALCIATORE TAMIAZZO NICOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Con ricorso n. 968 del 05.04.2017 la Società ACD La Rocca Monselice adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Bagnoli Calcio 1967 al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere quest’ultima tesserato con vincolo “giovane dilettante”, per la stagione sportiva 2013/2014, il calciatore Tamiazzo Nicolò nato il 18.12.1998.

Con delibera in C.U. 11/E del 19.06.2017 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Bagnoli Calcio 1967 al pagamento della somma di € 1.246,60, di cui € 1.084,00 in favore della Società ACD La Rocca Monselice a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale ed € 162,60 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 03.07.2017, la Società ASD Bagnoli Calcio 1967 ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.

Nel ricorso l’appellante ha dedotto un intervenuto accordo transattivo tra le parti per la minor somma omnicomprensiva di € 500,00, producendo, all’uopo, documentazione attestante l’intervenuto pagamento di detto importo.

La Società ACD La Rocca Monselice non ha depositato controdeduzioni e la vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 30.10.2017.

L’appello è infondato e non può essere accolto.

A seguito dell’esame della documentazione prodotta risulta, infatti, accertato come il documento prodotto dall’appellante costituisca una mera quietanza di pagamento della predetta somma di € 500,00 rilasciata dalla Società ACD La Rocca Monselice e non anche la prova del dedotto accordo transattivo intervenuto tra le parti, risultando, invero, detto documento privo di qualsivoglia riferimento e/o richiamo all’asserita risoluzione bonaria della controversia.

Non avendo l’appellante provato il dedotto accordo transattivo, il gravame deve, pertanto, essere rigettato.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Bagnoli Calcio 1967 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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