F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 28 novembre 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 10/TFN-SVE del 30 Ottobre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 5 DELLA SOCIETÀ SS UNITAS COCCAGLIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ AC PALAZZOLO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 959 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROLFI NICOLA), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

 

RECLAMO N°. 5 DELLA SOCIETÀ SS UNITAS COCCAGLIO ASD CONTRO LA  SOCIETÀ  AC  PALAZZOLO  SRL  AVVERSO  LA  DECISIONE  DELLA  COMMISSIONE PREMI  (RIC.  N.  959  –  PREMIO  DI  PREPARAZIONE  PER  IL  CALCIATORE  ROLFI  NICOLA), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Con ricorso datato 04 aprile 2017, la Società AC Palazzolo Srl adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Rolfi Nicola (Ric. N. 959), dovuto per la stagione sportiva 2013/2014, quale “penultima” Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale come “giovane dilettante” per il campionato di “Promozione” con la Società SS Unitas Coccaglio ASD.

La Commissione Premi con decisione n. 11/E del 19/06/2017, accertata la regolarità e legittimità della documentazione depositata, riconoscendo la Società AC Palazzolo  Srl avente diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Rolfi Nicola quale “penultima” Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale, riteneva come dovuta la somma di € 918,00, oltre € 229,50 a titolo di penale a favore della FIGC, e per l'effetto condannava la Società SS Unitas Coccaglio ASD al pagamento della relativa somma.

Con atto datato 05 luglio 2017, la Società SS Unitas Coccaglio ASD  ha adito questo Tribunale Federale, impugnando la detta decisione della Commissione Premi della FIGC del 19 giugno 2017; ha assunto la Società reclamante che il premio di preparazione per il calciatore Rolfi Nicola non sarebbe dovuto alla Società AC Palazzolo Srl, in quanto quest'ultima Società non rientrerebbe tra le due ultime Società che hanno tesserato detto calciatore nell'ultimo triennio precedente al suo tesseramento con vincolo triennale quale “giovane dilettante”; le ultime due Società che avrebbero tesserato l’atleta Rolfi sarebbero, secondo l’interpretazione della appellante, la medesima Società SS Unitas Coccaglio ASD e la Grumellese, poiché la stessa Società SS Unitas Coccaglio ASD avrebbe tesserato l’atleta Rolfi con vincolo annuale, anche nella stagione sportiva precedente  all'assunzione  del vincolo pluriennale da parte di quest'ultima.

In assenza di controdeduzioni da parte della Società AC Palazzolo Srl, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, alla riunione del 30 ottobre 2017, la vertenza veniva decisa.

Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

Invero questo Tribunale, ribadisce il consolidato proprio orientamento secondo il quale, nella ipotesi in cui la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Rolfi Nicola è stato tesserato per la Società SS Unitas Coccaglio ASD con vincolo annuale nella stagione 2015 – 2016 e con vincolo pluriennale come “giovane dilettante” nella stagione 2016 – 2017; è stato tesserato altresì con vincolo annuale per la Grumellese nella stagione 2014 – 2015, mentre la Società AC Palazzolo Srl ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2013 – 2014.

Pertanto ai fini della qualificazione del premio di preparazione, la Società AC Palazzolo Srl deve essere considerata quale Società avente diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Rolfi Nicola, quale “penultima” Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale, così come correttamente riconosciuto dalla Commissione Premi nella decisione impugnata, non dovendosi considerare, ai fini dell'attribuzione del premio di preparazione, per le ragioni suddette, la stagione sportiva 2015 – 2016 nella quale il calciatore Rolfi Nicola era tesserato con vincolo annuale con la Società SS Unitas Coccaglio ASD, prima Società poi ad averlo tesserato con vincolo pluriennale quale “giovane dilettante”.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SS Unitas Coccaglio ASD e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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