F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 28 novembre 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 10/TFN-SVE del 30 Ottobre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 6 DELLA SOCIETÀ SS CUS SASSARI CONTRO LA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA LANTERI SASSARI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 963 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SCIARROTTA ROBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.
RECLAMO N°. 6 DELLA SOCIETÀ SS CUS SASSARI CONTRO LA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA LANTERI SASSARI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 963 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SCIARROTTA ROBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.
Con ricorso datato 27 aprile 2017, la ASD Polisportiva Lanteri Sassari adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Sciarrotta Roberto (Ric. N. 963), dovuto per la stagione sportiva 2014/2015, quale “unica” Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale per il campionato di “Promozione” con la SS CUS Sassari.
La Commissione Premi con decisione n. 11/E del 19/06/2017, accertata la regolarità e legittimità della documentazione depositata, riconoscendo la ASD Polisportiva Lanteri Sassari avente diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Sciarrotta Roberto quale “unica” Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale, riteneva come dovuta la somma di € 2.160,00, oltre € 540,00 a titolo di penale a favore della FIGC, e per l'effetto condannava la Società SS CUS Sassari al pagamento della relativa somma.
Con ricorso datato 11 luglio 2017, la SS CUS Sassari proponeva reclamo dinanzi a questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Premi della FIGC n. 11/E del 19/06/2017 del 20 aprile 2017 e rilevando genericamente che la richiesta del premio di preparazione relativo al calciatore Sciarrotta Roberto formulata della ASD Polisportiva Lanteri Sassari come “unica” Società ad aver tesserato il suddetto calciatore non corrisponderebbe alla realtà in quanto lo stesso sarebbe stato tesserato con la medesima SS CUS Sassari nella categoria allievi nella Stagione 2015/2016.
Il reclamo veniva deciso all'udienza del 30 ottobre 2017.
Il reclamo deve essere dichiarato tardivo, irrituale e generico, e, di conseguenza, inammissibile, e deve essere, pertanto, respinto.
Si deve preliminarmente rilevare che il reclamo della SS CUS Sassari risulta tardivo per essere stato proposto dopo lo scadere del termine d'impugnazione di giorni sette dalla ricezione della delibera della Commissione Premi, previsto dalla normativa federale come termine perentorio dall'art. 38, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, richiamato dall'art. 30, comma 33, dello stesso Codice.
Risulta documentalmente provato infatti che la SS CUS Sassari ha avuto notizia della delibera in questa sede impugnata in data 29/06/2017, come attestato dall'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata inviata dalla Commissione Premi.
Ebbene, la ricevuta di spedizione afferente l'invio dell'atto di appello a questo Tribunale, comprova che lo stesso è stato consegnato all'ufficio postale solo in data 13 luglio 2017, e quindi ben oltre il suddetto termine perentorio previsto dal richiamato art. 30, comma 33, del CGS.
Inoltre il reclamo proposto dalla SS CUS Sassari risulta altresì irrituale per non essere stato inviato alla controparte, mancando la prova dell'avvenuto invio alla ASD Polisportiva Lanteri Sassari, impedendo così la regolare costituzione del contraddittorio per violazione dell'art. 30, comma 33, CGS, e si rileva anche generico, oltre che privo di specifiche richieste a questo Tribunale Federale. A ciò consegue l'inammissibilità del reclamo che preclude l'esame dei motivi di merito del reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla SS CUS Sassari e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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