F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 28 novembre 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 10/TFN-SVE del 30 Ottobre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 9 DELLA SOCIETÀ ASD SARZANA CALCIO 1906 CONTRO LA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 221 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE LEDIAN MEMUSHAJ), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

RECLAMO N°. 9 DELLA SOCIETÀ ASD SARZANA CALCIO 1906 CONTRO LA  SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA  COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 221 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE  LEDIAN MEMUSHAJ), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Con reclamo in data 22 luglio 2017, la Società ASD Sarzana Calcio 1906 ha adito questo Tribunale impugnando la certificazione della Commissione Premi del 22/06/2017, che le ha riconosciuto una sola annualità, rispetto alle tre richieste, per la determinazione del premio alla carriera ex art. 99 NOIF maturata per avere a suo tempo tesseramento il calciatore Ledian Memushaj (nato il 7.12.1986), e ciò a seguito dell’esordio in serie A di quest’ultimo, quale tesserato per la Società Pescara (oggi Delfino Pescara 1936 Spa) nella gara Pescara- Napoli del 21/08/2016.

Invero, la Commissione Premi ha ritenuto accertata l’attendibilità della richiesta per la sola stagione 2003-2004 ma non per le stagioni 2001/2002 e 2002/2003 e ciò per carenza di prova in ordine al tesseramento per queste due ultime stagioni.

La reclamante contesta, quindi, la certificazione emessa dalla Commissione Premi deducendo: di non essere più in possesso del cartellini relativi al calciatore; di essersi rivolta, per questo motivo, al Comitato Regionale Liguria FIGC, ma la ricerca nell’archivio telematico federale ha fatto  emergere  il tesseramento solo  per le  stagioni 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 e 2007/2008; di avere richiesto, ai sensi della circolare n. 7 della LND, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del calciatore, senza alcun esito; di avere corredato la richiesta di certificazione con la produzione di un articolo/intervista al calciatore Memushaj, pubblicato il 29/10/2014 sul quotidiano online della Spezia e Provincia “Città della Spezia”, a firma di Gudo Lorenzelli, allegando altresì, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta da quest’ultimo in merito alla veridicità dell’intervista, dalle desumere il tesseramento anche per le stagioni in contestazione.

La Società Delfino Pescara 1936 Spa ha presentato regolari controdeduzioni con le quali ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della Società reclamante, nonché, nel merito, l’insufficienza degli elementi probatori relativamente alle annualità 2001/2002 e 2002/2003 confermando la bontà della certificazione della Commissione Premi.

Successivamente, con istanza del 18/10/2017, la Società Delfino Pescara 1936 Spa ha chiesto il differimento della trattazione del reclamo, stante la pendenza, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, di un procedimento promosso dalla Società stessa avverso il diritto di altra Società a ricevere il Premio alla carriera per il medesimo calciatore.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 30 ottobre 2017.

Va disattesa, innanzitutto la richiesta di differimento della trattazione della vertenza.    Ascoltate le parti sul punto, infatti, è emerso che la controversia all’attenzione del Collegio di Garanzia per lo Sport del CONI, non è in alcun modo connessa o pregiudiziale rispetto alla vertenza che si tratta, riguardando l’esordio del calciatore in Nazionale, vale a dire un profilo non  dedotto  nel  presente  giudizio  in  cui  si  controverte  esclusivamente  della  prova dell’avvenuto tesseramento ad opera della Società dilettantistica che rivendica il premio.

Anche l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della reclamante è da rigettare.

Infatti dall’esame dell’archivio federale si evince chiaramente la continuità fra la Società Sarzanese ed il Sarzana Calcio 1906.

Quanto al merito, deve innanzitutto rilevarsi che correttamente la Commissione Premi ha negato alla reclamante la certificazione per le stagioni sportive 2001/2002 e 2002/2003 difettando i presupposti probatori.

Sul punto si rammenta che questo Tribunale, in precedenti occasioni, ha avuto modo di affermare che la Società che richiede il Premio ben può indicare ulteriori elementi documentali o testimoniali anche in aggiunta a quelli menzionati dalla Circolare n. 7 delle LND, per ricavare aliunde, in mancanza del cartellino o di attestazione di provenienza federale, il tesseramento del calciatore.

Tuttavia, questi mezzi debbono esse idonei ad assicurare certezza, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 99, comma 1 NOIF, circa la sussistenza del presupposto per il riconoscimento del Premio.

In altre parole, perché possa essere certificato il Premio deve essere fornito, attraverso la documentazione prodotta, un quadro di elementi significativi, precisi e concordanti che, valutati nel loro insieme, consentono di ritenere raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova dell’avvenuto tesseramento.

In questo senso debbono interpretarsi anche i precedenti di decisioni di questo Tribunale, richiamati da ASD Sarzana Calcio 1906.

Nel caso che ci occupa, tuttavia, questa certezza non è stata raggiunta.

Non possono considerarsi documenti idonei a provare in modo incontrovertibile il tesseramento del giocatore, un’intervista del tutto generica dove non vengono individuate le stagioni in cui il Memushaj avrebbe militato nelle fila del ASD Sarzana Calcio 1906, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal giornalista.

Né può assurgere a prova idonea e certa il profilo di “Wikipedia” relativo al calciatore, essendo lo stesso modificabile da chiunque.

Non si ritiene, pertanto, raggiunta la prova del tesseramento del calciatore Ledian Memushaj con riferimento alle stagioni 2001/2002 e 2002/2003, conseguentemente, la certificazione della Commissione Premi risulta essere immune da vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sarzana Calcio 1906 e, per l’effetto, conferma l’impugnata certificazione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

 

 

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