F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/TFN-SVE del 12 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 14/TFN-SVE del 27 Novembre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 40 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DE LUCA FABRIZIO, PUBBLICATA NEL C.U. 105/CAE-LND DEL 4.10.2017.
RECLAMO N°. 40 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DE LUCA FABRIZIO, PUBBLICATA NEL C.U. 105/CAE-LND DEL 4.10.2017.
Con atto 11 ottobre 2017, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 4 ottobre 2017 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Fabrizio De Luca, del complessivo importo di euro 3.450,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.
La reclamante eccepisce preliminarmente un difetto di notifica, dolendosi di non essere venuta a conoscenza del reclamo innanzi alla CAE e, conseguentemente, di non essersi potuta difendere in tale sede.
Nello specifico, assume la ASD Sporting Fulgor, che l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui il calciatore ha inviato il ricorso, recherebbe una firma illeggibile ed indecifrabile tanto da non potersi individuare chiaramente quale soggetto l’avrebbe sottoscritta.
Eccepisce inoltre la reclamante Società, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepietra Daunia e ASD Zapponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto tanto da non poter essere destinataria di obblighi contrattuali assunti in precedenza dalle predette Società.
Stante l’avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell’affiliazione della ASD Madrepietra Daunia, originaria titolare dell’accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.
Sempre in via preliminare, la reclamante deduce la mancanza di un atto di messa in mora del calciatore.
Nel merito, infine, contesta il quantum dovuto al calciatore, affermando che all’epoca della proposizione del ricorso, il calciatore non avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dell’intero importo dell’accordo, ma solo della minor somma di € 2.512,50.
Il calciatore De Luca ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità ai sensi dell’art. 2 CGS delle eccezioni e delle contestazioni sollevate dalla Società ASD Sporting Fulgor, per essere state le stesse proposte per la prima volta in sede di appello.
Nel merito, ha ribadito la regolarità della notifica del ricorso originario, e contestato l’eccezione di errata individuazione del soggetto debitore, nonché le altre eccezioni per essere comunque tutte infondate.
La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 27/11/2017.
Il reclamo deve essere rigettato.
In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che il ricorso del calciatore è stato correttamente indirizzato presso la sede legale indicata nell’accordo economico sottoscritto tra le parti – ritualmente e tempestivamente depositato il 9.11.2016 - e risultante, all’epoca dell’invio dell’atto, nel foglio di censimento e organigramma presente presso l’anagrafica federale.
L’atto inoltre è stato recapitato e ricevuto dalla Società, come attesta l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata, non essendo stata tra l’altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento.
Il contraddittorio è stato pertanto regolarmente instaurato.
Alla luce di ciò tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo restano assorbite poiché tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.
Ferma la pacifica estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.
Condanna la Società ASD Sporting Fulgor al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore De Luca Fabrizio, che liquida in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori se dovuti. Ordina incamerarsi la tassa.
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