F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/TFN-SVE del 12 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 14/TFN-SVE del 27 Novembre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 33 DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE Rizzo ROSARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.

RECLAMO N°. 33 DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA  COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL  CALCIATORE Rizzo ROSARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.

Con ricorso del 2 ottobre 2017 la Società Siracusa Calcio Srl ha adito questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici con prot. n. 227/CAE/2016-17 del 26 settembre 2017, con la quale è stata condannata al pagamento, in favore del calciatore Rizzo Rosario, del complessivo importo di € 3.322,23 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

Lamenta la Società Siracusa Calcio Srl, quale unico motivo di gravame, l’estinzione dell’obbligazione così come si evince dalla quietanza liberatoria allegata in atti.

Il calciatore Rizzo Rosario, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello, stante la mancata tempestiva costituzione in primo grado. Nel merito ha contestato la tardività delle deduzioni sollevate unitamente alla tardività della produzione documentale; di conseguenza, ha chiesto, con il favore delle spese di lite, la conferma della decisione della Commissione Accordi Economici.

Alla riunione del 27 novembre 2017, sentite le parti, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, viene rigettato per i seguenti motivi.

Le deduzioni e la documentazione prodotta dalla Società Siracusa Calcio Srl nel presente gravame sono da ritenersi tardive.

Più precisamente, il sodalizio sportivo in primo grado avrebbe dovuto eccepire, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del ricorso introduttivo, l’estinzione dell’obbligazione oltreché produrre la relativa documentazione (art. 25 bis Regolamento della LND). Ciò perché il procedimento sportivo, incentrato sulle esigenze di speditezza e celerità, impone che il perimento della controversia ed il quadro probatorio siano perfettamente delineati già dalla prima fase del giudizio; di conseguenza, i documenti e gli atti depositati dopo la scadenza di ciascun termine devono ritenersi inammissibili e tardivi e l’eventuale deposito degli stessi in appello, alla stregua del giudizio di primo grado, deve considerarsi parimenti tardivo.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società Siracusa Calcio Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società Siracusa Calcio Srl al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Rizzo Rosario, che liquida in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori se dovuti. Ordina incamerarsi la tassa.

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