F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/TFN-SVE del 12 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 14/TFN-SVE del 27 Novembre 2017 (dispositivo) – LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.
LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.
Con ricorso 2 ottobre 2017 il calciatore Giovanni Ricciardo ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici del 26 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto nei confronti della Società Siracusa Calcio Srl (già ASD Città Di Siracusa).
Lamenta il calciatore di aver sottoscritto, per la stagione sportiva 2015/2016, un accordo economico di € 16.500,00 e di essere ancora creditore per la differenza di € 6.000,00. Sennonché dopo aver inviato la relativa richiesta tanto al sodalizio sportivo quanto alla Commissione Accordi Economici, si è visto dichiarare inammissibile la domanda per non aver fornito la prova della avvenuta spedizione del reclamo alla Società.
Produce, il calciatore, in questa sede l’avviso di ricevimento dell’invio della richiesta innanzi alla CAE alla Società controparte e chiede quindi la riforma dell’impugnata decisione, con condanna della Siracusa Calcio srl al pagamento in suo favore ella somma di euro 6.000,00.
La Siracusa Calcio Srl, ritualmente notiziata del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo l’inammissibilità della domanda poiché il calciatore, in prime cure (né in fase di spedizione né in un secondo momento), non aveva rispettato le prescrizioni dell’art. 25 bis, comma 4, del Regolamento L.N.D.
Alla riunione del 27 novembre 2017, sentite le parti, il ricorso è stato discusso e deciso. Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato.
L’art. 25 bis, comma 4, del Regolamento L.N.D. prescrive espressamente che il reclamo, una volta inoltrato alla controparte, deve essere inviato alla C.A.E. allegando “(...) l’avviso di ricevimento in originale (...)” inoltrato alla Società controparte.
Detta prescrizione non è stata rispettata e quindi la C.A.E., in assenza di prova di ricezione della ricezione della richiesta, ha correttamente motivato nel dichiarare inammissibile il reclamo.
La tesi del calciatore di non aver potuto attendere la ricezione della ricevuta di ritorno per lo spirare, nelle more, del termine di cui all’art. 25, comma 4, del Regolamento L.N.D., non rappresenta un valido motivo di censura della reclamata decisione, in quanto lo stesso ben avrebbe potuto, prima della udienza innanzi alla Commissione Accordi Economici (come risulta dal decreto di fissazione udienza), far pervenire la ricevuta originale dell’avviso di ricevimento.
Anche ove alla data della suddetta udienza l’avviso di ricevimento non fosse stato ancora nella sua disponibilità, il calciatore avrebbe comunque potuto richiedere un rinvio per il relativo incombente.
In difetto, la declaratoria di inammissibilità della CAE è immune da vizi di sorta. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dal calciatore Ricciardo Giovanni e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND. Nulla per la tassa non dovuta.
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