F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 17/TFN-SVE del 30 Gennaio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 148 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A E SS, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL. RECLAMO N°. 206 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A E SS, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.

 

RECLAMO N°. 148 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A E SS, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA  BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.

 

RECLAMO N°. 206 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A E SS, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA  BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.

Con reclamo del 17 marzo 2017, la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa ha adito questo Tribunale Federale per ottenere la condanna della Società UC Albinoleffe Srl al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € 1.118.822,23, oltre IVA, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto maggiorato di interessi legali ex d.lgs. 231/2002 dal 14 febbraio 2017 all’effettivo saldo. Con vittoria di spese del procedimento.

A sostegno della propria pretesa la reclamante, dopo avere conseguito a seguito di precedente vertenza definita con provvedimento di Codesto Tribunale C.U. 12/TFN-SVE (2016/2017) e motivazione C.U. 14/TFN-SVE del 19.12.2016 la condanna della consorella Albinoleffe al pagamento della somma di € 1.190.500,00, invoca ancora una volta i termini degli accordi intercorsi con il Comune di Bergamo e la Bergamo Infrastrutture Spa (Società strumentale del Comune) per la gestione dello Stadio Comunale Atleti Azzurri d’Italia, rientrante all’epoca nel patrimonio indisponibile comunale, accordi già posti a base della precedente pretesa.

Gli accordi intercorsi, originariamente (7 febbraio 2012) vedevano come beneficiari dell’utilizzo della struttura sino al 30 giugno 2015 sia la Società Atalanta Bergamasca Calcio che la Società Albinoleffe e successivamente (30 giugno 2015) hanno visto come concessionaria la sola Società Atalanta Bergamasca Calcio, con previsione di successiva adesione di Albinoleffe ai patti sottoscritti nel caso in cui la stessa – retrocessa sul campo in virtù dei risultati agonistici della stagione 2014/2015 – fosse stata in seguito ripescata ai fini della partecipazione al campionato della serie Lega Pro per la stagione agonistica 2015/2016.

Invero, con il “Contratto di servizio per  concessione,  utilizzo  e  gestione  dello  Stadio  comunale Atleti Azzurri d’Italia nel periodo 1 luglio 2015 – 30 giugno 2019 e pattuizioni collegate” (c.d. “Contratto Concessorio Rinegoziato”) nonché con il “Patto speciale correlato al contratto di servizio per concessione, utilizzo e gestione dello Stadio comunale Atleti Azzurri d’Italia nel periodo 1 luglio 2015 – 30 giugno 2019 e pattuizioni collegate” (c.d. “Patto Speciale Contratto Concessorio Rinegoziato”), la concessionaria Atalanta assunse l’onere di una serie di interventi di ammodernamento dello Stadio meglio regolati nel Patto Speciale Contratto Concessorio Rinegoziato che prevedeva sia Interventi di Rilievo Pubblico preventivati nella misura di € 1.252.559,45, oltre IVA, sia Interventi Diversi preventivati nella misura complessiva di € 2.381.000,00, oltre IVA.

Con i medesimi contratti venne anche previsto, ai sensi dell’art. 1411 c.c., che qualora Albinoleffe avesse conseguito il ripescaggio per la stagione sportiva 2015/2016 divenendo a tutti gli effetti parte degli accordi sottoscritti, la stessa avrebbe dovuto sostenere nella misura del 50% gli oneri di tutti gli interventi, di rilievo pubblico e di interesse privato, che fossero stati condotti sullo Stadio, sia in virtù del Contratto Concessorio Originario, sia in virtù del Contratto Concessorio Rinegoziato, sia in virtù di pattuizioni ulteriori tra Comune, Bergamo Infrastrutture e concessionaria Atalanta Bergamasca Calcio.

Ciò premesso, essendosi verificato il ripescaggio della Società Albinoleffe come da Comunicato Ufficiale n. 78/A del 4/08/2015 ed avendo la medesima provveduto alle necessarie comunicazioni entro il termine perentorio del 31 agosto 2015, quest’ultima è divenuta, a tenore dell’art. 16, comma 4 del Contratto Concessorio Rinegoziato, parte del Contratto Concessorio Originario con le modificazioni apportatevi dal Contratto Concessorio Rinegoziato.

Conseguentemente la reclamante Atalanta Bergamasca Calcio, avendo ultimato nell’agosto 2015 l’esecuzione di tutti gli interventi sia di natura pubblica che privata, pretende, dopo avere conseguito con la precedente vertenza la condanna di Albinoleffe alla ripetizione del 50% dei costi dei c.d. “Interventi Diversi” nella misura preventivata nei contratti (quota parte pari ad € 1.190.500,00 oltre IVA), anche il pagamento dell’ulteriore quota pari al 50% della differenza tra importo preventivato (pari ad € 2.381.000,00) e somma effettivamente sostenuta a consuntivo per l’esecuzione dei medesimi “Interventi Diversi” (a suo dire ammontante ad € 4.618.644,46).

Differenza quantificata in complessivi € 2.237.644,46 con quota parte che si pretende restituita da Albinoleffe pari ad € 1.118.822,23 oltre IVA.

Con memoria del 24 marzo 2017 la UC Albinoleffe Srl controdeduce eccependo in via preliminare la sostanziale differenza tra la presente e la precedente vertenza non potendosi ritenere che quanto rivendicato in questa sede riguardi una presunta “seconda tranche” di medesimi lavori come asserito dalla reclamante.

Nel merito la resistente, deduce:

 

- di avere pagato quanto disposto dai contratti e che, in assenza di ulteriori pattuizioni, null’altro può essere preteso al di fuori di quanto già corrisposto;

- che la specificazione a contratto degli interventi e del loro preciso costo non consente di dare ingresso ad ulteriori pretese;

- che Atalanta deve essere considerata quale unico soggetto responsabile dello sforamento dei costi preventivati;

- che comunque risulterebbero conteggiati lavori già contabilizzati in quelli preventivati e pagati;

- che l’accoglimento della pretesa della reclamante esporrebbe essa controdeducente ad un danno irreparabile da ravvisare nel minore importo recuperabile dal Comune considerate le separate previsioni contrattuali sul rimborso da parte del Comune ai Concessionari e che a detta di Albinoleffe sarebbe rapportato agli importi preventivati.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 4 maggio 2017 alla presenza dei rappresentanti dei due Sodalizi e dei rispettivi difensori. In tale contesto la difesa di Albinoleffe ha sollevato per la prima volta in via preliminare e pregiudiziale il difetto di giurisdizione e competenza del Tribunale adito, di talché con ordinanza in pari data veniva assegnato termine alle parti sino al 5 giugno 2017 per argomentare in ordine all’eccezione di difetto di giurisdizione, nonché per prendere posizione sull’imputabilità dei costi riportati nelle fatture prodotte dalla Società Atalanta,  rispetto  agli impegni contrattuali, con analitico dettaglio.

Entrambe le Società hanno depositato nel termine fissato le note autorizzate allegando, altresì, ulteriore documentazione ancorché non espressamente autorizzata. All’esito, con ordinanza del 10.7.2017 Codesto Tribunale ha ritenuto necessario procedere a consulenza tecnica d’ufficio con affidamento dell’incarico al Geom. Stefano Morandi e fissazione dell’udienza al 31.7.2017 per la formulazione dei quesiti.

Nelle more, con reclamo del 29 giugno 2017 Atalanta Bergamasca ha richiesto la condanna di Albinoleffe anche al pagamento dell’ulteriore somma di € 57.834,10, Iva inclusa, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo quota parte pari al 50% dei costi di natura straordinaria ed urgente sostenuti da essa reclamante nel marzo 2016 per la rizollatura del terreno di gioco dello stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo resasi necessaria a seguito della verifica tecnica eseguita dalla Commissione Impianti Sportivi che ne ha rilevata l’indispensabilità al fine di garantire la funzionalità del terreno di gioco e di salvaguardare l’incolumità dei calciatori. Atalanta Bergamasca ha fondato la propria pretesa muovendo dalla sussistenza di evidenti rischi atletici scaturenti dalle condizioni del manto erboso, invocando quindi l’applicazione sia dell’art. 2087 c.c. sia degli accordi contenuti nei contratti di concessione di cui alla principale vertenza.

Albinoleffe ancora una volta ha contestato la pretesa deducendo preliminarmente l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del reclamo per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale. Si sostiene, infatti, che quest’ultima pretesa avrebbe ad oggetto esclusivamente rapporti contrattuali di natura privatistica (segnatamente la “Scrittura privata per l’uso e la gestione dello stadio Atleti Azzurri d’Italia” del 27.1.2012 e costituente allegato del Contratto di Servizio per l’utilizzo e la gestione dello stadio comunale Atleti Azzurri d’Italia in pari data) che non riguarderebbero – a giudizio della controdeducente – lo svolgimento dell’attività sportiva e quindi rientrerebbero nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, espressamente richiamata dall’art. 9.1 della sopra indicata Scrittura privata che individua nel Foro di Bergamo l’organo giudiziario competente per qualsiasi controversia derivante dal contratto. Nel merito si è dedotto che la pretesa della Società reclamante risulterebbe fondata sugli ultimi accordi negoziali sottoscritti in ordine alla gestione dello stadio che nulla prevedono in ordine alla manutenzione del terreno di gioco ed alla gestione del manto erboso che quindi risulterebbe ancora regolamentata dal vecchio contratto di sevizio del 2012 che alla data di scadenza del 30 giugno 2015 si sarebbe rinnovato sino al 30 giugno 2019, ma ciò nonostante non risulta invocato dalla reclamante. Per di più, la riconducibilità della pretesa all’art. 16, comma V, n. (iii) dell’ultimo Contratto Concessorio risulterebbe inappropriata ed illegittima, stante da un lato la dedotta nullità della clausola per assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità del suo oggetto, dall’altro al fatto che i c.d. “oneri diversi” sarebbero comunque riconducibili agli oneri per Interventi di Rilievo Pubblico e per Interventi Diversi richiamati nello stesso contratto. Albinoleffe contesta, comunque, la ripartizione al 50% dei costi di rizollatura ed il fatto che l’onere sarebbe stato assunto unilateralmente da Atalanta Bergamasca senza firma congiunta dei rappresentanti di ciascuna  parte.

Per  quel che  concerne,  altresì,  la  necessità dell’intervento, Albinoleffe contesta la non opponibilità nei suoi confronti dei provvedimenti provenienti da organismi della Lega di Serie A alla quale essa controdeducente non appartiene. Dedotta, infine, l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 2087 c.c., in via meramente subordinata si è contestata l’applicabilità degli interessi al saggio di cui al D. Lgs 231/2002 che troverebbe applicazione solo nel caso di transazioni commerciali.

La discussione di tale vertenza (n. 206) è stata fissata per il 31 luglio 2017 allorché, previa riunione di quest’ultima alla precedente vertenza n. 148, è stato affidato l’incarico al CTU formulando i seguenti quesiti:

“Accerti il C.T.U. in riferimento al contratto di servizio per l’utilizzo e la gestione dello Stadio Comunale “Atleti Azzurri d’Italia” sottoscritto in data 7 Febbraio 2012 tra il Comune di Bergamo, la Atalanta Bergamasca Calcio Spa e la UC Albinoleffe Srl e in ordine al contratto concessorio Rinegoziato e relativo patto Speciale sottoscritto in data 30 giugno 2015 tra il Comune di Bergamo, Bergamo Infrastrutture Spa (Società controllata dal Comune di Bergamo) e la sola Atalanta Bergamasca Calcio Spa, letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti in causa, sentite le parti ed  i loro eventuali Consulenti Tecnici ed acquisite tutte le necessarie informazioni anche presso terzi e mediante uno o più sopralluoghi: 1) Se i lavori, limitatamente alle fatture allegate agli atti afferenti al Contratto Concessorio Rinegoziato e relativo Patto Speciale sottoscritto tra Comune Bergamo, Bergamo Infrastrutture Spa e la sola Atalanta Bergamasca Calcio Spa per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dello Stadio Comunale Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo: sono stati eseguiti per intero e a corretta regola d’arte, indicando se possibile quali di questi interventi siano di natura pubblica o ad essi assimilabili e quali di natura privata o ad essi assimilabili e comunque ricompresi negli accordi sottoscritti tra le parti; 2) Se i prezzi indicati nelle fatture allegate agli atti sono da ritenersi congrui in riferimento all’epoca di esecuzione dei lavori (Giugno 2015 - Agosto 2015) rispetto ai prezzi medi di mercato praticati (ossia richiesti)  per  opere  similari;  3)  Accerti inoltre il C.T.U. se i lavori di rizollatura eseguiti a cura e spese della sola Atalanta nel Marzo 2016 in che ambito fossero necessari o se potevano essere eseguiti interventi di altro tipo; 4) Verifichi infine se l’intervento di rizollatura è stato eseguito a perfetta regola d’arte accertandone i costi ovvero la congruità dei prezzi sostenuti dalla parte ricorrente.”

Fallito il tentativo di definizione bonaria esperito dal C.T.U. su esplicito mandato del Tribunale, in data 23.11.2017 è stata depositata la relazione tecnica sulle cui conclusioni le parti hanno controdedotto con le note autorizzate depositate in data 21.12.2017, cui ha fatto seguito la nota di replica del CTU del 22.1.2018 trasmessa alle parti.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 30 gennaio 2018.

Nel prendere in esame le pretese economiche avanzate da Atalanta Bergamasca con i due reclami riuniti, và premesso che in ordine alla efficacia degli accordi contrattuali ed alla corretta individuazione dei termini negoziali intercorsi, non si può prescindere dal considerare il giudicato già intervenuto tra le parti con la precedente pronuncia di Codesto Tribunale che ha portato alla condanna della Società Albinoleffe al pagamento della quota parte del costo preventivato per la realizzazione dei c.d. “Interventi Diversi”, per tali dovendosi intendere – stante l’inequivoco tenore della clausole contrattuali - quelli di natura privatistica “diversi” da quelli di Rilievo Pubblico eseguiti sull’impianto dello Stadio all’epoca comunale.

All’uopo và evidenziato che la precedente pronuncia di Codesto Tribunale non è stata impugnata e pertanto tutti gli accertamenti in essa contenuti sia di natura processuale (riferiti alla sussistenza o meno della giurisdizione del Tribunale adito), sia di merito, fanno ormai stato tra le parti e costituiscono presupposto da cui non ci si può discostare nella valutazione delle ulteriori domande avanzate con il presente giudizio.

Il che consente di respingere, in primis, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata anche in questa sede in entrambe le vertenze dalla difesa di Albinoleffe, non solo e non tanto perché tardiva (non è stata, infatti, sollevata nella vertenza 148/2017 all’atto della costituzione in giudizio, bensì in occasione della prima udienza di discussione), quanto piuttosto perché infondata a fronte del precedente giudicato (accettato dalle parti) con il quale si è riconosciuta la giurisdizione di Codesto Tribunale.

Infatti anche nella fattispecie in oggetto, come nella precedente, si controverte tra Società affiliate in ordine a diritti di natura patrimoniale direttamente riconducibili allo svolgimento dell’attività sportiva (interventi di manutenzione e ristrutturazione dello stadio utilizzato dalle consorelle per lo svolgimento dell’attività sportiva), senza andare minimamente a toccare i rapporti tra Società utilizzatrici dello Stadio ed Ente Pubblico all’epoca proprietario della struttura, ragione per la quale non può negarsi la sussistenza del c.d. vincolo di giustizia che, com’è ben noto, consiste nell’obbligo statutario che ogni tesserato ed affiliato assume – all’atto del tesseramento o affiliazione – di accettare diritti ed obblighi cristallizzati nella normativa federale, compresa la devoluzione delle controversie inerenti la pretesa violazione della medesima alla giustizia sportiva, ossia della clausola con la quale tutti i tesserati ed affiliati si impegnano a rivolgersi solo ed esclusivamente agli Organi di giustizia federali, previsti all’interno di ogni Federazione Sportiva, per la risoluzione delle controversie nascenti dall’attività sportiva.

Ciò premesso sul piano processuale, c’è da dire che anche in ordine al merito della questione non si può fare a meno dal tenere presente la decisione assunta nella precedente vertenza e ciò ancor più ove si consideri che con la prima delle vertenze oggetto del presente  giudizio  (la  n.  148) Atalanta Bergamasca esplicitamente apre il reclamo del 17.3.2017 nei seguenti termini: “1). Oggetto della lite è il mancato pagamento da parte di UC Albinoleffe Srl (“Albinoleffe) della seconda tranche delle somme dovute ad Atalanta per l’esecuzione degli “Interventi Diversi” sullo Stadio Comunale Atleti Azzurri d’Italia (di seguito, lo “Stadio”). 2). Il credito di Atalanta (€ 1.118.822,23, più IVA: doc 1, 1-A, 1-B) si fonda sui medesimi patti vagliati dall’Ill.mo Tribunale nel contenzioso relativo alla prima tranche del quantum dovuto per gli “Interventi Diversi” (reclamo n. 33/2016) e definito con decisione C.U. 12/TFN-SVE (2016/2017) riunione del 22 novembre 2016 e motivazioni in C.U. 14/TFN-SVE del 19 dicembre 2016 (doc. 2)”.

Tali assunti vengono anche ribaditi nelle note da ultimo depositate il 21.12.2017, ancorché nella parte finale si tenti – tardivamente - di ricondurre la domanda ai costi sostenuti per gli Interventi di Rilievo Pubblico.

È quindi la reclamante che prospetta una sorta di diretta colleganza della vertenza n. 148/2017 con la precedente vertenza n. 33/2016. E ciò quanto meno in ordine al fatto che sia la pretesa in precedenza avanzata che quelle oggetto del presente giudizio sono tutte riconducibili alla medesima regolamentazione contrattuale, con la sola differenza che mentre con la vertenza già decisa si è pretesa la quota parte dei c.d. “Interventi Diversi” nella misura dell’importo a preventivo specificato nei contratti, con quella odierna (al di là della domanda relativa all’intervento di rizollatura del manto erboso di cui alla vertenza n. 206/2017 riunita alla n. 148/2017) si pretende l’ulteriore quota parte pari al 50% sempre dei c.d. “Interventi Diversi” ma questa volta per l’eccedenza a consuntivo rispetto all’importo preventivato e già  liquidato  a  seguito  della precedente pronuncia di cui si è detto.

Ciò considerato, si pone innanzitutto il problema della sussistenza o meno del diritto, in capo ad Atalanta Bergamasca, a pretendere il recupero anche del 50% di quanto in eccedenza sostenuto a consuntivo per l’effettiva esecuzione di tutti gli interventi di ristrutturazione, a fronte di quanto eccepito da Albinoleffe laddove afferma di potersi ritenere contrattualmente vincolata nei limiti dell’importo preventivato.

Sul punto và rilevato che l’art. 6.3 del Patto speciale rinegoziato del 30 giugno 2015 (intitolato “Sulla posizione di Albinoleffe”), al comma 4, IV, recita espressamente: “Sul versante passivo suddivisione anche degli oneri per gli Interventi Diversi, in percentuali identiche fra la Concessionaria Atalanta e Albinoleffe, sia delle spese di questo contratto, sia di ogni altro onere incombente ai soggetti tenuti a versare il canone per l’uso dello Stadio”.

Tale clausola, di ampia portata in ordine all’impegno assunto dalle due Società se si considera che fa esplicito riferimento a tutti gli oneri incombenti, và interpretata nell’ambito del quadro complessivo degli accordi all’epoca raggiunti con il Comune di Bergamo per l’utilizzo dello Stadio ed in forza dei quali, tenuto conto della allora proprietà pubblica dell’impianto, il Comune  di Bergamo ha consentito l’esecuzione di interventi straordinari di ristrutturazione dell’impianto sia di Rilievo Pubblico, che di natura “diversa” con accollo dei costi da parte  delle  concessionarie Atalanta ed Albinoleffe (quest’ultima a seguito del ripescaggio) e recupero  dal  Comune dell’importo degli Interventi di Rilievo Pubblico nella misura del 25% per ciascuno dei quattro anni di concessione “in seguito ad esibizione di regolari fatture, che verranno liquidate dalla Direzione Lavori Pubblici del Comune di Bergamo, previa verifica e rendicontazione da parte della Società Concessionaria”. Da ciò, e cioè dall’esplicito riferimento alla rendicontazione, si desume che gli impegni contrattuali sono ancorati ai costi effettivamente sostenuti e  non  solo  a  quelli preventivati: qualora, infatti, gli impegni fossero limitati agli importi preventivati non vi sarebbe stata la necessità di rendicontazione prima dell’emissione delle fatture di recupero nei confronti del Comune. Per quel che concerne, invece, gli Interventi Diversi   (da quelli di Rilievo Pubblico) si è convenuto che qualora nel corso della durata della convenzione il Comune avesse provveduto in altro modo in ordine all’affidamento della concessione, della detenzione o della proprietà dello Stadio (prevedendo in buona sostanza l’ipotesi di cessione della proprietà ad una della concessionarie ovvero a terzi) il Comune avrebbe riconosciuto (una volta eseguite le opere) alle concessionarie Atalanta ed Albinoleffe (quest’ultima sempre a seguito del ripescaggio ed all’incondizionata adesione formalizzata) un importo determinato a seguito di stima effettuata da soggetto terzo che avrebbe valutato l’aumento di valore apportato allo Stadio da tutti gli interventi eseguiti. Nell’ottica dell’incremento di valore non può, quindi, che farsi riferimento al costo effettivo delle opere e non già a quelle meramente preventivate. E non caso nella specie, a seguito dell’alienazione intervenuta l’8.8.2017 dello Stadio proprio a favore di Atalanta Bergamasca per un importo di € 8.608.600,00, il Comune avrebbe riconosciuto in favore sia di Atalanta che di Albinoleffe l’importo complessivo di  €  2.757.200,00,  nella  misura  di €  1.378.600,00  cadauna,  e ciò a seguito dell’incremento di valore della struttura conseguenziale all’ammontare complessivo dei  costi  effettivamente  sostenuti  per  gli  interventi  autorizzati.  Tale  circostanza  risulta  dedotta da Atalanta Bergamasca con le note del 21.12.2017 alle quali è stato allegato un documento (la determinazione dirigenziale del Comune di Bergamo n. 2530-2017 del 23/10/2017) che, quand’anche – in linea di principio – ne sarebbe ammissibile l’acquisizione consideratane la sopravvenienza, risulta non solo privo di sottoscrizione ma anche irrilevante ai fini della determinazione del quantum della pretesa azionata con il presente giudizio.

Un conto, infatti, è l’incremento di valore della struttura (e questo risulta essere il dato contenuto nel documento in questione), ben altro l’ammontare dell’eccedenza dei costi a consuntivo rispetto a quelli preventivati e che è risultata accertata dalla CTU espletata, previa acquisizione di tutta la documentazione afferente le opere realizzate al di là delle mere fatture prodotte da Atalanta Bergamasca.

In altri termini, l’importo complessivo di € 2.757.200,00, che sembrerebbe riconosciuto in restituzione dal  Comune, non  corrisponde all’eccedenza  dei  costi sostenuti  rispetto al preventivato, ma rappresenta l’incremento di valore della struttura a seguito della realizzazione di tutte le opere eseguite, il cui costo complessivo è quello effettivamente corrisposto da Atalanta Bergamasca. Va da sé, quindi, che proprio quest’ultimo elemento, vale a dire il costo complessivo effettivo delle opere, è quello che deve essere preso in considerazione nella valutazione dei rapporti tra le due Società utilizzatrici della struttura in quanto comunque incidente ai fini della stima da cui scaturisce la quota recuperata dal Comune.

Da tali considerazioni scaturisce, quindi, l’obbligo in capo ad Albinoleffe di farsi carico del 50% di tutti i costi effettivamente ed esclusivamente sostenuti  da  Atalanta  (si  consideri  che  le  opere sono state ultimate il 24 Agosto 2015, il giorno prima della ritardata formalizzazione, da parte di Albinoleffe, dell’adesione ai contratti), perché diversamente argomentando si avallerebbe un evidente indebito arricchimento a fronte dell’importo liquidato (o liquidando) dal Comune proprio per i c.d. Interventi diversi, laddove Albinoleffe non si fosse effettivamente fatta carico del 50% di tutti i costi sostenuti anche a tale titolo.

Ciò premesso, và però puntualizzato che la domanda azionata da Atalanta, al di là di quella afferente la rizollatura del manto erboso e di cui si dirà oltre, riguarda esclusivamente gli Interventi Diversi da quelli di Rilievo Pubblico e quindi l’analisi và circoscritta soltanto ai costi sostenuti per le opere che rientrano in tale tipologia di interventi.

Sul punto la relazione di CTU, scevra da vizi ed errori in quanto fondata sulla verifica di tutte le opere effettivamente realizzate previo esame di tutta la documentazione autorizzativa nonchè tecnico-contabile di cantiere, ha consentito innanzitutto di appurare, a seguito del concorde parere di tutti i CTP, che tutti i lavori realizzati non presentano vizi o difetti e quindi sono da ritenersi eseguiti “a Perfetta regola d’arte”; che qualità e quantità di tutti i lavori eseguiti, sulla base degli elaborati progettuali acquisiti, sono corrette e condivisibili; che i prezzi praticati, considerato il tipo di intervento ed il limitato periodo di tempo a disposizione per l’esecuzione dei lavori, sono da considerarsi sostanzialmente congrui. E ciò, a prescindere dal testo e dai contenuti delle fatture allegate agli atti in cui i lavori contabilizzati sono stati descritti in maniera generica e senza riferimenti specifici ai Capitolati di Appalto e/o ai S.A.L.

L’accertamento tecnico ha altresì consentito di verificare che nei vari capitoli di spesa sono stati indicati anche gli imprevisti, ossia quelle opere e lavori non valutabili preventivamente, ma da considerare sotto il profilo economico e di contabilità quali possibili varianti e/o appunto imprevisti. Tale aspetto ha certamente rilevanza nell’ottica della considerazione del fatto che gli impegni contrattuali vanno considerati nell’ambito della complessiva entità dei costi sostenuti per l’esecuzione di tutte le opere. Non può essere, però, preso in considerazione nell’ottica della determinazione del quantum debeatur in mancanza di tempestiva domanda riconvenzionale da parte di Albinoleffe che solo con le note del 21.12.2017 solleva per la prima volta la richiesta di compensazione della quota imprevisti che rientrerebbe nelle eccedenze oggetto della pretesa di Atalanta.

Passando, quindi, alla quantificazione degli importi in eccedenza sostenuti rispetto a quelli preventivati e limitando l’analisi ai soli interventi di valenza privata, alias i c.d. Interventi Diversi (e ciò stante la causa petendi contenuta nel reclamo n. 148), dall’accertamento tecnico espletato emerge che il totale da prendere in considerazione ammonta ad € 864.300,00 e non € 2.237.644,46 come sostenuto da Atalanta ricomprendendo, addirittura in misura maggiore all’effettivo, anche l’eccedenza per gli interventi di valenza pubblica che il CTU ha accertato nella misura di € 1.108.000,00.

La ridotta quantificazione individuata dal CTU scaturisce dalla suddivisione dei lavori effettivamente eseguiti e realizzati tenendo conto delle caratteristiche intrinseche delle opere, della loro specifica natura e destinazione d’uso e della utilizzazione di progetto ovvero del tipo di funzione rispetto al più vasto compendio oggetto di intervento, avendo come parametro di riferimento i termini contrattuali laddove individuano le due categorie di interventi (di “Rilievo pubblico” e “Diversi”).

Conseguentemente la quota parte pari al  50% che può essere presa in considerazione nel presente giudizio (tenuto conto della domanda formulata da Atalanta) e che Albinoleffe è tenuta a restituire alla medesima, ammonta ad € 432.150,00. Solo tale importo, quindi, può essere riconosciuto in accoglimento parziale (limitatamente al quantum) della domanda avanzata con il reclamo n. 148.

Relativamente alla domanda avanzata con il reclamo 206/2017 ed avente ad oggetto la richiesta di rimborso pro quota del costo sostenuto per la rizollatura del manto erboso del terreno di giuoco sostenuto da Atalanta nel marzo 2016, si rileva innanzitutto che al momento in cui è stato eseguito l’intervento la contrattazione all’epoca vigente tra le parti nulla prevedeva in ordine alla manutenzione del terreno di giuoco, al contrario di quanto in precedenza pattuito con la Scrittura privata per l’uso e la gestione dello stadio Atleti Azzurri d’Italia” del 27.1.2012 che prevedeva l’obbligo a carico di entrambe le Società di provvedere a propria cura e spese alla rizollatura completa del terreno di giuoco ove necessario.

Tale Scrittura, come le parti hanno dato atto nel Patto Speciale del 30.6.2015 (art. 7, comma 6), è stata risolta a far data dal 30.6.2015 senza che successivamente le dirette interessate abbiano esercitato la facoltà, prevista dallo stesso Patto Speciale, di stipularne una nuova, qualora ne fosse ricorsa la necessità.

Si ritiene, pertanto, che la pretesa oggi avanzata debba essere valutata non in relazione all’impegno contrattuale che ha previsto la ripartizione paritaria dei costi di ristrutturazione dell’impianto, quanto in ragione degli accordi contrattuali raggiunti con il Comune in ordine alla concessione in uso dello stadio comunale, con conseguente onere manutentivo incombente all’utilizzatore della struttura che, per di più, si deve fare carico dell’esigenza primaria di tutela e salvaguardia dell’incolumità fisica degli atleti.

L’atto di concessione oggetto di causa aveva pacificamente ad oggetto il bene pubblico “stadio” e non direttamente un servizio pubblico, come emerge dagli elementi essenziali della convenzione con la quale, nel concedere il bene in godimento ed in gestione, si è imposto alle concessionarie di provvedere alla custodia dell’impianto. È quindi nell’ambito della disciplina della custodia che và inquadrata la fattispecie in questione, piuttosto che sull’inappropriato richiamo alla disciplina dell’art. 2087  c.c.

Il che prescinde, altresì, dall’eccezione sollevata da Albinoleffe secondo cui non sarebbe tenuta a farsi carico pro quota del costo di rizollatura perché non appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A da cui sarebbe intervenuta, attraverso tecnico della Commissione Impianti Sportivi, la verifica dell’efficienza del terreno di giuoco.

Tale aspetto, infatti, non riveste alcuna valenza in ordine alla sussistenza dell’obbligo di manutenzione, essendo rilevante solo ed esclusivamente sul piano probatorio in termini di avvenuto accertamento – peraltro proveniente da  organo  terzo-  della  sussistenza  di  una condizione di necessità che ha giustificato anche l’urgenza dell’intervento.

 Ciò premesso, rilevato da un lato che il lavoro è stato eseguito a regola d’arte e dall’altro che l’importo complessivo di € 115.668,20, IVA inclusa, sostenuto da Atalanta e comprovato dalle fatture prodotte, è stato ritenuto congruo dal CTU, resta da determinare il criterio di riparto del costo tra le due contendenti.

Sul punto si ritiene che l’appartenenza delle due compagini a due categorie distinte non sia circostanza di per sé sufficiente per giustificare un criterio di riparto non paritario salvo che non risulti comprovato un maggiore utilizzo dell’impianto da parte di una delle utilizzatrici, cosa in realtà non emersa neppure in sede di accertamento tecnico.

A fronte di ciò, anche in considerazione del fatto che già in precedenza le parti avevano ritenuto di accollarsi i costi di rizollatura in parti uguali, si ritiene equa la ripartizione paritaria e pertanto si accoglie la domanda di condanna di Albinoleffe alla restituzione dell’importo di € 47.405,00, oltre IVA.

In conclusione, si accolgono le domande di condanna della UC Albinoleffe Srl al pagamento sia della quota parte pari al 50% dell’eccedenza a consuntivo per i c.d. Interventi Diversi, nella ridotta misura di € 432.150,00, oltre IVA, sia della quota parte pari al 50% dei costi sostenuti da Atalanta per la rizollatura del terreno di giuoco nella misura di € 47.405,00, oltre IVA, e così alla complessiva somma di € 479.555,00, oltre IVA, nonchè interessi di mora ai sensi del d. lgs. 231/2002, dalle domande al saldo, considerato che comunque la fonte del credito è riconducibile agli accordi contrattuali che regolamentano anche i rapporti diretti (alias la “transazione commerciale”) tra le due Società.

Spese liquidate in dispositivo.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

decidendo sui reclami riuniti proposti dalla Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, accoglie parzialmente il reclamo n. 148/2017 e per l’intero il reclamo n. 206/2017 e, per l’effetto, dichiara la Società UC Albinoleffe Srl tenuta a corrispondere ad essa reclamante l’importo complessivo di € 479.555,00 (quattrocentosettantanovemilacinquecentocinquantacinque/00) oltre IVA ed interessi di mora ai sensi del D. lgs n. 231/2002 dalle domande al saldo.

Liquida le spese del procedimento in favore della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa in € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00), oltre accessori, ponendole a carico della Società resistente.

Spese del CTU a carico delle parti come liquidate. Ordina restituirsi le tasse.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it