F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 17/TFN-SVE del 30 Gennaio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 28 DELLA SOCIETÀ ASD SANTA SABINA CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN SISTO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 1 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ABBATE DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 12.7.2017.

RECLAMO N°. 28 DELLA SOCIETÀ ASD SANTA SABINA CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN SISTO  AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 1 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER  IL CALCIATORE ABBATE DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 12.7.2017.

Con atto 24 agosto 2017, la ASD Santa Sabina ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa in data 12.07.2017, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di pagamento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF richiesto da essa reclamante nei confronti della ASD San Sisto, in seguito al tesseramento del calciatore Davide Abbate, nato il 13 agosto 1998, per incompletezza della documentazione.

Assume la reclamante Società, di avere inviato invece tutta la documentazione e di avere solo errato nella indicazione dell’anno 2013/2014 come stagione di tesseramento del calciatore Abbate come giovane dilettante da parte della ASD San Sisto, da considerarsi invero con stagione 2015/2016.

La ASD San Sisto, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha inviato controdeduzioni.

Alla riunione del 14 novembre 2017, questo Tribunale rilevando la carenza documentale della richiesta innanzi alla Commissione Premi, ha disposto l’acquisizione presso la Segreteria di quest’ultima della attestazione dell’invio della richiesta del premio della ASD Santa Sabina alla ASD San  Sisto.

Alla riunione del 30 gennaio 2018 il ricorso veniva quindi discusso e deciso. Il reclamo deve essere rigettato.

Si osserva, infatti, che ai sensi dell’art. 96, 3 comma, NOIF, al ricorso inoltrato alla Commissione Premi “vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte”, mancanti nella fattispecie in esame.

Unitamente al ricorso trasmesso alla Commissione Premi, infatti, la ASD Santa Sabina ha allegato unicamente il tesserino del calciatore relativo alla stagione sportiva 2012/2013, non dando, invece, alcuna prova dell’invio del ricorso stesso alla controparte ASD San Sisto.

Il suddetto reclamo, pertanto, è inammissibile per documentazione incompleta, così come correttamente disposto dalla Commissione Premi.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Santa Sabina e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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