F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 17/TFN-SVE del 30 Gennaio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 47 DELLA SOCIETÀ SS ISCHIA ISOLA VERDE SRL CONTRO LA SOCIETÀ AS MARANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 107 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAPPA MARIO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
RECLAMO N°. 47 DELLA SOCIETÀ SS ISCHIA ISOLA VERDE SRL CONTRO LA SOCIETÀ AS MARANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 107 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAPPA MARIO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
Con reclamo del 13.10.2017 la Società SS Ischia Isola Verde Srl adiva questo TFN Sez. Vertenze economiche impugnando la delibera della Commissione premi di cui al C.U. n. 2/E del 21.09.2017, con cui veniva riconosciuto il premio di preparazione ex art. 96 NOIF in favore della AS Marano Calcio, relativamente al tesseramento del calciatore Cappa Mario per la stagione 2013-2014, e che condannava dunque la reclamante all’importo di euro 4.878,00 a titolo di premio oltre ad euro 1.707,30 a titolo di penale in favore della FIGC.
La Società reclamante chiedeva l’annullamento della delibera proponendo una questione procedurale in quanto la medesima vicenda era stata già oggetto di precedente giudicato da parte di questo Tribunale - con decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN del 29.05.2017.
Con tale decisione, questo Tribunale aveva rinviato gli atti alla Commissione Premi sul presupposto che il ricorso proposto in primo grado non fosse stato compiutamente notificato alla SS Ischia Isola Verde Srl
A parere della reclamante, pertanto, sussisterebbe litis pendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c. in quanto la A.S. Marano Calcio aveva nuovamente proposto ricorso alla Commissione Premi in data successiva al rinvio operato da questo Tribunale e prima che la detta Commissione Premi fissasse l’udienza in sede di rinvio.
La AS Marano Calcio non presentava controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 30 gennaio 2018.
Il reclamo va dichiarato preliminarmente inammissibile e tale declaratoria risulta assorbente rispetto a tutte le questioni proposte dalla ricorrente.
Invero, emerge dagli atti che la decisione della Commissione Premi di cui al C.U. n. 2/E del 21.09.2017 è stata comunicata alla ricorrente SS Ischia Isola Verde a mezzo di raccomandata A/R ricevuta in data 03.10.2017.
Il reclamo, tuttavia, risulta spedito a mezzo pec in data 13.10.2017, con ciò integrando la violazione dell’art. 30 co. 33 CGS che prevede - che il ricorso debba essere proposto entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.
Poiché, nel caso di specie il ricorso è stato proposto in data successiva al termine perentorio di 7 giorni, il reclamo va dichiarato inammissibile e la tassa va incamerata.
Per questi motivi.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società SS Ischia Isola Verde Srl. Ordina incamerarsi la tassa.
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