F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 20/TFN-SVE del 28 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 12 Febbraio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 58 DELLA SOCIETÀ ASD PIANO DI CONCA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CGC CAPEZZANO PIANORE 1959 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 183 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SIMONINI FILIPPO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

RECLAMO N°. 58 DELLA SOCIETÀ ASD PIANO DI CONCA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CGC  CAPEZZANO PIANORE 1959 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 183 –  PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SIMONINI FILIPPO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL  21.9.2017.

Con reclamo notificato in data 26.10.2017, la Società ASD Piano Di Conca ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 2/E del 21.09.2017, e comunicato in data 19.10.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società ASD CGC Capezzano Pianore 1959, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Filippo Simonini, e pari ad € 248,40, di cui € 216,00 a titolo di premio, ed € 32,40 a titolo di penale.

La ASD Piano Di Conca, a fondamento del proprio gravame, dava atto di aver provveduto, in data 13 giugno 2016, al pagamento del premio di preparazione in questione, ed all’uopo depositava copia di un assegno bancario, con a lato una sottoscrizione per ricevuta in data 13 giugno 2017.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 12.02.2018.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

La Società appellante, infatti, non dimostra in alcun modo di aver adempiuto alla propria obbligazione relativa al pagamento del premio di preparazione di cui trattasi.

Infatti, nessuna efficacia probatoria può attribuirsi al documento prodotto dalla ASD Piano Di Conca, concernente la copia fotostatica di un assegno bancario, datato 12.06.2016, intestato alla controparte ASD CGC Capezzano Pianore 1959, per € 216,00, con a latere la dicitura manoscritta “Ricevo oltre al presente assegno l’importo di € 25,00 come rimborso raccomandata compresa liberatoria x Roma. 13/6/2017” con una sottoscrizione non decifrabile.

Come noto, il pagamento del premio di preparazione deve essere provato mediante la produzione della c.d. lettera liberatoria debitamente vidimata dal Comitato competente, ai sensi dell’art. 96 comma 3 NOIF. Tale documento non si rinviene negli atti di causa.

Peraltro, non può non rilevarsi come un assegno bancario non incassato non possa avere rilevanza probatoria ai fini della dimostrazione dell’intervenuto pagamento degli importi indicati, così come non si può attribuire alcun tipo di riconducibilità alla Società resistente della sottoscrizione apparentemente apposta per ricevuta dell’assegno in questione.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Piano Di Conca e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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