F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 21/TFN-SVE del 05 Marzo 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 98 DELLA SOCIETÀ ATLETICO TORINO SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD TROFARELLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 284 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZAZA ANTONIO LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.
RECLAMO N°. 98 DELLA SOCIETÀ ATLETICO TORINO SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD TROFARELLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 284 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZAZA ANTONIO LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.
Con reclamo del 6.11.2017 la Società Atletico Torino SSD adiva questo TFN - Sez. Vertenze economiche impugnando la delibera della Commissione premi di cui al C.U. n. 3/E del 19.10.2017 (comunicata alla reclamante mediante raccomandata A/R il 3.11.2017), con cui veniva riconosciuto il premio di preparazione ex art. 96 NOIF in favore della ASD Trofarello, relativamente al tesseramento del calciatore Zaza Antonio Lorenzo per la stagione 2014-2015, e che condannava dunque la reclamante all’importo di euro 2.160,00 a titolo di premio oltre ad euro 540,00 a titolo di penale in favore della F.I.G.C.
La Società reclamante chiedeva la riforma della delibera impugnata sostenendo che la ASD Trofarello risultava essere la penultima Società (e non l’unica) titolare del vincolo annuale del calciatore, e ciò in quanto la stessa reclamante, nella stagione 2016-2017 aveva tesserato il Zaza come giovane dilettante.
La ASD Trofarello non presentava controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 5 marzo 2018.
Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato.
Invero, come più volte affermato da questo Tribunale, ai fini del Premio di Preparazione, nel calcolo del triennio non può computarsi anche il tesseramento con vincolo annuale ad opera della medesima Società, poi tenuta al pagamento del Premio, in quanto risultante la prima titolare del tesseramento pluriennale del calciatore, non potendosi infatti ammettere ed immaginarsi la corresponsione ed il pagamento di un premio in favore di sé medesimi.
Il tesseramento del calciatore Zaza ad opera della stessa ricorrente per la stagione 2016-2017, come giovane dilettante, dunque non rileva ai fini del riconoscimento e del calcolo del premio di preparazione ex art. 96 NOIF; correttamente pertanto, sulla base dello storico del calciatore, la Commissione ha individuato nella ASD Trofarello l’unica Società titolare del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni prima del tesseramento nella categoria allievi da parte dell’Atletico Torino SSD.
Per questi motivi.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Atletico Torino SSD ARL e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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