F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 21/TFN-SVE del 05 Marzo 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 175 DELLA SOCIETÀ US PALMESE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARUCA CHRISTIAN, PUBBLICATA NEL C.U. 297/CAE-LND del 27.4.2017.

RECLAMO N°. 175 DELLA SOCIETÀ US PALMESE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARUCA CHRISTIAN, PUBBLICATA NEL C.U. 297/CAE-LND del 27.4.2017.

Con ricorso del 1.12.16, l’atleta Christian Maruca ha adito la Commissione Accordi Economici per ivi sentir condannare la Società US Palmese ASD al pagamento della somma di € 2.200,00, sul maggior importo di € 4.000,00, convenuto nell’accordo economico sottoscritto in data 3.8.15 per la stagione sportiva 2015/2016, regolarmente e tempestivamente depositato.

Si costituiva innanzi alla Commissione Accordi Economici la Società US Palmese ASD, con atto del 2.2.17, depositando una serie di ricevute di pagamento e assumendo pertanto di aver corrisposto la somma di € 2.970,00, in data 23.6.16 per € 150,00 e per ulteriori € 150,00, in data 4.12.15 per € 400,00, in data 31.1.16 per € 870,00 In data 16.3.16 per € 800,00, in data 21.11.15 per € 600,00. Quanto alla restante quota di pagamento la US Palmese ASD assumeva di aver convenuto con ristoratore del luogo, il vitto giornaliero a favore dei propri atleti tesserati e che pertanto l’importo conseguentemente sborsato, in sostanza a favore di ciascun atleta, sarebbe stato legittimamente portato in ulteriore decurtazione, sino al complessivo saldo di quanto lamentato dall’atleta.

Alla udienza del 4.4.17 l’atleta disconosceva la sottoscrizione apposta ad alcune delle quietanze, riconoscendo come veritierie le quietanze per € 1.220,00, e la Commissione Accordi Economici condannava la  US Palmese ASD al pagamento della somma residua di € 2.200,00, assumendo che le somme oggetto delle quietanze riconosciute dall’atleta, fossero indicate nella maggior somma che l’atleta stesso aveva ammesso come ricevute, e disponendo, in relazione al disconoscimento delle sottoscrizioni operato dall’atleta, la trasmissione degli atti alla Procura Federale

La decisione veniva comunicata in data 27.4.17, e impugnata dalla stessa US Palmese ASD, con atto notificato il 4.5.17.

In via preliminare la Società appellante invocava la estinzione del giudizio, per essere trascorso il termine di 90 gg dalla proposizione della domanda, ai sensi dell’art. 34 CGS.

Assumeva nel merito la Società appellante che l’intero proprio asserito debito sarebbe stato saldato, ribadendo la genuinità delle sottoscrizioni alle quietanze prodotte, insistendo per una perizia grafologica a conforto di tale tesi; non impugnava la decisione di I grado relativamente al rigetto della pretesa compensazione, effettuata, asseritamente, ad imputazione a saldo delle somme sborsate per il vitto giornaliero degli atleti ,tra cui il reclamante.

Si costituiva l’atleta Maruca, il quale contestava il gravame, faceva rilevare il mancato appello della disposizione che aveva rigettato l’imputazione di € 1.320,00, quali spese sostenute per vitto e asseritamente imputabili a decurtazione e saldo delle somme pretese dall’atleta; contestava le altre affermazioni della Società appellante, insistendo per la conferma della sentenza, e, in subordine, per la condanna alla minor somma di € 1.070,00 quale residuo saldo.

 Poiché nel frattempo il deferimento operato dalla Procura Federale aveva dato sfogo a procedimento disciplinare nei confronti del Sig. Giovanni Bonaccorso, Vicepresidente della Società US Palmese ASD, quale responsabile delle asserite falsificazioni delle firme del Sig. Maruca, e che era fissata udienza disciplinare al 4.12.17, alla udienza del 24.10.17 il Tribunale sospendeva questo giudizio in attesa dell’esito della vicenda disciplinare.

Il Tribunale Federale sezione disciplinare, preso atto del deposito di perizia di parte effettuata dalla difesa del Sig. Bonaccorsi, e quindi della Società, dalla quale risultava la genuinità delle sottoscrizioni dell’atleta, apposte in calce alle quietanze, non efficacemente contrastate sul piano probatorio dalla Procura Federale, mandava assolto lo stesso. 

Veniva pertanto richiamato il giudizio, che qui ci occupa, alla udienza del 5.3.18, alla quale comparivano i difensori delle parti.

La difesa della US Palmese ASD ribadiva la genuinità delle sottoscrizioni apposte alle quietanze, così come confermate dalla perizia di parte e dalla decisione del Tribunale Federale sezione disciplinare, chiedendo l’accoglimento del gravame. La difesa dell’atleta si riportava alle proprie difese, insistendo per il rigetto del gravame. A specifica domanda formulata dal Tribunale, la difesa dell’atleta precisava di riconoscere, come effettivamente esistenti e veritiere, le sottoscrizioni e le quietanze seguenti:

La quietanza in data 23.6.16 per € 150.00, ma non la sottostante integrazione di ulteriori € 150,00.

La quietanza in data 21.11.15 per € 600,00.

La quietanza in data 4.12.15 per € 400,00.

Contestava invece, le quietanze del 16.3.16 per € 800,00, di cui disconosceva la sottoscrizione, e la quietanza di € 870,00 del 31.1.16, che riconosceva per la somma di € 70,00, assumendo l’inserimento, non convenuto della cifra 8, davanti alla cifra 7.

La causa veniva così decisa.

Il gravame va accolto nei limiti che seguono.

In via preliminare va rigettata la richiesta di parte appellante di dichiarare l’estinzione del giudizio per il decorso del termine di 90 gg dalla proposizione della azione.

Questo Tribunale ha più volte ribadito la inapplicabilità di detto termine, quale perentorio, ai giudizi che qui ci occupano, anche a mente del tenore letterale della norma richiamata dall’appellante.

 Invero l’art 34 bis CGS prescrive l’estinzione dei giudizi disciplinari (IV comma 4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone.), ove non definiti entro il termine di 90 gg in I grado e 60 gg in II grado. 

Nei successivi commi 5, 6 7 viene espressamente regolato il meccanismo della estinzione, espressamente prescrivendola al giudizio disciplinare.

6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

Invece al suo comma 8, e quindi successivamente alla prescrizione e comminatoria di estinzione, lo stesso legislatore sportivo richiama quanto segue:

8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo.

É di tutta evidenza che la prescrizione di estinzione sia espressamente comminata per il decorso del termine indicato per i giudizi disciplinari, nel mentre per gli altri giudizi il Legislatore sportivo indica i termini per la decisione in I e II grado, ma non prescrive nessuna sanzione, che evidentemente non può essere estesa per analogia, usufruendo della stessa sanzione regolata altrimenti.

L’eccezione è infondata e come tale va disattesa.

Entrando nel merito del gravame, esso è parzialmente fondato, anche tenendo conto del fatto che la Commissione Accordi Economici abbia  trascurato di analizzare le quietanze depositate della Società resistente in I grado, limitando la propria analisi al riconoscimento operato dall’atleta, per il resto mettendo gli atti alla Procura per la valutazione di eventuali illeciti, senza peraltro attenderne l’esito.

Nella realtà e proprio in ragione della trasmissione degli atti alla Procura Federale, l’esito delle verifiche e del procedimento disciplinare che ne è seguito, avrebbe avuto, come poi è realmente avvenuto, dirette conseguenze sulla valutazione delle prove depositate, e conseguentemente del giudizio che qui ci occupa.

Per valutare pertanto la fondatezza del gravame, occorre partire dalle asserzioni della Società appellante che assume di aver corrisposto direttamente all’atleta, sull’importo convenuto, (€ 4.000), la somma di € 2.970,00, e ciò in base alle quietanze depositate. 

Ritiene opportuno questo Tribunale partire dall’analisi delle quietanze e dell’assorbente problema della falsificazione o meno delle quietanze contestate dall’atleta, circostanza questa non valorizzata dall’organo di I grado.

Il primo elemento di contestazione è racchiuso nella asserita falsificazione della firma dell’atleta, così come affermato dall’atleta innanzi alla Commissione Accordi Economici e oggetto della conseguente trasmissione alla Procura Federale.

Ebbene l’esito del Giudizio Disciplinare, svoltosi innanzi alla relativa sezione di questo stesso Tribunale, ha risolto il quesito, confermando la genuinità delle sottoscrizioni, quanto meno secondo il corretto condivisibile, e mai impugnato, ragionamento dell’organo di giustizia.

Né vale assumere, come ha fatto la difesa dell’atleta, che egli non avrebbe partecipato al giudizio disciplinare, posto che l’interesse generale, tra cui quello rappresentato dalla posizione dell’atleta, è difeso dalla Procura Federale.

Relativamente ai documenti contestati, resta invece aperta, in quanto non affrontata dal giudizio disciplinare, la questione relativa al rimaneggiamento dell’importo inserito nelle quietanze. La verifica della sottoscrizione non coinvolge la verifica della genuinità della formazione del resto del documento sottoscritto, posto che può essere pacifico, comune e usuale, che il documento sia formato da terzi, e poi sia sottoscritto dall’atleta. La perizia calligrafica seppur di parte, pertanto, utilizzata nel giudizio disciplinare, e non validamente contestata dalla Procura Federale, non affronta, né risolve il problema relativo alla genuinità o meno del testo delle quietanze, e in particolar modo dell’importo quietanzato.

La diversità di approccio sulla valutazione della contestazione, rispetto al mero disconoscimento della sottoscrizione, appostavi in calce, rende necessario tornare all’ordinario regime probatorio e alle norme sull’onere.

Spettava pertanto all’atleta, che contestava di aver sottoscritto quelle quietanze riportanti importo che assume non aver ricevuto per quel valore, provare che nella realtà le quietanze fossero state predisposte per importi diversi e minori, o che effettivamente gli importi consegnatigli fossero effettivamente minori.

L’atleta non ha articolato, né provato alcunché, sicché questo Tribunale deve valutare i documenti depositati, secondo il proprio libero convincimento, e senza l’ausilio delle prove delle parti che ne fossero onerate.

A tal riguardo soccorrono le precisazioni formulate in giudizio e alla udienza dalla difesa dell’atleta:

La Società ha depositato le seguenti quietanze.

Quietanza in data 23.6.16 per € 150,00, con sottostante ulteriore integrazione di € 150.00;

Quietanza in data 4.12.15 per € 400,00;

Quietanza in data 31.1.16 per € 870,00;  

Quietanza in data 16.3.16 per € 800,00;  

Quietanza in data 21.11.15 per € 600,00.  

La difesa dell’atleta ha precisato di aver ricevuto e riconosce le seguenti quietanze:

La quietanza in data 23.6.16 per € 150.00, ma non la sottostante integrazione di € 150,00; La quietanza in data 21.11.15 per € 600,00; La quietanza in data 4.12.15 per € 400,00.

Ha contestato, invece, le quietanze del 16.3.16 per € 800,00, di cui ha disconosciuto la sottoscrizione, e la quietanza di € 870,00 del 31.1.16 che ha riconosciuto per la somma di € 70,00, assumendo l’inserimento non convenuto della cifra 8 davanti alla cifra 7.

Il Tribunale ritiene verosimile la contestazione del pagamento della ulteriore somma di € 150.00, in calce alla quietanza del 23.6.16, in quanto richiamata e trascritta sotto la firma dell’atleta. Quell’importo va certamente stralciato e defalcato dalle somme che la Società ritiene di aver corrisposto.

Ritiene questo Tribunale irrilevante il disconoscimento della sottoscrizione della quietanza del 16.3.16 per € 800,00 in quanto quella contestazione è stata risolta dal Tribunale Federale Sezione Disciplinare, come argomentato supra.

Non ritiene invece questo Tribunale che sia stata fornita valida prova degli assunti relativi alla complessiva genuinità delle altre quietanze, sicché a fronte dell’importo complessivo convenuto di € 4.000,00 portato dall’accordo economico, la Società US Palmese ASD dà prova di aver corrisposto la somma di € 2.820,00.

Non c’è prova del pagamento della somma residua di € 1.180,00, evidentemente dovuta dalla Società all’atleta.

La Società US Palmese ASD non impugna la parte della decisione di I grado nella quale non le viene riconosciuto l’importo di € 1.320,00 relativo alle somme versate a terzi per vitto consumato dal calciatore Maruca, sicché in questa sede il Tribunale ritiene di non doverne tener conto, essendo assorbito dalla acquiescenza, sul punto, alla pronuncia della Commissione Accordi Economici.

In conclusione, la stessa Commissione Accordi Economici, ha errato nel non aver complessivamente considerato le quietanze, validamente sottoscritte dal calciatore Maruca, e da questi non fondatamente contestate nell’importo indicato, e ciò per il complessivo importo di € 2.820,00.

La decisione di I grado va pertanto, in parte qua, riformata, ritenendo dovuto all’atleta l’importo di € 1.180,00, pari alla differenza tra quanto convenuto nell’accordo economico (€ 4.000,00) e quanto comunque ritenuto corrisposto all’atleta, secondo quanto emerge in atti (€ 2.820,00). La differenza di € 1.180,00 è la somma che la US Palmese ASD deve corrispondere a Christian Maruca, Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie in parte il reclamo presentato dalla Società US Palmese ASD, che condanna al pagamento in favore del calciatore Maruca Christian, della somma di € 1.180,00 (euro millecentoottanta/00). Ordina restituirsi la tassa.

 

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