F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 21/TFN-SVE del 05 Marzo 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 62 DELLA SOCIETÀ US PONZANO CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ ASD AC VEDELAGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 235 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GATTO MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

RECLAMO N°. 62 DELLA SOCIETÀ US PONZANO CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ ASD AC VEDELAGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 235 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GATTO MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Con reclamo trasmesso in data 9.11.2017 la Società US Ponzano Calcio ASD ha impugnato innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. 3/E del 19.10.2017, e comunicata in data 3.11.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore di ASD Vedelago, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per il calciatore Matteo Gatto, quale ultima titolare del vincolo annuale.

La Società US Ponzano Calcio ASD, a sostegno dell’impugnazione promossa, ha eccepito che la controparte non risulterebbe l’ultima titolare del vincolo annuale, bensì la penultima e, come tale, avrebbe diritto ad un premio di minore entità, ripartito con US Ponzano Calcio ASD. 

La Società resistente non ha inviato controdeduzioni pur avendo ricevuto il reclamo nei termini prescritti.

La vertenza è stata decisa nella riunione del 5 marzo 2018.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

Per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà, che informa l’istituto del premio di preparazione, senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, usufruendo del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Matteo Gatto è stato tesserato per la US Ponzano Calcio ASD con vincolo annuale nelle stagioni 2013/2014 e 2014/2015 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2015/2016, mentre la Società ASD Vedelago lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione 2012/2013.

In tal senso ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la Società resistente quale ultima Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, nelle quali il Gatto era tesserato con vincolo annuale con la stessa US Ponzano Calcio ASD.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società US Ponzano Calcio ASD e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.  Ordina addebitarsi la tassa.

 

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