F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 21/TFN-SVE del 05 Marzo 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 80 DELLA SOCIETÀ REAL VINCI SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNIONE MONTALBANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 343 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MEHDIU IGLI), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

RECLAMO N°. 80 DELLA SOCIETÀ REAL VINCI SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNIONE MONTALBANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 343 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MEHDIU IGLI), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Con ricorso n. 343 del 30 giugno 2017, la ASD Unione Montalbano Calcio adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della Real Vinci SSD al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF conseguente al tesseramento effettuato in data 8 agosto 2016, con cartellino n. 324149, per il campionato di prima categoria del calciatore Mehdiu Igli, nato il 7 febbraio 1999 per la stagione sportiva 2016-17. 

Con delibera in C.U. 4/E del 14.11.2017 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Real Vinci SSD al pagamento della somma di € 1.863,00 di cui € 1.620,00 in favore della ASD Unione Montalbano Calcio a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale ed € 243,00 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con ricorso spedito il 2.12.2017, la Real Vinci SSD ricorreva al Tribunale Federale Nazionale- Sezione Vertenze Economiche - esponendo di aver “ricevuto un fax dalla ASD Unione Montalbano Calcio, in relazione alla raccomandata inviata dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, e mai ricevuta dalla scrivente, contenente la decisone della Commissione Premi sul ricorso 343 inviato dalla ASD Unione Montalbano Calcio per il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell’art. 96 delle NOIF, per il calciatore Mediou Igli tesserato con vincolo per la Società Real Vinci in data 8 agosto 2016”.

La ricorrente concludeva chiedendo l’accoglimento del reclamo e di non addebitarle la tassa di reclamo che non risultava corrisposta in altro modo.

Il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 8, CGS in quanto il versamento della tassa di reclamo deve essere effettuato prima dell’udienza di trattazione.

L’art. 33 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che “i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa. Il versamento della tassa deve essere effettuato prima dell’inizio dell’udienza di trattazione, anche mediante addebito sul conto nel caso in cui la reclamante sia una Società”.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società Real Vinci SSD ARL. Ordina addebitarsi la tassa.

 

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