F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 22/TFN-SVE del 26 Marzo 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 72 DELLA SOCIETÀ ASD WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE CAPALBO LUIGINA, PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.11.2017.

RECLAMO N°. 72 DELLA SOCIETÀ ASD WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE CAPALBO LUIGINA, PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Con reclamo trasmesso in data 15 novembre 2017, la ASD Woman Napoli Calcio a 5 ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 9 novembre 2017, con la quale la suddetta Società è stata condannata al pagamento in favore della calciatrice Luigina Capalbo dell’importo di euro 4.350,00, a saldo della somma alla stessa dovuta in forza dell’accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD Woman Napoli Calcio a 5 eccepisce, in via preliminare, la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in quanto la Società non avrebbe mai ricevuto, presso il domicilio eletto, la comunicazione della data di discussione del reclamo dinanzi alla CAE.

Eccepisce, poi, la ASD Woman Napoli Calcio a 5 la mancata efficacia dell’accordo economico oggetto della controversia, in quanto non sarebbe stato formalmente depositato nei termini stabiliti dall’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF.

In ultimo luogo, la Società reclamante rileva che la calciatrice Luigina Capalbo avrebbe interrotto arbitrariamente le proprie prestazioni professionali dal mese di novembre 2016, e che, di conseguenza, la ASD Woman Napoli Calcio a 5 avrebbe presentato formale denuncia alla Procura Federale per l’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della giocatrice, con conseguente apertura di indagine federale ancora in corso.

Conclude, pertanto, la ASD Woman Napoli Calcio a 5, chiedendo in via preliminare l’annullamento della decisione impugnata per lesione del diritto di difesa, nonché per mancato tempestivo deposito dell’accordo economico, sempre in via preliminare la sospensione del procedimento in attesa dell’esito dell’indagine federale sopra descritta e, nel merito, l’annullamento della decisione impugnata o, in via subordinata, la riduzione dell’importo di euro 1.450,00 già corrisposta.

Ritualmente notiziata del reclamo, la calciatrice Luigina Capalbo ha inviato tempestive controdeduzioni, con la quale eccepisce, in primo luogo, l’avvenuto invio in data 9 ottobre 2017 da parte della CAE alla ASD Woman Napoli Calcio a 5 della convocazione all’udienza dibattimentale nonché, in secondo luogo, l’avvenuto deposito in data 14-16 settembre 2016 dell’accordo economico sottoscritto tra le parti.

Nel merito, la calciatrice Luigina Capalbo rileva la mancata formale contestazione da parte della Società reclamante delle assenze della calciatrice, sottolineando che la Società sarebbe stata a conoscenza delle condizioni di salute dell’atleta; condizioni tali da giustificare le assenze sopra descritte ma non il mancato pagamento degli importi concordati.

Rileva, infine, la calciatrice la natura dilatoria della denuncia presentata dalla Società reclamante presso la Procura Federale, opponendosi di conseguenza alla richiesta di sospensione formulata di controparte.

Previa audizione delle parti, il reclamo è stato deciso all’udienza del 26 marzo 2018.

Il reclamo deve essere accolto in ordine all’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.

Dalla documentazione in atti, è provato infatti che la comunicazione della data di discussione del ricorso è stata trasmessa dalla CAE ad un indirizzo (la sede della Società) diverso da quello indicato dalla Società reclamante quale domicilio eletto (lo studio del difensore).

Ne consegue, pertanto, che il contraddittorio tra le parti non è stato rispettato.

Giova ricordare, infatti, che la comunicazione della data di udienza è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici, la cui mancata comunicazione nel domicilio eletto per la procedura determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND.

La decisione impugnata, pertanto, deve essere annullata con rimessione degli atti alla Commissione Accordi Economici ex art. 36 bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per l’esame del merito, previa regolare convocazione delle parti.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accertata la irregolarità del contraddittorio, annulla l’impugnata decisione e rimette gli atti alla CAE – LND per la sola convocazione e l’esame del merito. Dispone restituirsi la tassa.

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