F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 22/TFN-SVE del 26 Marzo 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 97 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BOZZI GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 9.11.2017.

RECLAMO N°. 97 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BOZZI GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Con atto trasmesso in data 20 dicembre 2017, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 13 dicembre 2017, e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Giuseppe Bozzi, del complessivo importo di euro 9.650,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico, sottoscritto inter partes, per la stagione sportiva 2016/2017. La reclamante preliminarmente, in via istruttoria, richiede una verifica delle formalità relative al deposito dell’accordo economico ed, in ogni caso, eccepisce la nullità dello stesso, per violazione dell’art. 94 comma 1 e 94 ter comma 6 NOIF in tema di quantificazione del compenso, nonché per violazione delle formalità di cui all’art. 94 ter NOIF, nonché in quanto lo stesso sarebbe stato sottoscritto da un soggetto privo dei poteri di rappresentanza della Società.

Inoltre, la ASD Sporting Fulgor eccepisce un difetto di notifica, assumendo che l’avviso di ricevimento della raccomandata, con cui il calciatore ha inviato il ricorso, recherebbe una firma illeggibile ed indecifrabile, priva del timbro, tanto da non potersi individuare chiaramente quale soggetto l’avrebbe sottoscritta e la sua riconducibilità alla Società.

Sempre in via preliminare, la reclamante deduce la mancanza di un atto di messa in mora del calciatore.

Eccepisce inoltre la Società appellante, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo la stessa nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepietra Daunia e ASD Zapponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto, tanto da non poter essere destinataria di obblighi contrattuali, assunti in precedenza dalle predette Società.

Stante l’avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell’affiliazione della ASD Madrepietra Daunia, originaria titolare dell’accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.

Il calciatore Bozzi ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame in quanto le eccezioni e le contestazioni sollevate dalla Società ASD Sporting Fulgor risultano essere proposte, per la prima volta, in questa sede di appello.  Nel merito, ha ribadito la validità dell’accordo economico e del suo deposito, la regolarità della notifica del ricorso originario, ed ha contestato l’eccezione di errata individuazione del soggetto debitore, nonché le altre eccezioni, per essere comunque tutte infondate.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 26.03.2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la CAE è stato correttamente notificato alla Società, come attesta l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata, non essendo stata tra l’altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento.

Per tali motivi, nessuna violazione del contraddittorio è riscontrabile, in quanto la documentazione fornita dal calciatore dimostra che il giudizio di primo grado è stato ritualmente introdotto.

Tanto premesso, stante il valido svolgimento del giudizio dinanzi alla CAE, tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo devono ritenersi tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Peraltro, per chiarezza, si rappresenta come anche il sollevato, presunto difetto di legittimazione passiva della ASD Sporting Fulgor sia infondato, in quanto è pacifica l’estensione delle obbligazioni contrattuali, assunte dalle precedenti Società, a quella che nasce dalla loro fusione.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell’art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Bozzi Giuseppe che quantifica in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

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