F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 22/TFN-SVE del 26 Marzo 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 121 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PARISI MARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

RECLAMO N°. 121 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PARISI MARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Con atto trasmesso in data 7 febbraio 2018, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 1 febbraio 2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Mario Parisi, del complessivo importo di euro 1.200,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico, sottoscritto inter partes, per la stagione sportiva 2016/2017.

La reclamante preliminarmente, in via istruttoria, richiede una verifica delle formalità relative al deposito dell’accordo economico ed, in ogni caso, eccepisce la nullità dello stesso, per violazione delle formalità di cui all’art. 94 ter NOIF.

Sempre in via preliminare, la reclamante deduce la mancanza di un atto di messa in mora del calciatore.

Eccepisce inoltre la reclamante Società, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepietra Daunia e ASD Zapponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto, tanto da non poter essere destinataria di obblighi contrattuali assunti in precedenza dalle predette Società.

Stante l’avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell’affiliazione della ASD Madrepietra Daunia, originaria titolare dell’accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.

Il calciatore Parisi ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame, in quanto le eccezioni e le contestazioni sollevate dalla Società ASD Sporting Fulgor risultano essere proposte per la prima volta in questa sede di appello.  Nel merito, ha ribadito la validità dell’accordo economico e del suo deposito, la regolarità della notifica del ricorso originario, ed ha contestato l’eccezione di errata individuazione del soggetto debitore, nonché le altre eccezioni, per essere comunque tutte infondate.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti, e decisa nella riunione del 26.03.2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

Infatti, stante il valido svolgimento del giudizio dinanzi alla CAE, tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo devono ritenersi tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Peraltro, per chiarezza, si rappresenta come anche il sollevato, presunto difetto di legittimazione passiva della ASD Sporting Fulgor sia infondato, in quanto è pacifica l’estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell’art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Parisi Mario che quantifica in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina addebitarsi la tassa.

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