F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 22/TFN-SVE del 26 Marzo 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 82 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ ATALANTA BC SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 365 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TRAORE DIALLO AMAD), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

RECLAMO N°. 82 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ ATALANTA BC SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 365 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TRAORE DIALLO AMAD), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

 Con tempestivo reclamo, la Società GS Boca Barco ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa in data 14.11.2017, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta del premio di preparazione ex art. 96 NOIF da essa reclamante richiesto per la stagione 2014-2015, quale unica Società, alla Società Atalanta BC Spa, in seguito al tesseramento da parte di quest’ultima del calciatore Traore Diallo Amad per la stagione successiva.

Assume la reclamante Società che la Commissione Premi sarebbe incorsa in una errata ed illegittima interpretazione dell’art. 96 comma 2 NOIF, laddove ha ritenuto applicabile letteralmente il presupposto dell’intera stagione sportiva, mentre avrebbe dovuto essere interpretato quale unicità del tesseramento per una unica Società.

A sostegno cita e produce precedenti pronunce di questo Tribunale Federale, nonché la decisione n. 27/2014 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, investita per l’annullamento della delibera dell’allora CVE, con la quale era stato respinto il reclamo proposto dal Novara Calcio avverso la decisione della CPP, che l’aveva condannata al pagamento del premio di preparazione, richiesto dalla Società Mariano Keller.

Deduce, infine, che il ritardo nel tesseramento, avvenuto l’11 gennaio 2015, è ascrivibile solo alle lungaggini burocratiche, essendo la pratica iniziata sin dall’ottobre 2014.

Chiede, quindi, la reclamante Società, l’annullamento della impugnata decisione e il riconoscimento del premio di preparazione dovutole per il calciatore, riferito alla stagione sportiva 2014 – 2015.

La resistente ha presentato controdeduzioni, con le quali ha contestato l’impugnativa, rilevando l’erroneità degli assunti di controparte, e contestando che le decisioni invocate, lungi dal rappresentare una conferma della tesi della reclamante, in realtà la smentirebbero.

A riguardo richiama il principio, più volte espresso da Questo Tribunale, confermato anche dalla Alta Corte di Giustizia Sportiva con la decisione citata dalla stessa reclamante, nel senso che il tesseramento debba sussistere, in favore della Società nel corso della stagione sportiva, per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore. Presupposto che, viste le date, le partite di campionato disputate e la mancata preparazione estiva, nella fattispecie in esame difetterebbe.

Quanto, infine, all’imputazione all’addebito del ritardo nel tesseramento a questioni solo di carattere burocratico, la resistente ne rileva preliminarmente il difetto di prova, ed, in ogni caso, afferma che possano essere imputate solo alla Società reclamante.

La resistente conclude, pertanto, per il rigetto del reclamo con integrale conferma della decisione della Commissione Premi impugnata ed, in via subordinata, la inammissibilità della maggiore somma richiesta in sede di reclamo innanzi la TFN-SVE, pari a € 19.512,00, rispetto alla minore somma di € 11.340,00, richiesta con la diffida in precedenza ad essa resistente inviata, oltre ad una penale per tale comportamento non conforme ai principi sportivi di lealtà, correttezza e probità, e la condanna al  pagamento delle spese di lite. Sulla scorta di tali elementi la vertenza è stata quindi trattata alla presenza dei legali delle due Società, e decisa nella riunione del 26 marzo 2018

Il ricorso proposto dalla GS Boca Barco risulta infondato; invero, dall’esame dei documenti in atti ed, in particolare, dallo storico del calciatore si evince come lo stesso risulti tesserato per la reclamante solo in data 14 gennaio 2015, cioè, sostanzialmente, oltre la metà dall’inizio del relativo campionato di categoria, e rimane tesserato con la medesima Società fino alla fine della stagione sportiva e, quindi, per un periodo inferiore a 6 mesi.

Orbene questo Tribunale ha già avuto modo di precisare con varie decisioni (cfr. reclamo n°. 79 della Società Sef Torres 1903 Srl contro la Società US Ghilarza stagione sportiva 2016/2017) che il vincolo del calciatore, per almeno un’intera stagione sportiva, deve essere inteso nel senso che il tesseramento debba sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà, pertanto, ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti - un apprezzabile periodo temporale, così da far assumere oggettiva rilevanza all’attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva, ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali.

In altre parole, ai fini del riconoscimento del premio di preparazione, il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva, non certo marginale o di scarsa importanza.

Nella fattispecie in esame non può pertanto mettersi in dubbio che il calciatore sia rimasto presso la GS Boca Barco solo per un periodo non significativo per la propria formazione, essendo stato tesserato solo in data 14 gennaio 2015, con vincolo annuale, né risulta dalla reclamante provato che il calciatore abbia, in alcun modo, svolto effettivamente attività anche di allenamento prima di tale data, per cui, non risulta perfezionatosi il requisito richiesto dall’art. 96, comma 2, delle NOIF.

La decisione della Commissione Premi deve dunque essere confermata.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società GS Boca Barco e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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