F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 22/TFN-SVE del 26 Marzo 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 93 DELLA SOCIETÀ SSC D. FRATTESE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CATALANO SABATO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

 

RECLAMO N°. 93 DELLA SOCIETÀ SSC D. FRATTESE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CATALANO SABATO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Con ricorso del 12 settembre 2017 l’atleta tesserato Sabato Catalano adiva la Commissione

Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la SSC D. Frattese Srl al pagamento della somma di € 3.000,00, sulla maggior somma pattuita di € 5.000,00 per la stagione 2016/2017, in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall’art. 94 ter delle NOIF.

La Società resistente non controdeduceva, e la Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 25 CAE 2017/2018 del 13.12.2017, pubblicata con C.U. n. 158 in pari data, condannava la SSC D. Frattese Srl al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dell’atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla SSC D. Frattese Srl in data 13.12.2017, è stata da questa impugnata con atto del 19 dicembre 2017, deducendo che l’atleta sarebbe creditore del minore importo di € 1.000,00, riservandosi in corso di giudizio di produrre le ricevute attestanti i pagamenti effettuati.

Il calciatore Catalano ha controdedotto, eccependo, in primis, l’inammissibilità del reclamo, sia per la mancata specifica indicazione dei motivi di impugnazione, sia perché le doglianze, contenute nell’appello, non erano state dedotte nel giudizio di primo grado, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.

Ha di poi evidenziato che il gravame è comunque infondato, in quanto l’asserito parziale pagamento di quanto preteso non è stato supportato da alcun elemento di prova, e la relativa circostanza risulta tardivamente dedotta.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 26.03.2018.

Il reclamo è inammissibile in quanto assolutamente generico e privo di specifiche motivazioni. Invero la Società reclamante si limita a contestare che sia dovuta la somma riconosciuta dall’organo di primo grado in favore del calciatore, ma, pur specificando l’importo che, a suo a dire, sarebbe residuato, non indica alcun concreto elemento, in fatto ed in diritto, per cui la decisione risulterebbe erronea.

Tutte le doglianza della reclamante rimangono dunque indeterminate, vaghe e prive di alcun riferimento temporale o documentale.

Tutto ciò realizza pertanto la fattispecie di cui all’art. 33, comma 6, CGS, secondo cui i reclami redatti senza motivazione, e comunque in forma generica, sono inammissibili.

Tutto quanto sopra premesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società SSC D. Frattese Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell’art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Catalano Sabato che quantifica in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

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