F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 23/TFN-SVE e 26/TFN-SVE (Errata Corrige) del 17 Aprile 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 113 DELLA SOCIETÀ SSD REAL RIETI SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD YOUNG RIETI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 406 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GOUAICHE ABDESSAMAD), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

RECLAMO N°. 113 DELLA SOCIETÀ SSD REAL RIETI SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD YOUNG RIETI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 406 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GOUAICHE ABDESSAMAD), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Con reclamo trasmesso in data 25 gennaio 2018, la SSD Real Rieti Srl ha adito il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Premi di cui al comunicato ufficiale n. 5/E del 19 dicembre 2017, comunicata alla SSD Real Rieti Srl in data 18 gennaio 2018, con la quale la Commissione Premi, riconoscendo la  ASD Young Rieti quale ultima Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Gouaiche Abdessamad, condannava la SSD Real Rieti Srl al pagamento dell’importo totale di € 1.350,00, di cui € 1.080,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Young Rieti ed € 270,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo, la SSD Real Rieti Srl sostiene che la Commissione Premi avrebbe omesso di considerare la differente attività svolta dalle due Società, e la modifica dell’art. 96 NOIF Conclude, pertanto, la SSD Real Rieti Srl chiedendo l’annullamento della decisione impugnata stante il mancato diritto della ASD Young Rieti a percepire il premio di preparazione richiesto.

Ritualmente notiziata del reclamo, la ASD Young Rieti ha inviato tempestive controdeduzioni, con le quali, sottolineando l’avvenuto riconoscimento del premio da parte della Commissione Premi, richiede a questo Tribunale un giudizio equo al fine di preservare le piccole Società, quali la medesima ASD Young Rieti.

Previa audizione delle parti, le quali hanno espressamente confermato la circostanza in base alla quale la SSD Real Rieti Srl svolge attività di calcio a 5, mentre la ASD Young Rieti attività di puro settore giovanile di calcio a 11, il reclamo è stato deciso all’udienza del 17 aprile 2018.

Il reclamo deve essere accolto in quanto fondato.

Si osserva, infatti, che la ASD Young Rieti è una associazione sportiva affiliata alla FIGC/LND che svolge attività di puro settore giovanile di calcio a 11, mentre la SSD Real Rieti Srl è una Società affiliata alla FIGC Divisione Calcio a 5 e svolge attività di puro calcio a 5.

Ne consegue, pertanto, che, in virtù di quanto stabilito dall’art. 96 NOIF così come riformato ai sensi del CU n. 31/A del 19 luglio 2013, svolgendo le due Società attività differenti, la ASD Young Rieti (calcio a 11) non può pretendere il premio di preparazione nei confronti della SSD Real Rieti Srl (calcio a 5).

In merito alla richiesta di condanna alle spese di lite formulata dalla SSD Real Rieti Srl, si rileva che detta richiesta non può trovare accoglimento in virtù della difficoltà interpretativa della normativa sottesa alla fattispecie in questione.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società SSD Real Rieti Srl e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi. Nulla per la tassa.

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