F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 23/TFN-SVE e 26/TFN-SVE (Errata Corrige) del 17 Aprile 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 127 DELLA SOCIETÀ BENEVENTO CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ SPD AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 234 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE DEL PINTO LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.

 

RECLAMO N°. 127 DELLA SOCIETÀ BENEVENTO CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ SPD AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 234 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE DEL PINTO LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.

Con reclamo del 15 febbraio 2018 la Società Benevento Calcio ha adito il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la delibera della Commissione Premi di cui al C.U. 6/E del 25 gennaio 2018, comunicata mediante lettera raccomandata AR in data 9 febbraio 2018, con la quale era stato certificato il premio alla carriera dovuto alla Pol. Dil. Amiternina Scoppito per l’esordio in serie A del calciatore Lorenzo Del Pinto avvenuto nella partita SampdoriaBenevento del 20.8.2017 ed in relazione al tesseramento del medesimo calciatore presso la Pol. Dil. Amiternina Scoppito per le ss.ss. 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006. Sosteneva la reclamante che la Commissione Premi aveva deciso ultra petita disponendo il premio per delle stagioni sportive differenti rispetto a quelle richieste dalla consorella Pol. Dil. Amiternina Scoppito, che si dovevano invece ritenere solamente le stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011. Con un secondo motivo denunciava comunque che il tesseramento del calciatore Del Pinto ad opera della Pol. Dil. Amiternina Scoppito non fosse avvenuto per le intere stagioni sportive in questione, ma solo per parte di esse.

Da ultimo la reclamante puntualizzava come in ogni caso il premio eventualmente dovuto fosse esigibile solamente al termine della corrente stagione sportiva, ossia quella in cui si era verificato l’esordio in Serie A del calciatore Del Pinto.

La Pol. Dil. Amiternina Scoppito presentava proprie controdeduzioni in cui rilevava come la stessa avesse richiesto la certificazione del premio alla carriera effettivamente per le stagioni 20022003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 ed il riferimento alle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011 fosse un mero errore materiale della Commissione Premi. Quanto al tesseramento del calciatore Del Pinto rilevava come risultasse in atti che il medesimo fosse rimasto vincolato con la Pol. Dil. Amiternina Scoppito per tutti gli anni in questione senza soluzione di continuità e dunque per ben 4 stagioni sportive.

Il reclamo veniva dunque discusso e deciso nella riunione del 17/4/2018.

Il reclamo è infondato e deve respingersi.

Risulta in atti che la richiesta di certificazione della Pol. Dil. Amiternina Scoppito alla Commissione Premi sia riferita alle stagioni 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006; la certificazione della Commissione Premi è dunque corretta ed il riferimento alle stagioni 2009/2010 e 2010/2011, appare all’evidenza un mero refuso della medesima Commissione. Anche in relazione alla permanenza del calciatore Del Pinto nelle fila della Pol. Dil. Amiternina Scoppito, risulta in atti come il medesimo sia stato tesserato per la Società dilettantistica per le 4 stagioni in esame senza sostanziale soluzione di continuità.

Infine quanto ai rilievi sulla esigibilità del premio, questi non risultano in discussione e non rilevano circa la correttezza della certificazione rilasciata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Benevento Calcio Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata certificazione della Commissione Premi. Ordina addebitarsi la tassa.

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