F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 23/TFN-SVE e 26/TFN-SVE (Errata Corrige) del 17 Aprile 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 128 DELLA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA CONTRO LA SOCIETÀ ASD TRIESTE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 505 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TREVISAN MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.

 

RECLAMO N°. 128 DELLA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA CONTRO LA SOCIETÀ ASD TRIESTE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 505 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TREVISAN MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.

Con ricorso del 17 febbraio 2018 l’ASD Pro Gorizia ha adito il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, per impugnare la decisione della Commissione Premi di Preparazione, emessa in data 25 gennaio 2018, con la quale è stata rigettata la richiesta del premio formulata in danno dell’ASD Trieste Calcio in seguito al tesseramento, per la stagione sportiva 2014/2015, dell’atleta Trevisan Mattia (Ric. n. 505).

A sostegno del proprio ricorso l’ASD Pro Gorizia ha rilevato l’erroneità della decisione impugnata, in quanto l’atleta Trevisan Mattia risulta tesserato, per la stagione sportiva 2016/2017, dapprima con l’ASD Strassoldo e successivamente prestato all’ASD Trieste Calcio.

Sulla base di tale ricostruzione ha chiesto la riforma della certificazione emessa dalla Commissione Premi nella parte in cui ha stabilito che “il calciatore risulta non essere stato mai tesserato” per l’ASD Trieste Calcio.

L’ASD Trieste Calcio, seppur tempestivamente notiziata del ricorso, non ha depositato controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 17 aprile 2018.

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

L’art. 96 NOIF stabilisce che, ai fini del riconoscimento del premio di preparazione, debbano essere prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Qualora il calciatore risulti tesserato, nella medesima stagione, per altro sodalizio sportivo, anche tale ultima Società sarà tenuta a corrispondere il premio di preparazione.

Nel caso di specie il calciatore Trevisan Mattia è stato tesserato, per la stagione sportiva 2016/2017, dapprima per l’ASD Strassoldo e successivamente prestato all’ASD Trieste Calcio; di talché, sussistono i requisiti di cui all’art. 96 NOIF e quindi l’ASD Pro Gorizia ha diritto a vedersi riconosciuto il premio di preparazione maturato in favore dell’ASD Trieste Calcio. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Pro Gorizia e, per l’effetto, dispone trasmettersi gli atti alla Commissione Premi per la riquantificazione del premio. Nulla per la tassa.

 

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