F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 23/TFN-SVE e 26/TFN-SVE (Errata Corrige) del 17 Aprile 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 129 DELLA SOCIETÀ ASD CSF CARMAGNOLA CONTRO LA SOCIETÀ ACD LUCENTO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 467 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COULIBALY BOUBACAR), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.

RECLAMO N°. 129 DELLA SOCIETÀ ASD CSF CARMAGNOLA CONTRO LA SOCIETÀ ACD LUCENTO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 467 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COULIBALY BOUBACAR), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018. 

Con ricorso del 17 febbraio 2018 l’ASD CSF Carmagnola ha adito il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, per impugnare la decisione della Commissione Premi di Preparazione, emessa in data 25 gennaio 2018, con la quale è stata accolta la richiesta di premio di preparazione presentata dall’ASD Lucento in seguito al tesseramento, per la stagione sportiva 2014/2015, dell’atleta Coulibaly Boubacar (Ric. n. 467).

A sostegno del proprio ricorso l’ASD CSF Carmagnola ha rilevato l’erroneità della decisione impugnata, atteso che l’atleta Coulibaly Boubacar, privo di permesso di soggiorno illimitato, è stato tesserato con vincolo annuale poiché extracomunitario; di conseguenza, ha chiesto riforma della certificazione emessa dalla Commissione Premi.

L’ASD Lucento, seppur tempestivamente notiziata del ricorso, non ha depositato controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa alla riunione del 17 aprile 2018.

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

Dall’esame degli atti risulta che l’ASD CSF Carmagnola ha tesserato il calciatore Coulibaly Boubacar, per la sola stagione sportiva 2017/2018, in conformità alle previsioni di cui all’art. 40 quater NOIF.

Tale disposizione, pur equiparando, ai fini del tesseramento i calciatori di nazionalità italiana con quelli di nazionalità estera, ha fatto salvo, per i soli calciatori di cittadinanza non italiana ma residenti in Italia (che non hanno mai giocato per Federazione estera), i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno, atteso che lo stesso deve “avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento”.

In altre parole, la durata limitata del permesso di soggiorno del calciatore COULIBALY Boubacar ha comportato l’assunzione del vincolo di tesseramento in favore dell’ASD CSF Carmagnola per la sola stagione sportiva 2017/2018 e quindi, in difetto di tesseramento pluriennale in favore dell’ASD CSF Carmagnola, all’ASD Lucento non poteva riconoscersi il premio di cui all’art. 96 NOIF

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD CSF Carmagnola e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.  Ordina restituirsi la tassa.

 

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