F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 23/TFN-SVE e 26/TFN-SVE (Errata Corrige) del 17 Aprile 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 130 DELLA SOCIETÀ ASD SOVODNJE SSD CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 484 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LUTMAN ELIA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.
RECLAMO N°. 130 DELLA SOCIETÀ ASD SOVODNJE SSD CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 484 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LUTMAN ELIA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.
Con ricorso del 22 febbraio 2018 l’ASD Sovodnje SSD ha adito il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, per impugnare la decisione della Commissione Premi di Preparazione, emessa in data 25 gennaio 2018, con la quale è stata accolta la richiesta di premio di preparazione presentata dall’ASD Pro Gorizia in seguito al tesseramento, per la stagione sportiva 2014/2015, dell’atleta Lutman Elia (Ric. n. 467).
A sostegno del proprio ricorso l’ASD Sovodnje SSD ha dedotto che il calciatore Lutman Elia è stato tesserato per con vincolo pluriennale nella stagione sportiva 2016/2017, allorquando non risultava alcun tesseramento per l’anno 2015/2016. L’ASD Pro Gorizia pertanto non ha diritto al premio, poiché il calciatore Lutman Elia è stato tesserato come “giovane”, con vincolo annuale, solo per le stagioni 2013/2014 – 2014/2015.
L’ASD Pro Gorizia, seppur tempestivamente notiziata del ricorso, non ha depositato controdeduzioni.
La vertenza è stata discussa e decisa alla riunione del 17 aprile 2018.
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Dall’esame degli atti risulta che il calciatore Lutman Elia è stato tesserato per l’ASD Pro Gorizia per le stagioni sportive dal 2010/2011 al 2015/2016 e successivamente tesserato, nella stagione sportiva 2016/2017, per l’ASD Sovodnje SSD. Di conseguenza, sussiste una continuità di tesseramento utile ai fini del riconoscimento del premio. Ciò perché l’art. 96 NOIF stabilisce che sono tenute a corrispondere il premio di preparazione le Società che abbiano tesseramento il calciatore, per la prima volta, come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionistica”, allorquando nella precedente stagione il calciatore risulti tesserato come “giovane” con vincolo annuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sovodnje SSD e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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