F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 23/TFN-SVE e 26/TFN-SVE (Errata Corrige) del 17 Aprile 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 92 DELLA SOCIETÀ ASD ANZIO CALCIO 1924 CONTRO CALCIATORE MIOCCHI DAVIDE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND PUBBLICATA NEL 158/CAE-LND del 13.12.2017.

 

RECLAMO N°. 92 DELLA SOCIETÀ ASD ANZIO CALCIO 1924 CONTRO CALCIATORE MIOCCHI DAVIDE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND  PUBBLICATA NEL 158/CAE-LND del 13.12.2017.

Con ricorso del 9 settembre 2017 l’atleta tesserato Davide Miocchi adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la ASD Anzio Calcio 1924 al pagamento della somma di € 7.500,00, quale intera somma pattuita per la stagione 2016/2017, in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall’art. 94 ter delle NOIF.

La Società resistente non controdeduceva e la Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 42 CAE 2017/2018 del 13.12.2017, pubblicata con C.U. n. 158 in pari data, condannava la Società ASD Anzio Calcio 1924 al pagamento della somma di € 7.500,00 in favore dell’atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla ASD Anzio Calcio 1924 in data 13.12.2017, è stata da questa impugnata con atto del 19 dicembre 2017, deducendo che l’atleta non avrebbe diritto a quanto rivendicato, in quanto, a seguito di infortunio patito il 16.11.2016, non ha potuto fornire alcuna prestazione per l’intera stagione 2016/2017. In via subordinata la Società chiede che venga accertato quanto percepito dal Miocchi, quale risarcimento liquidato dall’Assicurazione, ed, in via ulteriormente gradata, che, qualora la somma risarcitoria accertata dovesse risultare inferiore a quanto indicato nell’accordo economico, venisse operata la compensazione in maniera equa tenuto conto della mancata effettuazione delle prestazioni per oltre cinque mesi.

Il calciatore Miocchi ha controdedotto, eccependo in primis l’inammissibilità del reclamo in quanto le doglianze contenute nell’appello non sono state dedotte nel giudizio di primo grado, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.

Ha di poi evidenziato che il gravame è comunque infondato in quanto il calciatore ha riportato un grave infortunio nello svolgimento dell’attività sportiva che ha comportato l’inattività non per l’intera stagione sportiva, bensì dal 16.11.2016 al 24.4.2017 (allorché si è rimesso a disposizione della Società) e quindi per la durata di 5 mesi e 8 giorni, inferiore al termine di 6 mesi previsto dall’accordo per potere richiedere la rescissione dell’accordo. Quanto, poi, all’eventuale indennizzo assicurativo, si è evidenziato come lo stesso abbia natura diversa dal quantum concordato nell’accordo economico e non possa quindi essere detratto da quanto dovuto contrattualmente.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 17.04.2018.

Rilevato, preliminarmente, che la ASD Anzio Calcio 1924, pur ritualmente notiziata del ricorso del calciatore, non ha presentato controdeduzioni dinanzi alla Commissione Accordi Economici L.N.D., così precludendosi la possibilità di produrre in appello documenti che ben avrebbe potuto e dovuto depositare in primo grado (salvo motivata allegazione di circostanze impeditive), si evidenzia che il reclamo non può trovare accoglimento in quanto infondato nel merito.

Risulta infatti comprovato dalla documentazione acquisita che il calciatore, dopo avere riportato un infortunio in allenamento al legamento crociato del ginocchio destro che gli ha impedito lo svolgimento dell’attività sportiva dal 16 novembre 2016, a seguito del controllo medico effettuato il 24 aprile 2017 ha comunicato alla Società l’idoneità fisica e la propria disponibilità alla ripresa dell’attività.

Tale situazione và opportunamente valutata in ragione di quanto contemplato dall’art. 6 dell’accordo economico, sottoscritto dalle parti, ed in forza del quale, se l’impossibilità di fornire le prestazioni sia dovuta a malattia o infortunio che non siano dipendenti dall’attività sportiva, allora l’importo contrattualmente concordato potrà essere proporzionalmente ridotto in relazione alle giornate di assenza. Qualora, invece, la malattia o l’infortunio siano dipendenti dall’attività sportiva (come nel caso di specie) e l’inattività si sia protratta per sei mesi, la Società avrà la facoltà di esercitare il proprio diritto di recesso dall’accordo, con obbligo però di corrispondere le mensilità maturate sino all’atto dell’intervenuto recesso.

Orbene, nella specie la ASD Anzio Calcio 1924 non ha esercitato il recesso previsto dall’art. 6 dell’accordo economico (ammesso che lo potesse esercitare non essendo decorso il termine minimo di sei mesi di assenza) e quindi non può ritenersi esonerata dall’obbligo di pagamento dell’intero importo concordato, peraltro in ogni caso dovuto sino all’eventuale recesso.

Né, del resto, può trovare accoglimento quanto dedotto dalla reclamante in ordine al profilo risarcitorio scaturente dalla polizza infortuni stipulata ed attivata. Sul punto, premesso che risulta provata soltanto l’attivazione della pratica di indennizzo e non anche la liquidazione dello stesso, giova rilevare che quand’anche fosse stato liquidato al calciatore (unico avente diritto) il relativo indennizzo, lo stesso per la sua natura non và ad estinguere ed annullare il diritto a pretendere quanto economicamente concordato nell’accordo sottoscritto.

La decisone della Commissione Accordi Economici risulta, quindi, immune da vizi e và, pertanto, confermata.

Tutto quanto sopra premesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Anzio Calcio 1924 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.

Ai sensi dell’art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore resistente in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

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