F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 23/TFN-SVE e 26/TFN-SVE (Errata Corrige) del 17 Aprile 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 92 DELLA SOCIETÀ ASD ANZIO CALCIO 1924 CONTRO CALCIATORE MIOCCHI DAVIDE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND PUBBLICATA NEL 158/CAE-LND del 13.12.2017.

RECLAMO N°. 92 DELLA SOCIETÀ ASD ANZIO CALCIO 1924 CONTRO CALCIATORE MIOCCHI DAVIDE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND  PUBBLICATA NEL 158/CAE-LND del 13.12.2017.

RECLAMO N°. 122 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL CONTRO ROSATI FABIO AVVERSO LADECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND I PUBBLICATA NEL 197/CAE-LND del 1.2.2018.

Con ricorso del 13 novembre 2017 l’atleta tesserato Fabio Rosati adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la SSD Viareggio 2014 ARL al pagamento della somma di € 5.600,00 quale residua somma, rispetto al complessivo di € 14.000,00 pattuito per la stagione 2016/2017 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall’art. 94 ter delle NOIF, e ciò in considerazione del fatto di essere stato tesserato con SSD Viareggio 2014 ARL sino al 2.12.2016.

La Società resistente controdeduceva, contestando la pretesa sul presupposto che il calciatore negli ultimi mesi di validità dell’accordo economico avrebbe accusato spesso degli infortuni, dimostrando comunque mancanza di impegno e professionalità atletica.

La Commissione Accordi Economici, rilevando che l’eccezione della Società non era supportata da referti medici, e che, comunque, nulla è stato dedotto in ordine all’omesso pagamento dell’importo richiesto dal calciatore, ha ritenuto la domanda fondata e con delibera prot. 76 CAE 2017/2018 del 1.2.2018, pubblicata con C.U. n. 197 in pari data, ha condannato la Società SSD Viareggio 2014 ARL al pagamento della somma di € 5.600,00 in favore dell’atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla SSD Viareggio 2014 ARL in data 1.2.2018, è stata da questa impugnata con atto del 7 febbraio 2018, riproponendo le medesime eccezioni sollevate innanzi alla Commissione Accordi Economici.

Il calciatore Rosati ha controdedotto, eccependo l’infondatezza del gravame.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 17.04.2018.

Rilevato, preliminarmente, che la SSD Viareggio 2014 ARL, senza nulla dedurre in ordine ad eventuali vizi di motivazione della decisione impugnata, ripropone in questa sede le medesime generiche deduzioni di fatto che la Commissione Accordi Economici ha considerato non provate e comunque irrilevanti rispetto all’obbligo di pagamento dell’importo concordato, si evidenzia che il reclamo non può trovare accoglimento in quanto infondato nel merito.

Risulta infatti comprovato dalla documentazione acquisita che il calciatore è stato tesserato dalla SSD Viareggio 2014 ARL sino al 2.12.2016, disputando tutte le gare di campionato della stagione sportiva 2016/2017, tanto da collezionare 12 presenze.

Ciò smentisce l’assunto di scarso impegno e professionalità del calciatore, il cui diritto a pretendere quanto concordato con l’accordo economico non può essere revocato in dubbio, anche in ragione dell’intervenuto pagamento di € 8.400,00 da parte della società.

Peraltro l’importo richiesto risulta congruo rispetto alla durata del tesseramento con SSD Viareggio 2014 ARL, di talché la decisone della Commissione Accordi Economici risulta immune da vizi e và, pertanto, confermata.

Tutto quanto sopra premesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.

Ai sensi dell’art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore resistente in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina addebitarsi la tassa.

 

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